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Document 62021TA0580

Causa T-580/21: Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023 — Haidukevich / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sul territorio degli Stati membri – Inserimento del nominativo del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»)

GU C 235 del 3.7.2023, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/34


Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023 — Haidukevich / Consiglio

(Causa T-580/21) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sul territorio degli Stati membri - Inserimento del nominativo del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità»)

(2023/C 235/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aleh Haidukevich (Semkino, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune, E. d’Ursel e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nelle parti in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Aleh Haidukevich è condannato a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 11 del 10.1.2022.


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