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Document 62021CN0600

Causa C-600/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 28 settembre 2021 — QE / Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

GU C 502 del 13.12.2021, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 502/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 28 settembre 2021 — QE / Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

(Causa C-600/21)

(2021/C 502/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: QE

Resistente: Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano, nei contratti conclusi con i consumatori, a una dispensa convenzionale dalla messa in mora anche laddove essa sia prevista in maniera esplicita e non equivoca nel contratto.

2)

Se la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14), debba essere interpretata nel senso che un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una sola rata a titolo di importo capitale, interessi o accessori possa integrare un inadempimento sufficientemente grave in considerazione della durata e dell’importo del mutuo e dell’equilibrio complessivo dei rapporti contrattuali.

3)

Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una clausola in base alla quale la decadenza dal beneficio del termine può essere dichiarata in presenza di un ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni ove il diritto nazionale, che prescrive l’invio di una messa in mora prima della dichiarazione di detta decadenza, consenta alle parti di derogarvi richiedendo in tale ipotesi il rispetto di un preavviso ragionevole.

4)

Se i quattro criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14), ai fini della valutazione, da parte di un giudice nazionale, dell’eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine a causa dell’inadempimento, da parte del debitore, degli obblighi gravanti su di lui per un periodo limitato, siano cumulativi o alternativi.

5)

Ove tali criteri siano cumulativi, se il carattere abusivo della clausola possa tuttavia essere escluso alla luce dell’importanza relativa di questo o quel criterio.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


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