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Document 32000Q0524
Amendments to the Rules of Procedure of the Court of Justice of 16 May 2000
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 16 maggio 2000
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 16 maggio 2000
GU L 122 del 24.5.2000, p. 43–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. impl. da 32012Q1106(01)
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 16 maggio 2000
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 24/05/2000 pag. 0043 - 0045
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 LA CORTE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, terzo comma, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 55, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Data l'esperienza acquisita, occorre apportare talune modifiche alle disposizioni del regolamento di procedura allo scopo di migliorare lo svolgimento dei procedimenti. (2) Occorre prevedere, per le domande pregiudiziali particolarmente urgenti, un procedimento accelerato. (3) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e delle modifiche da questo apportate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, occorre adattare le disposizioni del regolamento di procedura, con l'approvazione unanime del Consiglio, data il 13 aprile 2000, ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA: Articolo 1 Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (Gazzetta ufficiale L 176 del 4.7.1991, pag. 1, con rettifica in Gazzetta ufficiale L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (Gazzetta ufficiale L 44 del 28.2.1995, pag. 61) e l'11 marzo 1997 (Gazzetta ufficiale L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica in Gazzetta ufficiale L 351 del 23.12.1997, pag. 72), è modificato come segue: 1) All'articolo 1, dopo i termini "Nelle disposizioni del presente regolamento:", è inserito il testo seguente: "- Il trattato sull'Unione europea è denominato ... 'Trattato sull'Unione'". 2) L'articolo 44 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 44 bis Salvo quanto previsto da disposizioni particolari del presente regolamento, il procedimento dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia la Corte, dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 40, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 41, paragrafo 1, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, e se nessuna delle parti presenta una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentita, può decidere diversamente. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla notifica alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente." 3) Il titolo del capo II del titolo secondo del regolamento, "Dell'istruzione della causa", è sostituito dal testo seguente: "Dell'istruzione della causa e delle misure preparatorie". 4) Dopo l'articolo 54 è inserito il testo seguente: "Sezione quarta - Delle misure preparatorie Articolo 54 bis Il giudice relatore e l'avvocato generale possono chiedere alle parti di fornire, entro un determinato termine, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino pertinenti. Le risposte e i documenti ottenuti vengono comunicati alle altre parti." 5) All'articolo 103, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "§ 3 Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1, del trattato sull'Unione e dall'articolo 41 del trattato CECA il provvedimento di rinvio viene notificato alle parti della causa principale, agli Stati membri, alla Commissione e al Consiglio. Entro due mesi da tale notifica, i soggetti di cui al comma precedente possono presentare memorie od osservazioni scritte. Si applica il paragrafo 1." 6) All'articolo 104, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "§ 3 Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione della questione non dia adito a dubbi ragionevoli, la Corte, dopo aver informato il giudice di rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui agli articoli 20 dello statuto CE, 21 dello statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento e dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente, eventualmente, riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente." 7) All'articolo 104, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "§ 4 Salvo quanto disposto dal paragrafo precedente, il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia, la Corte, dopo la presentazione delle memorie od osservazioni di cui agli articoli 20 dello statuto CE, 21 dello statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento, su relazione del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati che, a norma delle sopra citate disposizioni, hanno il diritto di depositare tali memorie od osservazioni e se nessuno di essi presenta una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentito, può, sentito l'avvocato generale, decidere diversamente. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla notifica alla parte o all'interessato delle memorie od osservazioni scritte depositate. Questo termine può essere prorogato dal presidente." 8) All'articolo 104, il testo seguente è inserito come paragrafo 5; l'attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 6: "§ 5 La Corte, sentito l'avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice nazionale." 