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Document 31989L0297
Council Directive 89/297/EEC of 13 April 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to the lateral protection (side guards) of certain motor vehicles and their trailers
Direttiva 89/297/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi
Direttiva 89/297/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi
GU L 124 del 5.5.1989, p. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661
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Direttiva 89/297/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 05/05/1989 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 18 pag. 0234
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/297/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che le prescrizioni tecniche a cui devono soddisfare i veicoli ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, i dispositivi di protezione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; considerando che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione delle regolamentazioni in vigore in tali Stati, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE, oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (5); considerando che, per aumentare la sicurezza stradale, tutti i veicoli delle categorie di peso superiore devono essere equipaggiati con una protezione laterale per offrire una protezione efficace agli utenti della strada non protetti (pedoni, ciclisti, motociclisti) contro il rischio di finire sotto i fianchi di tali veicoli; considerando che, per motivi pratici, è opportuno prevedere termini di applicazione diversi per quanto concerne nuove omologazioni per tipo e per tutti i veicoli nuovi; considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta che gli Stati membri riconoscano reciprocamente le ispezioni effettuate da ciascuno di essi sulla base di prescrizioni comuni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Si intende per «veicolo» ai sensi della presente direttiva, qualsiasi veicolo a motore delle categorie N2 e N3 ed i rimorchi delle categorie O3 e O4 definiti nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria e con velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h. Articolo 2 1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione nazionale di un veicolo per motivi di protezione laterale se detto veicolo soddisfa le prescrizioni fissate nell'allegato. 2. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo, per motivi di protezione laterale, se detto veicolo soddisfa le prescrizioni fissate nell'allegato. Articolo 3 Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE, prende le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o una delle caratteristiche di cui all'allegato. Le autorità competenti di detto Stato membro stabiliscono se debbano essere effettuate nuove prove sul tipo di veicolo modificato e se debba essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate la modifica non è autorizzata. Articolo 4 1. A partire dal 1g giugno 1990, gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'arti- colo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui dispositivi di protezione laterale non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva; - possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale per un tipo di veicolo i cui dispositivi di protezione laterale non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. 2. A partire dal 1g maggio 1991 gli Stati membri vietano l'immissione in circolazione per la prima volta dei veicoli i cui dispositivi di protezione laterale non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Articolo 5 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell'allegato sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. Articolo 6 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 ottobre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. C 265 del 5. 10. 1987, pag. 21. (2) GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 23. (3) GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 17.(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (5) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44. ALLEGATO PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA PROTEZIONE LATERALE 1. Prescrizioni generali e definizioni 1.1. Ogni veicolo della categoria N2, N3, O3 e O4 deve essere fabbricato e/o equipaggiato in modo tale da offrire, quando è completo, una protezione efficace agli utenti della strada non protetti (pedoni, ciclisti, motociclisti) contro il pericolo di finire sotto i fianchi del veicolo e di essere travolti dal medesimo (;). La presente direttiva non riguarda: - i trattori per semirimorchi; - i rimorchi progettati e costruiti specificamente per il trasporto di carichi molto lunghi e di lunghezza indivisibile (ad esempio, legname, barre d'acciaio, ecc.); - i veicoli progettati e costruiti per utilizzazioni speciali per cui non è possibile per motivi pratici, adattarvi tali dispositivi di protezione laterale. 