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Document 62023CN0245

Causa C-245/23 P: Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 febbraio 2023, causa T-522/20, Carpatair / Commissione

GU C 235 del 3.7.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/17


Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 febbraio 2023, causa T-522/20, Carpatair / Commissione

(Causa C-245/23 P)

(2023/C 235/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (rappresentanti: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος)

Altre parti nel procedimento: Carpatair SA, Commissione europea, Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa Carpatair/Commissione, T-522/20;

respingere il ricorso della Carpatair diretto all’annullamento della decisione (UE) 2021/1428 della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA. 31662 — C/2011 (ex NN/2011) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air (1), e

condannare la Carpatair a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Wizz Air nel procedimento dinanzi al Tribunale e in quello dinanzi alla Corte.

In subordine:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa Carpatair/Commissione, T-522/20;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame;

riservare le spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata sulla base dei seguenti motivi:

Primo motivo: il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e violato un requisito procedurale essenziale ritenendo che esistesse un nesso di causalità tra gli accordi del 2008 e del 2010 conclusi tra la Wizz Air e l’aeroporto e i presunti danni sostanziali subiti dalla Carpatair.

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe omesso di fornire una motivazione per quanto riguarda l’esistenza di un danno sostanziale subito dalla Carpatair quale conseguenza dell’Aeronautical Information Publication del 2010 e di un interesse ad agire in relazione a tale misura.

Terzo motivo: il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che le affermazioni della Commissione secondo cui l’Aeronautical Information Publication del 2010 non era selettiva erano parziali.

Quarto motivo: il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la relazione ex post sulla redditività degli accordi del 2008 e del 2010 basata su dati ex ante fosse irrilevante.


(1)  GU 2021, L 308, pag. 1.


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