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Document 62023TN0245
Case T-245/23: Action brought on 12 May 2023 — Braunschweiger Versorgungs v EUIPO — B.F. Energy (BF energy)
Causa T-245/23: Ricorso proposto il 12 maggio 2023 — Braunschweiger Versorgungs/EUIPO — B.F. Energy (BF energy)
Causa T-245/23: Ricorso proposto il 12 maggio 2023 — Braunschweiger Versorgungs/EUIPO — B.F. Energy (BF energy)
GU C 235 del 3.7.2023, p. 61–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/61 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2023 — Braunschweiger Versorgungs/EUIPO — B.F. Energy (BF energy)
(Causa T-245/23)
(2023/C 235/74)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG (Braunschweig, Germania) (rappresentante: C. Drzymalla, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: B.F. Energy Srl (Roma, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea «BF energy» — Domanda di registrazione n. 18 336 443
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 febbraio 2023 nel procedimento R 1646/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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respingere la domanda di registrazione del marchio controverso; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione al livello di attenzione del grande pubblico; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione. |