1.2. Si considera che un veicolo soddisfi le prescrizioni di cui al punto 1.1 se le sue parti laterali offrono una protezione conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti. 1.3. Definizioni 1.3.1. Tipo di veicolo ai fini della protezione laterale Per «tipo di veicolo ai fini della protezione laterale» si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: larghezza dell'assale posteriore, struttura, dimensioni, forma e materiali della carrozzeria e del telaio, caratteristiche delle sospensioni del veicolo attinenti ai requisiti di cui al punto 2. 1.3.2. Per «massa scarica» si intende il peso del veicolo in ordine di marcia senza persone a bordo e scarico, ma completo di carburante, liquido refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta, qualora fornita dal costruttore come equipaggiamento standard. 1.4. Posizionatura del veicolo Per il collaudo della conformità delle caratteristiche tecniche fissate al punto 2 il veicolo deve essere posizionato nel modo seguente: - su una superficie orizzontale e piana, - le ruote di sterzo in posizione diritta, - scarico, - i semirimorchi sul loro supporto con la superficie di carico orizzontale. 2. Dispositivo specifico di protezione laterale 2.1. L'installazione del dispositivo non deve aumentare la larghezza totale del veicolo e la parte principale della sua superficie esterna non deve essere arretrata di più di 120 mm dal punto più esterno (larghezza massima) del veicolo. Su alcuni veicoli, la sua estremità anteriore può essere rivolta verso l'interno, conformemente al disposto dei punti 2.4.2 e 2.4.3. La sua estremità posteriore non deve essere arretrata di più di 30 mm rispetto al bordo più esterno dei pneumatici posteriori (escluse le sporgenze dei pneumatici al suolo) e deve prolungarsi di almeno 250 mm verso il retro. 2.2. La superficie esterna del dispositivo deve essere liscia, essenzialmente piatta o orizzontale ondulata e, per quanto possibile, continua dall'estremità anteriore a quella posteriore; le parti adiacenti possono tuttavia sovrapporvisi, purché l'estremità che vi si sovrappone sia rivolta all'indietro o verso il basso, oppure possono presentare uno spazio vuoto tra di esse non superiore a 25 mm (longitudinale) purché la parte posteriore non sia sporgente rispetto alla parte anteriore; le teste bombate di bulloni o rivetti possono sporgere dalla superficie sino ad una distanza non superiore a 10 mm; anche altre parti possono sporgere nella stessa misura purché siano lisce e analogamente arrotondate; tutti gli angoli e gli spigoli esterni devono essere arrotondati con raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm (collaudati come prescritto dalla direttiva 74/483/CEE ($). (;) La presente direttiva non vieta che qualche Stato membro possa imporre l'osservanza di requisiti supplementari per le parti di veicolo poste davanti alle ruote anteriori e dietro alle ruote posteriori. ($) GU n. L 266 del 2. 10. 1974, pag. 4. 2.3. Il dispositivo può consistere di una lamina continua piatta o di una o più barre orizzontali oppure una combinazione di lamina e barre; le barre devono essere installate a non più di 300 mm l'una dall'altra e a non meno di - 50 mm di altezza nel caso di N2 e O3; - 100 mm di altezza e essenzialmente piatte nel caso di N3 e O4; le combinazioni di lamina e barre devono formare un'armatura di protezione continua, fatte salve comunque le disposizioni di cui al punto 2.2. 2.4. La parte anteriore del dispositivo di protezione laterale deve essere costruito nel modo seguente: 2.4.1. Esso deve essere posizionato: 2.4.1.1. su un veicolo a motore, il dispositivo non deve sopravanzare di più di 300 mm la parte posteriore del piano trasversale verticale tangente alla parte più arretrata del pneumatico montato sulla ruota che si trova immediatamente davanti al dispositivo stesso; 2.4.1.2. su un rimorchio, il dispositivo non deve sopravanzare di più di 500 mm la parte posteriore del piano definito al precedente punto 2.4.1.1; 2.4.1.3. su un semirimorchio, il dispositivo non deve sopravanzare di più di 250 mm la parte posteriore del piano mediano trasversale dei piedi di sostegno, qualora il semirimorchio ne sia dotato; in ogni caso la distanza dell'estremità anteriore dal pianto trasversale che passa al centro del perno del fuso a snodo nella sua posizione più arretrata non può superare i 2,7 m. 2.4.2. Se la parte anteriore del dispositivo si trova in uno spazio libero differente, l'estremità deve consistere di un elemento verticale continuo su tutta l'altezza del dispositivo di protezione; i profili esterno e anteriore di questo elemento devono misurare almeno 50 mm verso il retro ed essere ripiegati di 100 mm verso l'interno nel caso di N2 e O3 e almeno di 100 mm verso il retro ed essere ripiegati di 100 mm verso l'interno nel caso di N3 e O4. 