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Document 62023TN0283

Causa T-283/23: Ricorso proposto il 23 maggio 2023 — Aven / Consiglio

GU C 235 del 3.7.2023, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/75


Ricorso proposto il 23 maggio 2023 — Aven / Consiglio

(Causa T-283/23)

(2023/C 235/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petr Aven (Klauģulejas, Lettonia) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/572 (1) del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 (2) del Consiglio del 13 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dell’obbligo di riesame periodico.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è dimostrata e che non è soddisfatto il criterio relativo al sostegno attivo fornito ad azioni e politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, vale a dire il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/145/PESC.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è dimostrata e che non è soddisfatto il criterio relativo al sostegno materiale o finanziario attivo fornito ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina o al vantaggio che sarebbe tratto dagli stessi decisori, vale a dire il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2014/145/PESC.

4.

Quarto motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità del criterio previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC. Il ricorrente ritiene che il criterio stabilito sia privo di base giuridica.

5.

Quinto motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità del criterio previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC. Il ricorrente sostiene a tal proposito che detto criterio viola il principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto il Consiglio non dimostrerebbe che il ricorrente sia un imprenditore di spicco, né che il settore bancario costituisca una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Infine, il ricorrente sostiene di non operare più nel settore bancario russo da circa un anno.


(1)  (GU 2023, L 75 I, pag. 134).

(2)  (GU 2023, L 75 I, pag. 1).


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