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Document 22003D0032
Decision of the EEA Joint Committee No 32/2003 of 14 March 2003 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Protocol 37 to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003, del 14 marzo 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003, del 14 marzo 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 dell'accordo SEE
GU L 137 del 5.6.2003, p. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003, del 14 marzo 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 05/06/2003 pag. 0032 - 0034
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003 del 14 marzo 2003 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/2003 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2003(1). (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 140/2002 del Comitato misto SEE dell'8 novembre 2002(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(3), rettificata dalla GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 71. (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi(4). (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi(5). (6) Occorre adattare ai fini dell'accordo la direttiva 98/8/CE e il regolamento (CE) n. 1896/2000, DECIDE: Articolo 1 Dopo il punto 12m [regolamento (CE) n. 2592/2001 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti: "12n. 398 L 0008: Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1), rettificata dalla GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 71. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: a) alla fine dell'articolo 11 viene inserito il seguente paragrafo: 'L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, IA o IB e le successive modifiche di tale iscrizione vengono prese in esame anche nel caso in cui il richiedente abbia avviato il fascicolo richiesto alla competente autorità di uno degli Stati EFTA, e l'autorità competente incaricata di detto Stato abbia inviato la valutazione richiesta alla Commissione.'; b) per gli Stati EFTA, il periodo di transizione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, si estende fino al 14 maggio 2010; c) alla fine dell'articolo 28, paragrafo 1, viene inserito il seguente paragrafo: 'Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai lavori del comitato permanente, ma non hanno diritto di voto. Il regolamento interno del comitato viene adeguato per dare piena efficacia alla partecipazione degli Stati EFTA.' 12o. 32000 R 1896: Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6). Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento, oltre agli adattamenti della direttiva 98/8/CE si intendono adattate come segue: a) gli Stati EFTA e i loro produttori partecipano al programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati EFTA possono essere designati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, quali responsabili del riesame dei principi attivi nell'ambito di tale programma; b) la Commissione tiene conto delle informazioni relative ai principi attivi già in commercio negli Stati EFTA il 14 maggio 2000, presentate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto che integra il presente regolamento nell'accordo; c) la Commissione tiene conto delle notifiche relative ai principi attivi già in commercio negli Stati EFTA il 14 maggio 2000, presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto che integra il presente regolamento nell'accordo. 12p. 32002 R 1687: Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi (GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15)." Articolo 2 Nel protocollo 37 dell'accordo viene aggiunto quanto segue: "15. Comitato permanente sui biocidi (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)". Articolo 3 I testi della direttiva 98/8/CE, rettificata dalla GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 71, e dei regolamenti (CE) n. 1896/2000 e (CE) n. 1687/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(6) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 94 del 10.4.2003, pag. 55. (2) GU L 19 del 23.1.2003, pag. 5. (3) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. (4) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6. (5) GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15. (6) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.