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Document 62023TN0215
Case T-215/23: Action brought on 18 April 2023 — ClientEarth and Others v Commission
Causa T-215/23: Ricorso proposto il 18 aprile 2023 — ClientEarth e a. / Commissione
Causa T-215/23: Ricorso proposto il 18 aprile 2023 — ClientEarth e a. / Commissione
GU C 235 del 3.7.2023, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/48 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2023 — ClientEarth e a. / Commissione
(Causa T-215/23)
(2023/C 235/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth AISBL (Ixelles, Belgio), Fédération Européenne pour le Transport et l’Environnement (Ixelles), WWF European Policy Programme (Bruxelles, Belgio), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, J. MacLeod, Barrister-at-Law)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione, inviata con lettera dell’8 febbraio 2023, con la quale la Commissione ha respinto una richiesta di riesame interno del 9 settembre 2022 presentata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); e |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione nel respingere le argomentazioni secondo cui essa sarebbe stata tenuta a condurre — e non ha condotto — una valutazione di coerenza climatica come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione in relazione ai requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non solo per quanto riguarda l’analisi nel complesso, ma anche per quanto riguarda:
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione in relazione alla classificazione delle attività come di transizione, in particolare per essere incorsa in errore:
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione in relazione al requisito di «non arrecare un danno significativo» a nessuno dei sei obiettivi ambientali del regolamento 2020/852. |
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).