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Document 31992R0684
Council Regulation (EEC) No 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus
Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus
Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus
GU L 74 del 20.3.1992, p. 1–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011; abrogato da 32009R1073
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Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/1992 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0117
REGOLAMENTO (CEE) N. 684/92 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a) del trattato la definizione di una politica comune dei trasporti comporta, fra l'altro, l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada; considerando che siffatte norme sono state fissate dai regolamenti n. 117/66/CEE (4), (CEE) n. 516/72 (5) e (CEE) n. 517/72 del Consiglio (6) e che il presente regolamento non rimette in questione il grado di liberalizzazione raggiunto grazie a tali regolamenti; considerando che la libera prestazione dei servizi costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti e che essa esige che l'accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni motivate dalla nazionalità o dal luogo di stabilimento; considerando che sarebbe necessario prevedere un regime flessibile a determinate condizioni per i servizi a navetta con alloggio, i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali per rispondere alle esigenze del mercato; considerando che, pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari e i servizi a navetta senza alloggio, è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda la procedura di autorizzazione; considerando che è necessario garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza del trattato; considerando che le formalità amministrative debbono essere, ove possibile, snellite, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento; considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento; considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione che sarà presentata dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in questo campo in funzione di essa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Campo d'applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori con autobus, effettuati nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio che sono stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro atti, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale uso nonché agli spostamenti a vuoto di veicoli in relazione con tali trasporti. Il fatto che il trasporto venga interrotto per un tragitto effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia lugo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione del presente regolamento. 2. In caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica, per il tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, non appena concluso il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione. 3. In attesa della conclusione di accordi tra la Comunità ed i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2, che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e questi paesi terzi. Tuttavia, gli Stati membri cercano di adattare tali accordi per garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra i vettori comunitari. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1. Servizi regolari 1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. 1.2. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati in appresso « servizi regolari specializzati ». I servizi regolari specializzati comprendono in particolare: a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori, b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti, c) i trasporti Stato d'origine-luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie, d) i trasporti urbani frontalieri. Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati. 1.3. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, l'introduzione in servizio di veicoli di rinforzo e di maggiori frequenze, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi. 2. Servizi a navetta 2.1. Per servizi a navetta si intendono i servizi organizzati per trasportare gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza dalla stessa zona di partenza alla stessa zona di destinazione con ripetuti viaggi di andata e ritorno. Tali gruppi, composti di viaggiatori che hanno effettuato il viaggio di andata, sono ricondotti alla zona di partenza mediante un viaggio successivo. Per « zona di partenza » e « zona di destinazione » si intendono le località in cui, rispettivamente, inizia e termina il viaggio, nonché le località situate entro un raggio di 50 km. Al di fuori della zona di partenza e della zona di destinazione possono essere rispettivamente presi a bordo e deposti gruppi di viaggiatori, al massimo in tre fermate diverse. La zona di partenza o di destinazione ed i punti supplementari in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti possono essere situati nel territorio di uno o più Stati membri. 2.2. I servizi a navetta con alloggio assicurano, oltre al trasporto, l'alloggio con o senza pasti al luogo di destinazione e, all'occorrenza, durante il viaggio, di almeno l'80 % dei viaggiatori. La durata del soggiorno dei viaggiatori nel luogo di destinazione è di almeno due notti. I servizi a navetta con alloggio possono essere offerti da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono: - effettuare il viaggio di ritorno con un vettore dello stesso gruppo, diverso da quello dell'andata, - prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno Stato membro. I nomi dei vettori, nonché i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri interessati secondo modalità che devono essere definite dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri. 2.3. Ai fini del presente punto 2, per « gruppo costituito in precedenza » si intende un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni ed i pagamenti prima della partenza. 3. Servizi occasionali 3.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione dei servizi regolari, né alla definizione dei servizi a navetta. Essi comprendono: a) i circuiti, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta uno o più gruppi di viaggiatori, riconducendo ciascun gruppo al luogo di partenza; b) i servizi: - effettuati per gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, senza che i viaggiatori siano ricondotti al luogo di partenza nel corso dello stesso viaggio e, - che comportino, nel caso in cui sia effettuato un soggiorno nel luogo di destinazione, anche l'alloggio o altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio; c) i servizi organizzati in occasione di eventi speciali, quali seminari, conferenze o manifestazioni culturali e sportive, che non rispondono alle definizioni di cui alle lettere a) e b); d) i servizi definiti nell'allegato del presente regolamento; e) i servizi che non soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) c) e d), denominati servizi restanti. 3.2. Ai fini del presente punto 3, per « gruppo costituito in precedenza » si intende un gruppo: a) per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato membro di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza, e b) che sia formato almeno da un numero di persone: - pari o superiore a 12, - oppure pari o superiore al 40 % della capacità del veicolo, escluso il conducente. 3.3. I servizi di cui al presente punto 3 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza. 3.4. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno degli Stati membri. I nomi dei vettori, nonché i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri interessati secondo modalità che devono essere definite dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri. 4. Trasporti per conto proprio Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da un'impresa per i propri dipendenti o da un'associazione senza scopo di lucro per i suoi membri nel contesto della sua attività sociale, a condizione che: - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per l'impresa o l'associazione, - i veicoli utilizzati siano di proprietà dell'impresa o dell'associazione ovvero siano stati acquistati a rate dalle medesime o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente dell'impresa o da un membro dell'associazione. Articolo 3 Libertà di prestazione dei servizi 1. Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all'articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto definiti all'articolo 2 senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento a condizione che: - sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, servizi a navetta o servizi occasionali; - soddisfi le condizioni stabilite conformente alla normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; - risponda ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli. 2. Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all'articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto di cui all'articolo 13 senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento, a condizione che: - sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; - risponda ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli. Articolo 4 Accesso al mercato 1. I servizi a navetta con alloggio definiti all'articolo 2, punto 2.2 e i servizi occasionali definiti all'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettere a), b), c) e d) non sono soggetti ad autorizzazione. 2. I servizi regolari specializzati definiti all'articolo 2, punto 1.2, secondo comma, lettere a), b), c) e d), non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore. 3. Neppure gli spostamenti a vuoto dei veicoli in relazione con i servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggetti ad autorizzazione. 4. I servizi regolari ed i servizi a navetta senza alloggio sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli da 5 a 10. I servizi occasionali restanti di cui all'articolo 2, punto 3.1, lettera e), nonché i servizi regolari specializzati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono soggetti ad autorizzazione conformemente a tali articoli. 5. Il regime dei trasporti per conto proprio è stabilito nell'articolo 13. SEZIONE II SERVIZI REGOLARI, SERVIZI A NAVETTA SENZA ALLOGGIO E ALTRI SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE Articolo 5 Natura dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione è redatta a nome del vettore; essa non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il vettore che ha ricevuto l'autorizzazione può, con il consenso dell'autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1. Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare o di un servizio a navetta senza alloggio, l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese. Essa viene rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutte le imprese che partecipano all'esercizio del servizio. 2. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni per i servizi regolari e di due anni per i servizi a navetta senza alloggio. Essa può essere fissata in un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo o deposti. 3. L'autorizzazione definisce quanto segue: a) il tipo di servizio; b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione; c) il periodo di validità dell'autorizzazione; d) per i servizi regolari, le fermate e gli orari. 4. L'autorizzazione deve essere conforme ad un modello fissato dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. 5. L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari e servizi a navetta senza alloggio nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l'itinerario del servizio. Articolo 6 Presentazione delle domande di autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione sono presentate alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza, in appresso denominata « autorità competente per l'autorizzazione ». Nel caso di un servizio regolare, per « punto di partenza » si intende uno dei capolinea del servizio. 2. Le domande di autorizzazione devono essere conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. 3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall'autorità competente per l'autorizzazione. Articolo 7 Procedura di autorizzazione 1. L'autorizzazione viene rilasciata con l'accordo delle competenti autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime - nonché alle autorità competenti degli Stati il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori - una copia della domanda, insieme alle copie di ogni altra documentazione, corredata della sua valutazione. 2. Le competenti autorità degli Stati membri alle quali è stato richiesto l'accordo notificano entro due mesi il loro parere all'autorità competente per l'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di parere. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva. Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori possono comunicare le loro osservazioni all'autorità competente per l'autorizzazione entro il termine di cui al primo comma. 3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. 4. a) La domanda può essere respinta se: - il richiedente non è in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; - il richiedente in passato non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori o ha commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida ed i periodi di riposo dei conducenti; - in caso di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non sono state rispettate. b) La domanda può inoltre essere respinta se: i) è dimostrato che il servizio che ne forma oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo vettore o gruppo di vettori; oppure ii) è dimostrato che detto servizio pregiudicherebbe direttamente la redditività di un servizio ferroviario comparabile sui tronchi diretti in questione; iii) se risulta che l'esercizio dei servizi che ne formano oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione. Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali o ferroviari oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali o ferroviari non può di per sé costituire una giustificazione per respingere la domanda. 5. L'autorità competente per l'autorizzazione può respingere le domande soltanto per motivi compatibili con il presente regolamento. 6. Se la procedura per il conseguimento dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, la questione può essere deferita alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 3. 7. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro sei settimane, una decisione che entra in vigore entro trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati. 8. La decisione della Commissione rimane in vigore fino al momento in cui sia stato raggiunto un accordo fra gli Stati membri interessati. 9. Dopo aver espletato la procedura prevista in questo articolo, l'autorità competente per l'autorizzazione notifica la propria decisione a tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione; le autorità competenti degli Stati membri di transito possono rinunciare a tale informazione. Articolo 8 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione 1. Al termine della procedura di cui all'articolo 7, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale la domanda di autorizzazione. 2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda. 3. L'articolo 7 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica poco importante delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione ne informi gli altri Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati possono inoltre convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio. Articolo 9 Decadenza di un'autorizzazione 1. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69 (7), l'autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione dev'essere opportunamente motivata. 2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine di cui al paragrafo 1 è ridotto a un mese. 3. L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell'autorizzazione. 