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Document 32003R0673
Commission Regulation (EC) No 673/2003 of 14 April 2003 amending Regulations (EC) No 1143/98, (EC) No 1279/98, (EC) No 1128/1999, (EC) No 1247/1999 and (EC) No 140/2003 as regards certain tariff quotas for beef and veal products from Poland
Regolamento (CE) n. 673/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia
Regolamento (CE) n. 673/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia
GU L 97 del 15.4.2003, p. 18–21
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No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
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Regolamento (CE) n. 673/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 15/04/2003 pag. 0018 - 0021
Regolamento (CE) n. 673/2003 della Commissione del 14 aprile 2003 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il protocollo approvato con decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(3), ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal suddetto accordo. Esse si applicano a decorrere dal 1o aprile 2003. (2) Il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001(5), il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003(7), il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, e il regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(10), modificato dal regolamento (CE) n. 529/2003, devono essere modificati in conformità con effetti a decorrere dal 1o aprile 2003. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1143/98, la tabella è sostituita dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: "Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/263/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Polonia." 2) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000(11), (CE) n. 2433/2000(12), (CE) n. 2434/2000(13) e (CE) n. 1408/2002(14) del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE(15) e 2003/263/CE(16) del Consiglio, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione." 3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Per 'gruppo di prodotti' ai sensi della lettera c) si intendono: - i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all'allegato I, oppure - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria, oppure - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure - i prodotti del codice NC 1602 50 10 originari della Polonia, oppure - i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania." 4) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 3 All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale: - è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, - è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania, - è soppressa per gli animali originari della Polonia." Articolo 4 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale: - è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, - è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania, - è soppressa per gli animali originari della Polonia." Articolo 5 All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: "c) 4800 t di prodotti delle carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia." Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (3) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14. (5) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33. (6) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. (7) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 5. (8) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50. (9) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18. (10) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 6. (11) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1. (12) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1. (13) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9. (14) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9. (15) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18. (16) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53. ALLEGATO "ALLEGATO I Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi (NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA>"