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Document 62023CN0225

Causa C-225/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’11 aprile 2023 — FR / Nemzeti Adó — e Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

GU C 235 del 3.7.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’11 aprile 2023 — FR / Nemzeti Adó — e Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-225/23 (1))

(2023/C 235/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: FR

Resistente: Nemzeti Adó — et Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e l’articolo 58 del Trattato che Trattato che istituisce la Comunità economica europea (in prosieguo: il «Trattato CEE»), che determinano gli effetti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio delle Comunità europee (2) (in prosieguo: la «quarta direttiva»), debbano essere interpretati nel senso che l’ambito di applicazione della quarta direttiva non si estende ai privati, ma include esclusivamente le società ai sensi dell’articolo 58 CEE.

2)

Se una risposta affermativa alla questione che precede implichi che, sul piano degli effetti della quarta direttiva, le disposizioni della stessa che prevedono obblighi in materia di contabilità, di predisposizione dei documenti giustificativi, di conservazione di documenti e di pubblicità non sono applicabili ai privati, vale a dire che gli obblighi che essa prevede si applicano esclusivamente alle società rientranti nel suo ambito di applicazione, cosicché tali obblighi non possono, nell’ambito di un procedimento amministrativo fiscale o giurisdizionale volto a esaminare il rispetto da parte dei privati dei loro obblighi fiscali, essere imposti a questi ultimi e considerati a loro carico in sede di esame dei loro obblighi fiscali.

3)

Indipendentemente dalle questioni che precedono, se l’amministrazione fiscale di uno Stato membro operi in modo conforme ai principi contabili, alla finalità e alla funzione dell’obbligo di pubblicità, enunciati agli articoli 2, 31, 47 e 48 della quarta direttiva 2013/34, nonché al diritto a un equo processo riconosciuto come principio generale di diritto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo: la «Carta») e ai principi generali di certezza del diritto e di proporzionalità, quando, fondandosi sulle disposizioni della legge contabile, constati l’esistenza di un differenziale impositivo a carico di un contribuente privato, per il solo motivo che tale contribuente non è stato in grado di porre a disposizione dell’amministrazione fiscale l’integralità dei documenti contabili di società indipendenti dal medesimo al momento del controllo fiscale o la cui iscrizione nel registro sia stata oggetto di cancellazione, e ciò al fine di dimostrare che lo stesso ha versato nelle casse di tali società liquidità che aveva percepito in forza delle sue precedenti funzioni svolte in dette società o di un accordo, o che erano state trasferite mediante bonifico sul suo conto privato, cosicché l’amministrazione fiscale pone a carico del privato la mancanza o l’insufficienza di documenti contabili societari di cui, al momento del controllo fiscale, il privato non poteva disporre a motivo di ostacoli oggettivi e sull’esistenza e le modalità di predisposizione dei quali non poteva influire in alcun modo.

4)

Se il preambolo della quarta direttiva e i suoi articoli 2, 31, 47, 48 e 51 possano essere interpretati nel senso che l’adempimento degli obblighi ivi previsti crea una presunzione legale di conformità del contenuto dei bilanci d’esercizio annuali ai principi generali contabili, in particolare ai principi del quadro fedele e di conservazione di prove documentali, e ai documenti contabili fondati su questi ultimi.

5)

Se l’amministrazione fiscale operi in conformità agli articoli 2, 31, 47, 48 e 51 della quarta direttiva, al diritto a un equo processo riconosciuto dall’articolo 47 della Carta, e ai principi generali di certezza del diritto, di primato e di effettività del diritto dell’Unione, quando, senza confutare la presunzione legale relativa al rispetto delle disposizioni della quarta direttiva, non accetti come prove di per sé credibili taluni documenti giustificativi contabili predisposti conformemente alle norme in materia di contabilità.

6)

Se l’amministrazione fiscale operi in conformità agli articoli 2, 31, 47, 48 e 51 della quarta direttiva, al diritto a un equo processo riconosciuto dall’articolo 47 della Carta e al principio generale di certezza del diritto quando rifiuti di accettare i bilanci d’esercizio annuali pubblicati da una società quali dati di controllo dei documenti contabili (ricevute di incasso) regolari dal punto di vista formale allegati dal contribuente privato nonché deposizioni e dichiarazioni di testimoni relative ai medesimi, e ciò per il motivo che non sono in quanto tali sufficienti, perché, al fine di provare in modo credibile i movimenti di fondi di cui trattasi, sarebbe necessaria la contabilità completa della società relativa all’esercizio fiscale esaminato. Se si possa dedurre dai succitati articoli della quarta direttiva che il valore probante della contabilità completa tenuta conformemente ai medesimi, per quanto riguarda la prova del versamento nelle casse della società delle liquidità percepite, è maggiore di quello dei bilanci d’esercizio annuali pubblicati in conformità con gli articoli 48 e 51 della quarta direttiva o di quello delle ricevute di incasso predisposte secondo le medesime norme contabili.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, L 222, pag. 11).


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