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Document 62021TN0434

Causa T-434/21: Ricorso proposto il 17 luglio 2021 — TO / AEA

GU C 349 del 30.8.2021, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/48


Ricorso proposto il 17 luglio 2021 — TO / AEA

(Causa T-434/21)

(2021/C 349/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

dichiarare e statuire:

l’annullamento della decisione dell’AEA del 21 settembre 2020, nella parte in cui essa, dopo aver deciso di accogliere la domanda di rimborso dell’indennità di prima sistemazione che era stata erroneamente detratta dall’AEA al momento del pagamento di somme dovute a seguito della sentenza del TUE dell’11 giugno 2019 nella causa T 462/17, decide ciononostante — ed è in tale parte che la decisione è impugnata — di rifiutare di dare seguito alle altre domande che la ricorrente ha formulato segnatamente nella sua e-mail del 16 settembre precedente, alla quale la decisione impugnata si riferisce espressamente e che consistevano nell’ottenere, oltre al rimborso dell’indennità di prima sistemazione indebitamente detratta,

il saldo importante — ma non determinato a causa dell’assenza di resoconto dettagliato — ancora dovuto aumentato degli interessi sull’indennità di licenziamento dal 22 settembre 2016, e dal giorno della pronuncia della sentenza sull’importo delle condanne fino al giorno del pagamento effettivo,

un resoconto dettagliato delle somme dovute in capitale, interessi e accessori e delle somme già versate alla ricorrente che devono essere imputate in via prioritaria sugli interessi e accessori e, successivamente, sul capitale, e

un risarcimento danni in ragione dell’illecito amministrativo commesso e consistito, da un lato, nella violazione della riservatezza accordata dal Tribunale alla ricorrente avendo informato, attraverso il foglio paga di agosto 2019 che riportava gli importi versati a credito e a debito, il suo nuovo datore di lavoro della controversia con l’AEA, e dall’altro, essendosi rifiutata di trasmetterle lo scambio di corrispondenza avvenuto con il suo difensore dell’epoca sia prima che dopo la pronuncia della sentenza summenzionata.

l’annullamento della decisione presa dall’AEA, adottando la decisione impugnata, di rifiutare in tal modo di dare esecuzione alla sentenza del TUE dell’11 giugno 2019 nella causa T-462/17 nella parte impugnata in precedenza, in capitale, interessi e accessori;

l’esatta esecuzione della sentenza del TUE dell’11 giugno 2019 nella causa T-462/17 in capitale, interessi e accessori nonché il risarcimento dell’intero danno che essa subisce e subirà a seguito dell’adozione e dell’attuazione di tale decisione impugnata, consistenti nel versamento da parte dell’AEA:

della somma corrispondente all’indennità di preavviso alla quale essa è stata condannata, nonché dell’indennità di prima sistemazione detratta pari a EUR 2 950 nella denegata ipotesi in cui non fosse già rimborsata, il tutto maggiorato degli interessi a partire dal 22 settembre 2016;

di una somma pari a EUR 20 000 a titolo d’indennizzo forfettario per il danno subito dalla divulgazione a terzi, segnatamente all’attuale datore di lavoro della ricorrente, dei suoi dati personali nonché per avere violato le norme in materia di riservatezza;

di una somma pari a EUR 20 000 a titolo d’indennizzo forfettario del danno subito dal rifiuto di comunicarle lo scambio di corrispondenza avvenuto con il suo difensore sia prima sia dopo la pronuncia della sentenza;

la condanna della convenuta alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE nonché dei principi di buona fede e di buona amministrazione, per il motivo che l’AEA non ha adottato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale intervenuta a favore della ricorrente comporta.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del dovere di sollecitudine.

3.

Terzo motivo, vertente sulla nuova violazione dei dati personali della ricorrente, il che costituisce una circostanza aggravante rispetto alla prima sentenza in violazione degli articoli 7 e 8 della Carta e dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


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