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Document 62022CA0282

Causa C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w W. [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 14, 15 e 24 – Punti per la ricarica di veicoli elettrici – Messa a disposizione dell’apparecchiatura destinata alla ricarica di veicoli elettrici, fornitura dell’energia elettrica necessaria nonché fornitura di assistenza tecnica e di servizi informatici – Qualificazione come «cessioni di beni» o come «prestazione di servizi»]

GU C 205 del 12.6.2023, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/18


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w W.

(Causa C-282/22 (1), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 14, 15 e 24 - Punti per la ricarica di veicoli elettrici - Messa a disposizione dell’apparecchiatura destinata alla ricarica di veicoli elettrici, fornitura dell’energia elettrica necessaria nonché fornitura di assistenza tecnica e di servizi informatici - Qualificazione come «cessioni di beni» o come «prestazione di servizi»)

(2023/C 205/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Convenuto: P. w W.

con l’intervento di: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009,

deve essere interpretata nel senso che:

costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata, una prestazione unica e complessa composta da:

un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo),

la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo;

l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati, e

la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.


(1)  GU C 326 del 29.8.2022.


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