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Document 62020CA0389

Causa C-389/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Vigo — Spagna) — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Collaboratori domestici – Tutela contro la disoccupazione – Esclusione – Particolare svantaggio per i lavoratori di sesso femminile – Obiettivi legittimi di politica sociale – Proporzionalità)

GU C 165 del 19.4.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 165 del 19.4.2022, p. 9–9 (GA)

19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Vigo — Spagna) — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-389/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso - Collaboratori domestici - Tutela contro la disoccupazione - Esclusione - Particolare svantaggio per i lavoratori di sesso femminile - Obiettivi legittimi di politica sociale - Proporzionalità)

(2022/C 165/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Vigo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CJ

Resistente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che esclude le prestazioni di disoccupazione dalle prestazioni di sicurezza sociale riconosciute ai collaboratori domestici da un regime legale di sicurezza sociale, qualora tale disposizione ponga in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile, e non sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


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