4. L'autorizzazione di un servizio a navetta senza alloggio decade alla data indicata dal titolare della stessa nella comunicazione inviata all'autorità competente per l'autorizzazione. 5. Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio. Articolo 10 Obblighi dei vettori 1. Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3. 2. L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni. 3. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare. SEZIONE III SERVIZI OCCASIONALI, SERVIZI A NAVETTA CON ALLOGGIO E ALTRE SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE Articolo 11 Documento di controllo 1. Per i servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è necessario un documento di controllo. 2. Il documento di controllo è costituito da un foglio di viaggio e da una raccolta delle traduzioni del foglio di viaggio. 3. I vettori che effettuano servizi occasionali e servizi a navetta con alloggio devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio. 4. Nel foglio di viaggio devono figurare almeno le seguenti informazioni: a) il tipo di servizio; b) l'itinerario principale; c) nel caso dei servizi a navetta con alloggio, la durata, le date o i giorni settimanali di partenza e di ritorno, le zone di partenza e di destinazione nonché i punti in cui i viaggiatori sono presi a bordo e deposti; d) il vettore o i vettori interessati. 5. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati. 6. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce il modello del documento di controllo e le modalità della sua utilizzazione. Articolo 12 Escursioni locali Nell'ambito e di un servizio a navetta internazionale con alloggio e di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stabilito. Questi servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori. SEZIONE IV TRASPORTI PER CONTO PROPRIO Articolo 13 1. Non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti su strada effettuati per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4. 2. Sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli da 5 a 10 i trasporti su strada per conto proprio diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 4. 3. Le attestazioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l'intero percorso, compreso il transito. Esse sono conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. SEZIONE V CONTROLLI E SANZIONI Articolo 14 Documenti di trasporto 1. I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, o un servizio a navetta, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale debbono figurare: - i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno; - la durata di validità del documento; - il prezzo del trasporto e, per i viaggiatori che hanno saldato il prezzo dell'alloggio, il prezzo globale del viaggio, comprendente l'alloggio, nonché indicazioni relative a quest'ultimo. 2. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. Articolo 15 Controlli durante il trasporto e nelle imprese 1. L'autorizzazione, o il documento di controllo, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita/o ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. Nel caso dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il contratto, o una copia autenticata del contratto, funge da documento di controllo. 2. I vettori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus sono soggetti a controlli volti a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a: a) controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell'impresa; b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa; c) accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell'impresa; d) farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati. Articolo 16 Mutua assistenza 1. A richiesta, gli Stati membri si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili disponibili concernenti: - le infrazioni al presente regolamento e a qualsiasi altra norma comunitaria applicabile ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, nella misura in cui tali infrazioni siano commesse sul loro territorio da un vettore di un altro Stato membro, nonché le sanzioni inflitte; - le sanzioni inflitte ai propri vettori per le infrazioni commesse sul territorio di un altro Stato membro. 2. L'autorità competente per l'autorizzazione dichiara decaduta un'autorizzazione se il titolare non risponde più alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato. 3. Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento qualora siano incorsi ripetutamente in gravi infrazioni nei confronti della normativa in materia di sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. SEZIONE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 17 Disposizione transitoria Le autorizzazioni dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide sino alla loro scadenza, qualora i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione. Articolo 18 Accordi tra Stati membri 1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli. 2. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo 1. Articolo 19 Esecuzione Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1o giugno 1992, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e le notificano alla Commissione. In particolare, gli Stati membri adottano misure concernenti gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso d'infrazione. Essi assicurano che tutte le misure siano applicate senza discriminazione motivata dalla nazionalità o dal luogo in cui è stabilito il vettore. Articolo 20 Relazione e proposta della Commissione 1. La Commissione riferisce al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 1995, in merito all'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o gennaio 1996, una proposta di regolamento relativa allo snellimento delle procedure, compresa - in funzione delle conclusioni della relazione - l'abolizione delle autorizzazioni. 2. Anteriormente al 1o gennaio 1997, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in base alla proposta della Commissione prevista al paragrafo 1. Articolo 21 Abrogazioni 1. I regolamenti n. 117/66/CEE, (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72 sono abrogati. 2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti fatti al presente regolamento. Articolo 22 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992. Per il Consiglio Il Presidente Jorge BRAGA DE MACEDO (1) GU n. C 120 del 6. 5. 1987, pag. 9, GU n. C 301 de 26. 11. 1988, pag. 5 e GU n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 9. (2) GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 126. (3) GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 62. (4) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66. (5) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2778/78 (GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 4). (6) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/78 (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 1). (7) Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 1). ALLEGATO Servizi di cui all'articolo 2, punto 3.1, lettera d) Tali servizi comprendono: 1) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza; 2) i servizi che comportano un trasferimento a veicolo carico da un luogo di partenza a un luogo di destinazione seguito da un trasferimento a veicolo vuoto fino alla località di partenza del veicolo; 3) i servizi preceduti da un trasferimento a veicolo vuoto da uno Stato membro a un altro Stato membro sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo, a condizione che detti viaggiatori: - siano raggrupati in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono presi a bordo, o - siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni indicate nel punto 2, nel paese in cui sono nuovamente presi a bordo e siano trasportati fuori da tale paese, o - siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro e le spese di trasporto siano a carico di chi ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio.