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Document JOL_2000_059_R_0007_01

2000/184/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un accordo di associazione

GU L 59 del 4.3.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0184

2000/184/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 04/03/2000 pag. 0007 - 0007


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

(2000/184/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta(1), in prosieguo denominato "l'accordo di associazione", fissa i massimali tariffari applicabili alle importazioni di prodotti tessili originari di Malta.

(2) A norma del verbale concordato sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, firmato il 4 giugno 1997(2), fino al 31 dicembre 1997 i prodotti tessili della categoria 6 sono stati importati nella Comunità in esenzione dai dazi sino a concorrenza di determinati livelli contingentali, che rappresentavano un'ulteriore liberalizzazione delle importazioni originarie di Malta rispetto ai massimali tariffari fissati nell'accordo di associazione.

(3) Nel quadro del completamento della prima fase dell'accordo di associazione e del processo di liberalizzazione avviato dalla Comunità nei confronti dei paesi mediterranei, e considerati il livello e le tendenze attuali dell'accesso dei prodotti tessili maltesi al mercato CE, è opportuno liberalizzare completamente le importazioni di prodotti tessili provenienti da Malta.

(4) Per tale motivo, è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'abrogazione dei massimali tariffari stabiliti all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo che modifica l'accordo di associazione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

(1) GU L 61 del 14.3.1971, pag. 2. Accordo completato dal protocollo addizionale (GU L 304 del 29.11.1977, pag. 2), dal protocollo supplementare (GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2) e dal protocollo che proroga la prima tappa dell'accordo (GU L 116 del 9.5.1991, pag. 67).

(2) GU L 231 del 22.8.1997, pag. 6.

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