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Document 62022CA0107

Causa C-107/22, X BV e Inspecteur van de Belastingdienst Douane: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Interpretazione – Regole generali – Regola generale 2, lettera a) – Oggetto presentato smontato o non montato – Componenti destinati a costituire, dopo l’assemblaggio, apparecchi di ricezione satellitare – Classificazione come apparecchio di ricezione completo)

GU C 205 del 12.6.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(Causa C-107/22 (1), X BV e Inspecteur van de Belastingdienst Douane)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Nomenclatura combinata - Interpretazione - Regole generali - Regola generale 2, lettera a) - Oggetto presentato smontato o non montato - Componenti destinati a costituire, dopo l’assemblaggio, apparecchi di ricezione satellitare - Classificazione come apparecchio di ricezione completo)

(2023/C 205/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X BV

con l’intervento di: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Dispositivo

1)

La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006,

deve essere interpretata nel senso che:

si deve ritenere che componenti di un apparecchio di ricezione satellitare destinati, dopo la loro immissione in libera pratica, a essere assemblati per formare un apparecchio completo — componenti che sono trasportati in un unico container e dichiarati, ai fini della loro immissione in libera pratica, lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante, in nome proprio e per proprio conto, mediante due distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che, al momento della loro immissione in libera pratica, appartengono a due imprese collegate — costituiscano un tale apparecchio, presentato smontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrino pertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenuto conto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio.

2)

La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006,

deve essere interpretata nel senso che:

essa è applicabile anche quando talune delle merci in questione sono dichiarate ai fini della loro immissione in libera pratica, mentre altre sono vincolate al regime del transito comunitario esterno.


(1)  GU C 207 del 23.05.2022.


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