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Document 62021CN0500

Causa C-500/21 P: Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 dall’Health Information Management (HIM) avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 giugno 2021, causa T-235/19, Health Information Management (HIM) / Commissione

GU C 391 del 27.9.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 391/16


Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 dall’Health Information Management (HIM) avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 giugno 2021, causa T-235/19, Health Information Management (HIM) / Commissione

(Causa C-500/21 P)

(2021/C 391/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Health Information Management (HIM) (rappresentante: P. Zeegers, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza:

annullare i punti da 93 a 97 e da 117 a 185 della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2021, causa T-235/19, Health Information Management/Commissione;

annullare i punti 1, 2, 3 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale per consentire a quest’ultimo di statuire sulla domanda proposta dalla parte ricorrente nel ricorso depositato il 4 aprile 2019;

condannare la Commissione europea al pagamento integrale delle spese, incluse quelle il cui importo è provvisoriamente fissato alla somma di EUR 15 000, IVA esclusa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, l’Health Information Management deduce tre motivi: (i) la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione, sanciti nell’articolo 41 della carta dei diritti fondamentali; (ii) la violazione dell’obbligo di motivazione a norma dell’articolo 296, secondo comma, TFUE; e (iii) la violazione e l’inesatta applicazione dell’articolo 272 TFUE e, di conseguenza, una violazione dei principi di imparzialità e di proporzionalità.


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