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Document 31993D0383
93/383/EEC: Council Decision of 14 June 1993 on reference laboratories for the monitoring of marine biotoxins
93/383/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine
93/383/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine
GU L 166 del 8.7.1993, p. 31–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004R0882
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93/383/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 08/07/1993 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0032
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (93/383/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (4), contiene in allegato disposizioni relative alle biotossine marine con riguardo ai molluschi bivalvi vivi; considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (5), contiene, all'articolo 5 e al capitolo V, punto II.B dell'allegato, disposizioni relative alle biotossine marine con riguardo ai prodotti della pesca; considerando che il controllo delle biotossine marine è particolarmente importante al fine di garantire l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi e di prodotti della pesca conformi alle precitate direttive; considerando che, per garantire un efficare sistema di controllo per la ricerca delle biotossine marine, è opportuno designare, in ciascuno Stato membro, un laboratorio nazionale di riferimento incaricato di coordinare, nell'ambito dello Stato membro, l'esecuzione delle analisi prescritte; considerando che, onde garantire un regime uniforme nella Comunità, occorre designare il laboratorio comunitario di riferimento che sarà incaricato del coordinamento dei controlli relativi alle biotossine marine effettuati da ciascun laboratorio nazionale di riferimento; che è necessario definire i compiti e i requisiti operativi del laboratorio comunitario di riferimento; considerando che il laboratorio del Ministerio di Sanidad y Consumo di Vigo (Spagna) risponde a tutti i requisiti necessari per essere designato come laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine; che i responsabili di detto laboratorio si sono impegnati ad espletare i compiti definiti dalla presente decisione, secondo le modalità ivi stabilite; considerando che il suddetto laboratorio di riferimento può beneficiare di un aiuto della Comunità alle condizioni previste all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (6), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I laboratori elencati in allegato sono designati come laboratori nazionali di riferimento per il controllo delle biotossine marine. Articolo 2 1. A ciascun laboratorio nazionale di riferimento sono affidati i seguenti compiti: - coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine nello Stato membro; - assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo delle biotossine marine; - organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine; - provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine. 2. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento. Articolo 3 Il laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo (Spagna) è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine. Articolo 4 Al laboratorio comunitario di riferimento sono affidati i seguenti compiti: - fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative, - coordinare l'applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui al primo trattino, in particolare mediante l'organizzazione di prove comparative, - coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in questo campo, - organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, - collaborare con i laboratori incaricati dell'analisi delle biotossine marine nei paesi terzi, - prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente in caso di contestazione dei risultati di analisi tra Stati membri. Articolo 5 Il laboratorio comunitario di rifermento funziona secondo i seguenti requisiti operativi: - disporre di personale qualificato, dotato di una conoscenza sufficiente delle tecniche applicate all'analisi delle biotossine marine, - disporre dell'attrezzatura e del materiale necessari per espletare i compiti di cui all'articolo 4, - disporre di un'infrastruttura amministrativa adeguata, - garantire il rispetto, da parte del personale, del carattere riservato di taluni argomenti, risultati o comunicazioni, - rispettare principi delle buone pratiche di laboratorio accettate a livello internazionale, - tenere un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento in possesso dell'ufficio comunitario di riferimento, nonché un elenco aggiornato dei fabbricanti e rivenditori di tali sostanze. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (1) GU n. C 15 del 18. 1. 1993, pag. 7. (2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993. (3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 7. (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (6) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. ALLEGATO Per il Belgio e il Lussemburgo: - Institut d'hygiène et d'épidémiologie Département microbiologie - Service bactériologie Avenue Juliette Vytsman 14-16 B-1050 Bruxelles Per la Danimarca: - Fiskeriministeriet Fiskerikontrollen Dronningens Tvaergade 21 P.O. Box 9050 DK-1022 Copenaghen K Per la Germania: - Bundesgesundheitsamt (BGA) Thielallee 88-92 D-1000 Berlino 33 Per la Grecia: - Institut d'hygiène Iese Odos 75 Botanicos GR-11855 Atene Per la Spagna: - Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo Unidad Administrativa de Vigo Estación marítima s/n E-36201 Vigo Per la Francia: - Laboratoire central d'hygiène alimentaire 43, rue de Dantzig F-75015 Parigi Per l'Irlanda: - Fisheries Research Center Abbotstown IRL-Dublino 15 Per l'Italia: - Consorzio di studi, ricerche ed interventi sulle risorse marine Viale Vespucci 2 I-47042 Cesenatico (FO) Per i Paesi Bassi: - Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) Postbus 1 NL-3720 BA Bilthoven Per il Portogallo: - Laboratório do Instituto Nacional de Investigaçao das Pescas (INIP) AV. Brasília s/n P-1400 Lisbona Per il Regno Unito: - Torry Research Station PO Box 31, 135 Abbey Road UK-Aberdeen AB9 8DG