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Document 62021TN0502
Case T-502/21: Action brought on 16 August 2021 — Philip Morris Products v EUIPO (Device of a combination of lines in black and white forming a square)
Causa T-502/21: Ricorso proposto il 16 agosto 2021 — Philip Morris Products / EUIPO (Dispositivo composto da una combinazione di linee in bianco e nero che formano un quadrato)
Causa T-502/21: Ricorso proposto il 16 agosto 2021 — Philip Morris Products / EUIPO (Dispositivo composto da una combinazione di linee in bianco e nero che formano un quadrato)
GU C 391 del 27.9.2021, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 391/29 |
Ricorso proposto il 16 agosto 2021 — Philip Morris Products / EUIPO (Dispositivo composto da una combinazione di linee in bianco e nero che formano un quadrato)
(Causa T-502/21)
(2021/C 391/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Dispositivo composto da una combinazione di linee in bianco e nero che formano un quadrato) — Domanda di registrazione n. 18 252 146
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2021 nel procedimento R 78/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel valutare erroneamente la percezione del consumatore pertinente; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio controverso interessato. |