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Document 62019CA0911

Causa C-911/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) [Rinvio pregiudiziale – Articoli 263 e 267 TFUE – Atto dell’Unione giuridicamente non vincolante – Sindacato giurisdizionale – Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE) – Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – Validità – Competenza dell’ABE]

GU C 382 del 20.9.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Causa C-911/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 263 e 267 TFUE - Atto dell’Unione giuridicamente non vincolante - Sindacato giurisdizionale - Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE) - Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio - Validità - Competenza dell’ABE)

(2021/C 382/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fédération bancaire française (FBF)

Convenuta: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Dispositivo

1)

L’articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che atti quali gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18), non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi di tale articolo.

2)

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la Corte è competente, in forza di tale articolo, a valutare la validità di atti quali gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).

3)

Il diritto dell’Unione non impone che la ricevibilità, dinanzi a un giudice nazionale, di un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto dell’Unione sia subordinata alla condizione che tale atto riguardi direttamente e individualmente il singolo che si avvale di detta eccezione.

4)

L’esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea, del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).


(1)  GU C 61 del 24.02.2020


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