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Document 62023CN0209

Causa C-209/23, RRC Sports: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz (Germania) il 31 marzo 2023 — FT e RRC Sports GmbH / Fédération internationale de football association (FIFA)

GU C 235 del 3.7.2023, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz (Germania) il 31 marzo 2023 — FT e RRC Sports GmbH / Fédération internationale de football association (FIFA)

(Causa C-209/23, RRC Sports)

(2023/C 235/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Mainz

Parti

Attori: FT, RRC Sports GmbH

Convenuta: Fédération internationale de football association (FIFA)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (divieto di intese), l’articolo 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante sul mercato) e l’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi), nonché l’articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento 2016/679) (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva mondiale (nella specie: la FIFA) cui appartengono 211 federazioni sportive nazionali della pratica sportiva interessata (nella specie: il calcio) e le cui norme sono quindi vincolanti, in ogni caso, per la maggior parte dei soggetti attivi nelle rispettive leghe professionistiche della pratica sportiva interessata [nella specie: club (fermo restando che con essi si intendono anche le squadre di calcio organizzate sotto forma di società di capitali), giocatori (che ne sono membri) e agenti dei giocatori] recante il presente contenuto:

1)

è vietato concordare a favore degli agenti di giocatori o corrispondere a tali agenti compensi superiori a una soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o sul compenso annuale riconosciuto a detto giocatore,

come previsto nell’articolo 15, paragrafo 2, del FIFA Football Agent Regulations (FFAR);

2)

è vietato a terzi corrispondere, per la controparte contrattuale dell’agente di giocatori, i compensi dovuti in ragione del contratto di intermediazione di giocatori,

come previsto nell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del FFAR;

3)

qualora un agente di giocatori operi per conto del giocatore e del club acquirente, è vietato al club versare più del 50 % del compenso dovuto complessivamente dal giocatore e dal club per i servizi erogati da detto agente,

come previsto nell’articolo 14, paragrafo 10, del FFAR;

4)

ai fini del rilascio di una licenza quale agente di giocatori — che rappresenta la precondizione per poter erogare servizi di intermediazione di giocatori — si esige che il candidato si impegni a rispettare le regole federali interne della confederazione mondiale dello sport (nella specie: il FFAR, lo statuto della FIFA, il codice disciplinare della FIFA, il codice etico della FIFA, il regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento di giocatori, oltre a statuti, regolamenti, direttive e decisioni di organi e commissioni), oltre ad assoggettarsi alla giurisdizione della federazione e alla giurisdizione delle confederazioni e delle federazioni affiliate,

come previsto agli articoli 4, paragrafo 2; 16, paragrafo 2, lettera b) e 20 del FFAR, in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 3; 57, paragrafo 1, 58, paragrafi 1 e 2, dello statuto della FIFA; con gli articoli 5, lettera a), 49 e 53, paragrafo 3, del codice disciplinare della FIFA, nonché con gli articoli 4, paragrafo 2, e 82, paragrafo 1, del codice etico;

5)

ai fini del rilascio della licenza come agente di giocatori, vengono previste condizioni in base alle quali il rilascio della licenza è definitivamente escluso in caso di condanna o patteggiamento in sede penale, interdizione della durata di almeno due anni, sospensione, revoca di una licenza o altro provvedimento di squalifica da parte di un’autorità o di un club sportivo, senza che sia prevista la possibilità di un successivo rilascio della licenza,

come previsto nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii., iii., del FFAR;

6)

agli agenti di giocatori è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso — nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro — per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore

a)

del club che cede il giocatore e del club acquirente,

b)

del club che cede il giocatore e del giocatore,

c)

di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore),

come previsto nell’articolo 12, paragrafi 8 e 9, del FFAR, e

6a)

agli agenti di giocatori, nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro insieme a un agente dei giocatori collegato, è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore

a)

del club che cede il giocatore e del club acquirente,

b)

del club che cede il giocatore e del giocatore,

c)

di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore,

se la nozione di agente di giocatori collegato ricomprende una collaborazione in linea con la definizione di «Connected Football Agent» prevista nel FFAR [pag. 6, punto (iv), del FFAR],

come previsto nell’articolo 12, paragrafo 10, del FFAR in combinato disposto con la definizione «Connected Football Agent», pag. 6, punto (iv), del FFAR;

7)

agli agenti di giocatori è vietato contattare un club, un giocatore, un’associazione affiliata alla federazione mondiale dello sport o una persona giuridica che gestisce una cosiddetta single-entity-league che possono servirsi di agenti di giocatori e che hanno stipulato con un altro agente un contratto in esclusiva, o stipulare con essi un contratto di intermediazione,

come previsto nell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del FFAR;

8)

i nomi e le informazioni dettagliate di tutti gli agenti di giocatori, i nomi dei clienti che essi rappresentano, i servizi di intermediazione di giocatori che erogano a ciascun committente e/o i dettagli di tutte le operazioni in cui intervengono, compreso l’importo del compenso a loro dovuto, devono essere caricati su una piattaforma della federazione sportiva internazionale e dette informazioni sono rese accessibili, in parte, ad altre federazioni, giocatori o agenti dei giocatori,

come previsto nell’articolo 19 del FFAR;

9)

i compensi per servizi di intermediazione di giocatori possono essere concordati esclusivamente sulla base del compenso di un giocatore o del valore di trasferimento,

come previsto nell’articolo 15, paragrafo 1, del FFAR;

10)

si presume che eventuali altri servizi che un agente di giocatori o un agente a lui collegato presta 24 mesi prima o dopo l’erogazione del servizio di intermediazione di giocatori a un cliente coinvolto nell’operazione per la quale sono stati resi detti servizi di intermediazione di giocatori, siano parte dei servizi di intermediazione e, qualora detta presunzione non sia stata confutata, i compensi per le altre prestazioni sono considerati parte del compenso per il servizio di intermediazione di giocatori,

come previsto nell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del FFAR;

11)

l’ammontare del compenso dovuto agli agenti di giocatori, da calcolarsi in percentuale, deve essere quantificato unicamente in ragione della retribuzione effettivamente versata al giocatore,

come previsto nell’articolo 14, paragrafi 7 e 12, del FFAR;

12)

gli agenti di giocatori sono tenuti a mettere a disposizione della federazione sportiva internazionale le seguenti informazioni:

a)

entro 14 giorni dalla conclusione: qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza, compresi — a titolo esemplificativo ma non esaustivo — eventuali altri servizi e le informazioni richieste sulla piattaforma,

b)

entro 14 giorni dal pagamento di un compenso: le informazioni richieste sulla piattaforma,

c)

entro 14 giorni dal pagamento di un compenso con riferimento a un qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza: le informazioni richieste sulla piattaforma,

d)

entro 14 giorni dal perfezionamento: ogni accordo contrattuale o di altra natura tra agenti di giocatori finalizzato alla collaborazione nell’erogazione di qualsiasi servizio o ai fini della ripartizione dei ricavi o degli utili tratti da qualsivoglia parte dei loro servizi di intermediazione di giocatori,

e)

laddove svolgano le loro attività per il tramite di un’agenzia, entro 14 giorni dalla prima operazione che veda il coinvolgimento di detta agenzia: il numero di agenti di giocatori che svolgono le proprie attività servendosi di detta agenzia e i nomi di tutte le parti coinvolte,

come nell’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii. — v., lettera k), ii., del FFAR;

13)

è fatto divieto ai club, nel quadro del trasferimento di un giocatore, concordare con gli agenti di giocatori compensi o parti di compenso o corrispondere loro compensi o parti di compenso calcolati (anche) sulle base delle future indennità di trasferimento che il club percepirà in caso di ulteriore trasferimento del calciatore,

come previsto nell’articolo 18ter, paragrafo 1, prima alternativa, del regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento di giocatori («FIFA RSTP»), e nell’articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del FFAR.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


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