2.4.3. Su un veicolo a motore in cui la dimensione di 300 mm di cui al punto 2.4.1.1 si intende compresa nella cabina, il dispositivo di protezione deve essere costruito in modo da accogliere la pannelleria della cabina e, se necessario, essere rivolto verso l'interno con un angolo non superiore a 45g. Qualora la superiore a 45g. Qualora la cabina sia sospesa o ribaltabile è ammesso uno spazio di 100 mm tra l'estremità anteriore del dispositivo e la pannelleria della cabina. In questo caso non si applica il disposto del punto 2.4.2. 2.4.4. Su un veicolo a motore in cui la dimensione di 300 mm di cui al punto 2.4.1.1 si intende al di là della cabina e il dispositivo si protende anteriormente come indicato al punto 2.4.3 a scelta del fabbricante, devono essere soddisfatte le disposizioni di cui al punto 2.4.3. 2.5. Il bordo posteriore del dispositivo non deve sporgere di più di 300 mm dal piano trasversale verticale tangente all'estremità anteriore del pneumatico montato sulla ruota che si trova immediatamente dietro; sull'estremità posteriore non è richiesto un elemento verticale continuo. 2.6. Il bordo inferiore del dispositivo non deve, in alcun punto, distare più di 550 mm dal suolo. 2.7. Il bordo superiore del dispositivo deve trovarsi ad una distanza non superiore a 350 mm, al di sotto della parte della struttura del veicolo intersecata da o in contatto con un piano verticale tangente alla superficie esterna dei pneumatici, esclusi eventuali rigonfiamenti al suolo, ad eccezione dei casi che seguono. 2.7.1. Se il piano di cui al punto 2.7 non interseca la struttura del veicolo, il bordo superiore del dispositivo deve trovarsi alla stessa altezza della superficie della piattaforma di caricamento o comunque a non meno di 950 mm dal suolo. 2.7.2. Se il piano di cui al punto 2.7 interseca la struttura del veicolo ad un'altezza superiore a 1,3 m dal suolo, il bordo superiore del dispositivo non deve distare meno di 950 mm dal suolo. 2.7.3. Su un veicolo specificamente progettato e costruito, e non semplicemente adattato, per portare un container o un cassone smontabile, il livello del bordo superiore del dispositivo può essere fissato conformemente al disposto dei punti 2.7.1 e 2.7.2, considerando il container o il cassone come parte del veicolo. 2.8. Il dispositivo di protezione laterale deve essere essenzialmente rigido, fissato solidamente (non deve allentarsi a causa delle vibrazioni prodotte durante l'utilizzazione normale del veicolo), e, ad eccezione delle parti elencate al punto 2.9, costituito di metallo o di altro materiale adeguato. Il dispositivo è considerato adeguato se è in grado di resistere ad una forza statica orizzontale di 1 kN applicata perpendicolarmente ad una qualsiasi parte della sua superficie applicata perpendicolarmente ad una qualsiasi parte della sua superficie esterna, dal centro di un pistone a fronte circolare e piatta di diametro di 220 mm p 10 mm e se la sua deformazione sotto carico non è superiore a: - 30 mm sulla parte posteriore compresa negli ultimi 250 mm del dispositivo e - 150 mm sulle altre parti del dispositivo. 2.8.1. Il requisito di cui sopra deve essere controllato mediante calcolo. 2.9. I componenti che rimangono permanentemente fissati sul veicolo (ad esempio contenitore della batteria, serbatoi di aria compressa, serbatoi del carburante, lampade, riflettori, ruote di scorta e casse attrezzi) possono essere incorporati nel dispositivo di protezione laterale purché vengano rispettate le caratteristiche dimensionali fissate nella presente direttiva. Per quanto riguarda gli intervalli di spazio vuoto, è d'applicazione il disposto del punto 2.2. 2.10. Il dispositivo di protezione laterale non può essere utilizzato per attaccarvi condotte del sistema di frenatura o tubi d'aria o idraulici. 