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Document 62023CN0246

Causa C-246/23 P: Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 febbraio 2023, causa T-522/20, Carpatair/Commissione

GU C 235 del 3.7.2023, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/18


Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 febbraio 2023, causa T-522/20, Carpatair/Commissione

(Causa C-246/23 P)

(2023/C 235/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV) (rappresentanti: V. Power, R. Hourihan, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Carpatair SA, Commissione europea, Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale e respingere il ricorso di annullamento proposto dalla Carpatair avverso la decisione (1) e statuire essa stessa nella causa respingendo integralmente gli argomenti della Carpatair (compresi il terzo e il quarto motivo su cui il Tribunale non si è pronunciato) o rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un riesame, e

riservare la questione delle spese sostenute dalla Carpatair e dalla AITTV qualora la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale o, qualora la Corte sostituisse la propria decisione a quella del Tribunale, condannare la Carpatair a farsi carico delle proprie spese e di quelle della AITTV nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata sulla base dei seguenti motivi:

Primo motivo — il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare ricevibile il ricorso della Carpatair, sebbene quest’ultima non sia stata «sostanzialmente danneggiata» dagli accordi controversi;

Secondo motivo — il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che gli accordi avevano carattere selettivo;

Terzo motivo — il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere l’ammissibilità della valutazione ex ante;

Quarto motivo — il Tribunale avrebbe ignorato considerazioni rilevanti (ad esempio considerando la relazione Oxera «irrilevante»); e

Quinto motivo — il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto degli elementi di prova forniti dalla Commissione, dalla Wizz e dalla AITTV relativi all’assenza di concorrenza effettiva tra la Wizz e la Carpatair al momento della conclusione degli accordi.


(1)  Decisione (UE) 2021/1428 della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA. 31662 — C/2011 (ex NN/2011) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air (GU 2021, L 308, pag. 1).


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