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Document 62021CN0413

Causa C-413/21 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-322/19, El-Qaddafi / Consiglio

GU C 382 del 20.9.2021, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/17


Impugnazione proposta il 6 luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-322/19, El-Qaddafi / Consiglio

(Causa C-413/21 P)

(2021/C 382/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop, agenti)

Altra parte nel procedimento: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare l’impugnata sentenza del Tribunale;

pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere il ricorso della ricorrente in primo grado;

e

condannare la ricorrente in primo grado alle spese derivanti dalla presente impugnazione e dalla causa T-322/19.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che il Tribunale è incorso in errori nella sentenza impugnata, pronunciata nella causa T-322/19, riguardo ai seguenti aspetti:

primo motivo: violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, primo paragrafo, dello Statuto della Corte di giustizia ed errata interpretazione della decisione (PESC) del Consiglio 2015/1333 (1);

secondo motivo: errata interpretazione degli articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 2015/1333 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio 2016/44 (2);

terzo motivo: il Tribunale ha snaturato gli argomenti del Consiglio, ha violato il principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti processuali, ha interpretato erroneamente la decisione del Consiglio 2015/1333 e il regolamento del Consiglio 2016/44 e ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

quarto motivo: il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova, ha violato il principio della fiducia dovuta alle risultanze dei documenti e degli atti processuali, ha violato l’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, primo paragrafo, dello Statuto della Corte di giustizia, e ha violato l’articolo 263 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.


(1)  Decisione (PESC) del Consiglio 2015/1333 del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34).

(2)  Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).


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