3. In deroga alle precedenti disposizioni, i tipi di veicolo che seguono devono soddisfare soltanto quanto precisato nel rispettivo singolo caso. 3.1. Un rimorchio allungabile deve soddisfare tutti i requisiti di cui al punto 2 quando è ridotto alla sua lunghezza minima; se il rimorchio è allungato, i dispositivi di protezione laterale devono soddisfare il disposto dei punti 2.6, 2.7 e 2.8 nonché il disposto dei punti 2.4 o 2.5, ma non necessariamente entrambi; l'allungamento del rimorchio non deve comportare l'apparizione di intervalli di spazio vuoto nel senso della lunghezza dei dispositivi di protezione laterale. 3.2. Un'autocisterna, cioè un veicolo progettato unicamente per il trasporto di sostanze fluide in una cisterna chiusa e permanentemente fissata al veicolo e dotato di tubi flessibili o raccordi per il carico o lo scarico, deve essere equipaggiato di dispositivi di protezione laterale che soddisfino, per quanto praticamente possibile, tutti i requisiti di cui al punto 2; è ammessa una deroga alla rigida osservanza di quanto precede solo se ciò è imposto da motivi di funzoinalità. 3.3 Su un veicolo equipaggiato con piedi allungabili per conferirgli maggiore stabilità durante il caricamento, lo scaricamento o altre operazioni per le quali il veicolo è progettato, il dispositivo di protezione può presentare spazi supplementari solo se necessario per consentire l'allungamento dei piedi di appoggio. 3.4. Su un veicolo munito di punto di ancoraggio per trasporti «roll on-roll off», nel dispositivo di protezione devono essere consentiti spazi vuoti per il passaggio e la tensione di funi di fissazione. 4. Se i fianchi del veicolo sono progettati e/o equipaggiati in modo tale che l'insieme delle parti componenti, per la loro forma e le loro caratteristiche, soddisfano i requisiti di cui al punto 2, dette parti possono essere considerate sostitutive dei dispositivi di protezione laterale. 5. Domanda di omologazione CEE 5.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il dispositivo di protezione laterale deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario. 5.2. La domanda deve essere corredata dei documenti indicati in appresso e in triplice copia e deve contenere le informazioni che seguono. 5.2.1. Una descrizione del veicolo in base ai criteri di cui al punto 1.4.1, corredata di disegni quotati nonché di fotografie o disegni in scomposizione dei lati del veicolo. Devono essere inoltre indicati i numeri e/o simboli di identificazione del tipo di veicolo. 5.2.2. Una descrizione tecnica delle parti preposte alla funzione di protezione laterale, con informazioni sufficientemente particolareggiate. 5.3. Al competente servizio tecnico deve essere presentato, per le prove di collaudo, un veicolo-campione del tipo da omologare. 6. Omologazione CEE 6.1. Alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo deve essere acclusa una scheda conforme al modello indicato in appendice. Appendice MODELLO [Formato massimo: A4 (210×297 mm)] e . . . (¹) ALLEGATO AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN VEICOLO RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE LATERALE (Articolo 4 paragrafo 2 e articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) Numero di omologazione CEE: ...........; numero di proroga: . 1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo: . 2. Tipo di veicolo e categoria: . 3. Nome e indirizzo del costruttore: . . . 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: . . 5. Caratteristiche della protezione laterale: . . 6. Veicolo presentato per l'omologazione CEE il . 7. Servizio tecnico incaricato della prove di omologazione CEE: . . 8. Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico: . 9. Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico: . 10. Motivo/i della proroga dell'omologazione CEE (se del caso): . . 11. L'omologazione CEE/proroga relativamente alla protezione laterale è concessa/rifiutata (²). 12. Località: . 13. Data: . 14. Firma: . 15. È accluso un elenco dei documenti presentati ai fini della pratica di omologazione CEE e depositati presso la competente autorità che ha concesso l'omologazione; copia può essere fornita su richiesta. 16. Eventuali osservazioni: . . .(¹) Indicazione dell'amministrazione. (²) Cancellare la dicitura inutile. Esempio DIRETTIVA 89/297/CEE NUMERO DI OMOLOGAZIONE CEE/PROROGA: . . . . TIPO: . . . . Sintesi dei documenti acclusi Numero di pagine della descrizione: Numero totale delle pagine: 9 Numero di pagine della descrizione: 4 Numero di pagine dei disegni: 4 Numero di fotografie: 1 Pagina - Generalità . 1 - Descrizione generale del veicolo . 2 - Pesi e dimensioni . 2 - Descrizione della protezione laterale . 3 Disegni e fotografie acclusi: - disegno(i) dell'installazione del dispositivo: 031.3.046 (2 pagine A4) 031.3.047 (2 pagine A5) - fotografie: 031.13.027 (1) Su tutti i documenti, disegni e fotografie deve essere riportato il numero di omologazione CEE/proroga.