Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0215

Causa T-215/23: Ricorso proposto il 18 aprile 2023 — ClientEarth e a. / Commissione

GU C 235 del 3.7.2023, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/48


Ricorso proposto il 18 aprile 2023 — ClientEarth e a. / Commissione

(Causa T-215/23)

(2023/C 235/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth AISBL (Ixelles, Belgio), Fédération Européenne pour le Transport et l’Environnement (Ixelles), WWF European Policy Programme (Bruxelles, Belgio), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, J. MacLeod, Barrister-at-Law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, inviata con lettera dell’8 febbraio 2023, con la quale la Commissione ha respinto una richiesta di riesame interno del 9 settembre 2022 presentata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); e

condannare la Commissione al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione nel respingere le argomentazioni secondo cui essa sarebbe stata tenuta a condurre — e non ha condotto — una valutazione di coerenza climatica come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione in relazione ai requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non solo per quanto riguarda l’analisi nel complesso, ma anche per quanto riguarda:

la sua interpretazione e la valutazione dei requisiti di «prove scientifiche irrefutabili e del principio di precauzione»;

il ciclo di vita delle attività economiche; e

gli attivi non recuperabili e dipendenza da emissioni.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione in relazione alla classificazione delle attività come di transizione, in particolare per essere incorsa in errore:

nella classificazione delle attività basate sui gas fossili come di transizione;

in relazione alle soglie di emissioni di gas a effetto serra prefissate;

in relazione al contributo delle tecnologie alternative;

in relazione all’obbligo di eliminare gradualmente le emissioni di gas a effetto serra; e

in relazione allo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione in relazione al requisito di «non arrecare un danno significativo» a nessuno dei sei obiettivi ambientali del regolamento 2020/852.


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

(2)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).


Top
  翻译: