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Document 62023CN0244
Case C-244/23 P: Appeal brought on 17 April 2023 by the European Commission against the judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) delivered on 8 February 2023 in Case T-522/20, Carpatair v Commission
Causa C-244/23 P: Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), dell’8 febbraio 2023, causa T-522/20, Carpatair/Commissione
Causa C-244/23 P: Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), dell’8 febbraio 2023, causa T-522/20, Carpatair/Commissione
GU C 235 del 3.7.2023, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/16 |
Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), dell’8 febbraio 2023, causa T-522/20, Carpatair/Commissione
(Causa C-244/23 P)
(2023/C 235/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Georgiopoulos, F. Tomat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Carpatair SA, Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.), Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), dell’8 febbraio 2023, Carpatair/Commissione, T-522/20, nella parte in cui ha accolto il secondo motivo dedotto in tale causa e ha dichiarato che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel concludere che gli accordi conclusi nel 2008 e nel 2010 tra la Societatea Națională «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV) e la Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) non conferivano alcun vantaggio alla Wizz Air; |
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respingere il secondo motivo dedotto nella causa T-522/20, e |
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condannare la Carpatair SA alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato l’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1428 (1) della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA. 31662 — C/2011 (ex NN/2011) cui la Romania ha dato esecuzione in favore dell’aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air, nella misura in cui la Commissione ha concluso che i diritti aeroportuali nell’Aeronautical Information Publication del 2010 e gli accordi conclusi tra la Societatea Națională «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV) e la Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) nel 2008 (compresi gli accordi modificativi del 2010) non costituivano aiuti di Stato.
La Commissione deduce un motivo unico a sostegno della sua impugnazione.
Motivo: Ai punti da 179 a 201 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è venuto meno al suo obbligo di motivazione a causa di una motivazione inadeguata e contraddittoria e ha effettuato una presentazione e un’interpretazione erronee della decisione controversa. Tale motivo consta di cinque parti:
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Prima parte: ai punti da 186 a 192 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio dell’operatore in un’economia di mercato. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la mancata valutazione preliminare sia di per sé un elemento decisivo per l’applicazione di tale principio. |
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Seconda parte: ai punti da 186 a 192 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio dell’operatore in un’economia di mercato, respingendo la rilevanza dell’analisi di redditività ex ante ricostituita ex post sulla base dei dati disponibili e degli sviluppi prevedibili all’epoca in cui è stata adottata la decisione di adottare la misura. |
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Terza parte: ai punti da 179 a 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio dell’operatore in un’economia di mercato e il tipo di prove necessarie per l’applicazione di tale principio. Inoltre, ai punti 182 e 184 della sentenza impugnata, il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione a causa di una motivazione inadeguata e contraddittoria. |
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Quarta parte: ai punti da 186 a 192 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio dell’operatore in un’economia di mercato e la pertinenza di fattori emersi dopo l’adozione di una misura. Il Tribunale non ha operato una distinzione tra i fattori emersi dopo l’adozione di una misura e gli studi e le analisi economiche effettuate dopo l’adozione di tale misura, ma basate su informazioni disponibili e sviluppi prevedibili al momento dell’adozione della decisione di adottare la misura. Inoltre, ai punti 196 e 197 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato una presentazione e un’interpretazione erronee della decisione (UE) 2021/1428 della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.31662. |
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Quinta parte: ai punti 193 e 195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è venuto meno al suo obbligo di motivazione a causa di una motivazione inadeguata e contraddittoria e ha effettuato una presentazione e un’interpretazione erronee della decisione (UE) 2021/1428 della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.31662. |
Infine, il Tribunale ha illegittimamente esteso agli accordi modificativi del 2010 le conclusioni tratte in relazione agli accordi del 2008. Le considerazioni svolte ai punti da 170 a 198 della sentenza impugnata riguardano esclusivamente gli accordi del 2008. Tuttavia, il punto 199 e il punto 1 del dispositivo di tale sentenza fanno riferimento anche agli accordi modificativi del 2010, mentre tale riferimento non è supportato dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata. La sentenza impugnata è pertanto viziata da un difetto di motivazione.