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Document 62021TN0480

Causa T-480/21: Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — British Airways / Commissione

GU C 391 del 27.9.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 391/23


Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — British Airways / Commissione

(Causa T-480/21)

(2021/C 391/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Lyle-Smythe e R. O’Donoghue, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione al pagamento immediato dell’importo degli interessi di mora, corrispondente agli interessi di mora calcolati sull’importo di EUR 104 040 000 al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il periodo compreso tra il 14 febbraio 2011 e l’8 febbraio 2016 (meno l’importo già pagato a titolo di «rendimento garantito»), o, in mancanza, al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

condannare la Commissione al pagamento degli interessi composti (o, in alternativa, degli interessi di mora) sull’importo degli interessi di mora (o su qualsiasi altro importo al cui pagamento la stessa Commissione sarà condannata dal Tribunale conformemente al precedente capoverso) al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali o al diverso tasso d’interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

annullare la decisione della Commissione, con la quale nelle sue lettere del 30 aprile e del 2 luglio 2021 è stato negato il pagamento delle somme suddette, e dichiararla invalida e inefficace ex tunc;

condannare la Commissione alla rifusione delle spese giudiziarie e di altro tipo sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, con cui si sostiene che la British Airways ha diritto ad esigere l’importo degli interessi di mora con un ricorso ai sensi dell’articolo 266 TFUE, primo comma, in quanto la Commissione era tenuta al pagamento di tale importo al fine di ottemperare alla sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-48/11.

2.

Secondo motivo, con cui si sostiene che la British Airways ha diritto ad esigere, in alternativa, l’importo degli interessi di mora con un ricorso per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 266, secondo comma, nonché degli articoli 268 e 340 TFUE.

3.

Terzo motivo, con cui si sostiene che la British Airways ha in ogni caso diritto al pagamento degli interessi composti ai sensi del primo comma oppure, in alternativa, del secondo comma dell’articolo 266, dell’articolo 268 e dell’articolo 340 TFUE, sulla somma che avrebbe dovuto esserle corrisposta l’8 febbraio 2016.

4.

Quarto motivo, con cui si sostiene che il rifiuto della Commissione di versare l’importo degli interessi di mora e gli interessi composti, risultante dalle sue lettere del 30 aprile 2021 (1) e del 2 luglio 2021 (2), si basa su una violazione dei Trattati (vale a dire l’articolo 266 TFUE) e/o del principio generale del diritto dell’UE secondo cui le istituzioni dell’UE sono tenute ad effettuare le restituzioni conseguenti ad una sentenza di annullamento. La ricorrente sostiene quindi che la decisione deve essere annullata ai sensi dell’articolo 263 TFUE.


(1)  Lettera della Commissione del 30 aprile 2021 inviata alla ricorrente.

(2)  Lettera della Commissione del 2 luglio 2021 inviata alla ricorrente, rif. ARES(2021)4317994.


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