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Document 62021CN0595
Case C-595/21: Request for a preliminary ruling from the Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Germany) lodged on 27 September 2021 — LSI — Germany GmbH v Freistaat Bayern
Causa C-595/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Germania) il 27 settembre 2021 — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern
Causa C-595/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Germania) il 27 settembre 2021 — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern
GU C 502 del 13.12.2021, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 502/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Germania) il 27 settembre 2021 — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern
(Causa C-595/21)
(2021/C 502/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach
Parti
Ricorrente: LSI — Germany GmbH
Convenuto: Freistaat Bayern (rappresentato da: Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «denominazione del prodotto» di cui all’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (1) debba essere interpretata nel senso che essa ha lo stesso significato della «denominazione dell’alimento» di cui all’articolo 17, paragrafi da 1 a 3, del regolamento medesimo. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se la «la denominazione del prodotto» costituisca la denominazione con la quale l’alimento viene commercializzato e pubblicizzato e per la quale esso è generalmente noto presso i consumatori, benché non si tratti della denominazione dell’alimento, bensì della denominazione protetta, del marchio di fabbrica o della denominazione di fantasia ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: Se la «denominazione del prodotto» possa essere anche composta da due elementi uno dei quali sia una denominazione generica non riferita al singolo alimento e protetta in base al diritto dei marchi oppure un termine generico accompagnato, in riferimento ai singoli prodotti, da un’aggiunta (quale seconda parte della denominazione del prodotto) che valga a identificarlo. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: Quale dei due elementi della denominazione del prodotto occorra prendere in considerazione ai fini dell’indicazione supplementare di cui all’allegato VI, parte A, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011, qualora entrambi gli elementi siano stampati sulla confezione con dimensioni diverse. |
(1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18)