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Document 62023TN0271
Case T-271/23: Action brought on 22 May 2023 — Alfa-Bank v Council
Causa T-271/23: Ricorso proposto il 22 maggio 2023 — Alfa-Bank / Consiglio
Causa T-271/23: Ricorso proposto il 22 maggio 2023 — Alfa-Bank / Consiglio
GU C 235 del 3.7.2023, p. 72–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/72 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2023 — Alfa-Bank / Consiglio
(Causa T-271/23)
(2023/C 235/86)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alfa-Bank JSC (Mosca, Russia) (rappresentante: B. Malmendier, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il paragrafo 198 della decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023 (1), che modifica la decisione 2014/145/PESC, del 17 marzo 2014; |
— |
annullare il paragrafo 198 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023 (2), che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, del 17 marzo 2014; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un’erronea valutazione dei fatti da parte del Consiglio, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe stata irragionevolmente classificata come rientrante nella categoria degli «imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati». |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’assenza di basi giuridiche per l’imposizione, da parte del Consiglio, di misure economiche restrittive nei confronti della ricorrente, di coloro ad essa «associati» e dei suoi clienti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non dispone di prove complete, affidabili e sufficienti per giustificare l’applicazione di misure restrittive nei confronti della ricorrente e dei soggetti ad essa associati. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione di diritti fondamentali, in particolare il diritto di proprietà, la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale e il diritto all’onore. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’assenza di prove in merito all’esistenza di entità associate, nonché alla rilevanza e al tipo di relazione sussistente tra la ricorrente e le entità ad essa associati. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dell’equilibrio tra obiettivo di politica estera delle sanzioni e restrizione dei diritti economici della ricorrente, da cui è conseguito l’impoverimento della popolazione della Federazione russa. |
(1) Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023 LI 59, pag. 437).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023 LI 59, p. 278).