9) Dopo l'articolo 104 è inserito il testo seguente: "Articolo 104 bis Su domanda del giudice nazionale, il presidente, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può decidere in via eccezionale di trattare una domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento qualora le circostanze invocate comprovino l'urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta in via pregiudiziale. In questo caso, il presidente fissa immediatamente la data dell'udienza, che sarà comunicata alle parti della causa principale e agli altri interessati di cui agli articoli 20 dello statuto CE, 21 dello statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento contestualmente alla notifica del provvedimento di rinvio. Le parti e gli altri interessati menzionati nel comma precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, eventuali memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare le parti e gli altri interessati di cui trattasi a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla questione pregiudiziale. Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate prima dell'udienza alle parti e agli altri interessati sopra menzionati. La Corte statuisce, sentito l'avvocato generale." 10) Dopo l'articolo 109 è inserito il testo seguente: "Capo XII DELLE DOMANDE DI INTERPRETAZIONE PREVISTE DALL'ARTICOLO 68 DEL TRATTATO CE Articolo 109 bis § 1 La domanda di pronuncia su una questione di interpretazione, prevista dall'articolo 68, paragrafo 3, del trattato CE, viene notificata alla Commissione e agli Stati membri se è proposta dal Consiglio, al Consiglio e agli Stati membri se è proposta dalla Commissione e al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri se è proposta da uno Stato membro. Il presidente impartisce alle istituzioni e agli Stati membri cui la domanda è notificata un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte. § 2 Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo il primo avvocato generale attribuisce la domanda a un avvocato generale. § 3 La Corte statuisce sulla domanda con sentenza, dopo la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale. Il procedimento sulla domanda comporta una fase orale qualora lo richieda uno Stato membro o una delle istituzioni di cui al paragrafo 1. Capo XIII DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 35 DEL TRATTATO SULL'UNIONE Articolo 109 ter § 1 Nel caso di controversie fra Stati membri, previste dall'articolo 35, paragrafo 7, del trattato sull'Unione, la Corte è adita con una domanda di una parte della controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri e alla Commissione. Nel caso di controversie fra Stati membri e la Commissione, previste dall'articolo 35, paragrafo 7, del trattato sull'Unione, la Corte è adita con una domanda di una parte della controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione se è proposta da uno Stato membro. La domanda viene notificata agli Stati membri e al Consiglio se è proposta dalla Commissione. Il presidente impartisce alle istituzioni e agli Stati membri cui la domanda è notificata un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte. § 2 Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo il primo avvocato generale attribuisce la domanda a un avvocato generale. § 3 La Corte statuisce sulla controversia con sentenza, dopo la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale. Il procedimento sulla domanda comporta una fase orale qualora uno Stato membro o una delle istituzioni di cui al paragrafo 1 lo richieda. § 4 Lo stesso procedimento si applica quando un accordo stipulato fra gli Stati membri conferisce alla Corte la competenza a statuire su una controversia fra Stati membri o fra Stati membri e un'istituzione." 11) L'articolo 120 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 120 Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 115, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 117, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l'avvocato generale e le parti, di statuire sull'impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali desidera essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro un mese dalla notifica alla parte della chiusura della fase scritta. Questo termine può essere prorogato dal presidente." 12) Dopo l'articolo 125 è inserito il testo seguente: "Articolo 125 bis La Corte può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad essa e al deposito di memorie o di osservazioni scritte." 13) I riferimenti agli articoli del trattato CE sono modificati come segue: - all'articolo 7, paragrafo 1, il termine "167" è sostituito dal termine "223", - all'articolo 9, paragrafo 1, il termine "165" è sostituito dal termine "221", - all'articolo 16, paragrafo 7, il termine "184" è sostituito dal termine "241", - all'articolo 38, paragrafo 6, i termini "181 e 182" sono sostituiti dai termini "238 e 239", - all'articolo 48, paragrafo 4, i termini "187 e 192" sono sostituiti dai termini "244 e 256", - all'articolo 77, secondo comma, i termini "173 e 175" sono sostituiti dai termini "230 e 232", - all'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, il termine "185" è sostituito dal termine "242", - all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, il termine "186" è sostituito dal termine "243", - all'articolo 89, primo comma, i termini "187 e 192" sono sostituiti dai termini "244 e 256", - nell'articolo 107, paragrafo 1, il termine "228" è sostituito dal termine "300", - all'articolo 125 il termine "188" è sostituito dal termine "245". Articolo 2 Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione. Fatto a Lussemburgo, il 16 maggio 2000.