This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CN0413
Case C-413/21 P: Appeal brought on 6 July 2021 by the Council of the European Union against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 21 April 2021 in Case T-322/19, El-Qaddafi v Council
Causa C-413/21 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-322/19, El-Qaddafi / Consiglio
Causa C-413/21 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-322/19, El-Qaddafi / Consiglio
GU C 382 del 20.9.2021, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/17 |
Impugnazione proposta il 6 luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-322/19, El-Qaddafi / Consiglio
(Causa C-413/21 P)
(2021/C 382/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop, agenti)
Altra parte nel procedimento: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia
— |
annullare l’impugnata sentenza del Tribunale; |
— |
pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere il ricorso della ricorrente in primo grado; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese derivanti dalla presente impugnazione e dalla causa T-322/19. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio sostiene che il Tribunale è incorso in errori nella sentenza impugnata, pronunciata nella causa T-322/19, riguardo ai seguenti aspetti:
— |
primo motivo: violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, primo paragrafo, dello Statuto della Corte di giustizia ed errata interpretazione della decisione (PESC) del Consiglio 2015/1333 (1); |
— |
secondo motivo: errata interpretazione degli articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 2015/1333 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio 2016/44 (2); |
— |
terzo motivo: il Tribunale ha snaturato gli argomenti del Consiglio, ha violato il principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti processuali, ha interpretato erroneamente la decisione del Consiglio 2015/1333 e il regolamento del Consiglio 2016/44 e ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
— |
quarto motivo: il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova, ha violato il principio della fiducia dovuta alle risultanze dei documenti e degli atti processuali, ha violato l’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, primo paragrafo, dello Statuto della Corte di giustizia, e ha violato l’articolo 263 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. |
(1) Decisione (PESC) del Consiglio 2015/1333 del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34).
(2) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).