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Document 21992A0711(01)
Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the People' s Democratic Republic of Algeria fixing the additional amount to be deducted from the levy on imports into the Community of untreated olive oil, originating in Algeria, for the period 1 November 1987 to 31 December 1993
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario dell' Algeria
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario dell' Algeria
GU L 192 del 11.7.1992, p. 55–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario dell' Algeria
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0055
ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario dell'Algeria Lettera n. 1 Signor l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria dispone, per quanto concerne l'olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, che, per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell'olio d'oliva, l'importo da detrarre dall'ammontare del prelievo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo di cooperazione, è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l'applicazione di detta disposizione. Ho l'onore di comunicarLe che la Comunità, basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato, prenderà i provvedimenti necessari affinché l'importo aggiuntivo sia fissato a 12,09 ecu per 100 chilogrammi. In deroga all'articolo 2 dell'allegato B dell'accordo di cooperazione, il presente accordo in forma di scambio di lettere rimane in vigore per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, salvo denuncia ad opera di una delle parti, da farsi almeno tre mesi prima della fine di ogni campagna. Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signor ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue: « L'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria dispone, per quanto concerne l'olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, che, per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell'olio d'oliva, l'importo da detrarre dall'ammontare del prelievo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo di cooperazione, è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l'applicazione di detta disposizione. Ho l'onore di comunicarLe che la Comunità, basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato, prenderà i provvedimenti necessari affinché l'importo aggiuntivo sia fissato a 12,09 ecu per 100 chilogrammi. In deroga all'articolo 2 dell'allegato B dell'accordo di cooperazione, il presente accordo in forma di scambio di lettere rimane in vigore per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, salvo denuncia ad opera di una delle parti, da farsi almeno tre mesi prima della fine di ogni campagna. Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede. » Le confermo l'accordo del mio Governo su quanto precede. Voglio gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione. Per il Governo della Repubblica democratica popolare d'Algeria