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Document 32004D0407(01)R(01)
Corrigendum to Commission Decision 2004/407/EC of 26 April 2004 on transitional sanitary and certification rules under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards import from certain third countries of photographic gelatine (OJ L 151, 30.4.2004)
Rettifica della decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (GU L 151 del 30.4.2004)
Rettifica della decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (GU L 151 del 30.4.2004)
GU L 208 del 10.6.2004, p. 9–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/9 |
Rettifica della decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004 )
La decisione 2004/407/CE va letta come segue:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004
recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi
[notificata con il numero C(2004) 1516]
(I testi in lingua inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/407/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), non può essere importato nella Comunità il materiale specifico a rischio. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, è consentita l'importazione nella Comunità dei materiali di categoria 1, che possono contenere materiale specifico a rischio, conformemente alle disposizioni previste dal citato regolamento o che devono essere stabilite in base alla procedura di comitatologia. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi (3) prevede che la Commissione proponga norme transitorie dettagliate per i prodotti per i quali sia stata fornita un'adeguata giustificazione. |
(4) |
La Commissione ha richiesto un parere scientifico, atteso nel prossimo futuro, in merito ad una valutazione quantitativa del rischio residuo di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una serie di prodotti ottenuti dai bovini, quali la gelatina, il collagene, il sego e i prodotti derivati. |
(5) |
In attesa di tale parere è quindi opportuno stabilire misure transitorie che consentano di proseguire l'importazione dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America di gelatina destinata all'industria fotografica («gelatina fotografica»), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
(6) |
Le particolari proprietà tecniche della gelatina fotografica impongono l'attuazione di rigorose misure in materia di inoltro del prodotto e di rispetto della normativa, in grado di ridurre ulteriormente il rischio di dirottamento verso le catene alimentari umana e animale e quello di altri impieghi tecnici non previsti. |
(7) |
Le autorità competenti francesi, olandesi e britanniche hanno confermato la necessità di mantenere gli attuali scambi commerciali di tale gelatina con gli USA e il Giappone. Di conseguenza la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito dovrebbero continuare ad autorizzare l'importazione di gelatina fotografica nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente decisione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Deroga relativa all'importazione di gelatina fotografica
In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l'importazione di gelatina destinata esclusivamente all'industria fotografica («gelatina fotografica»), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.
Articolo 2
Condizioni di importazione della gelatina fotografica
1. La gelatina fotografica può essere importata solo dai paesi terzi di origine e dagli impianti d'origine attraverso i posti di ispezione frontalieri del primo punto d'entrata verso gli stabilimenti fotografici di destinazione riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri di destinazione («stabilimenti fotografici riconosciuti») elencati nell'allegato 1.
2. Una volta entrata nello Stato membro di destinazione, la gelatina fotografica non viene scambiata tra gli Stati membri ma è impiegata unicamente nello stabilimento fotografico riconosciuto di quel medesimo Stato membro di destinazione ed unicamente a fini di produzione fotografica.
3. Ogni partita di gelatina fotografica è accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, che certifichi che la gelatina fotografica soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato II e proviene dagli impianti d'origine elencati nell'allegato I.
Articolo 3
Obblighi dell'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto
1. L'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto assicura che eventuali eccedenze o residui della gelatina fotografica e altri rifiuti da essa derivati siano:
a) |
trasportati a bordo di veicoli in contenitori ermeticamente chiusi recanti la dicitura «destinato allo smaltimento», in condizioni igieniche soddisfacenti; |
b) |
eliminati come rifiuti mediante incenerimento conformemente alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o in discarica conformemente alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio (5); oppure |
c) |
esportati nel paese di origine conformemente al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (6). |
2. L'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto conserva per almeno due anni registri contenenti indicazioni sugli acquisti e sugli impieghi della gelatina fotografica, nonché sullo smaltimento dei residui e del materiale eccedentario.
I registri sono messi a disposizione dell'autorità competente ai fini del controllo del rispetto della presente decisione.
Articolo 4
Obblighi dell'autorità competente
1. L'autorità competente controlla che gli operatori dei locali e delle installazioni rispettino le condizioni stabilite agli articoli 2 e 3.
2. Conformemente alle disposizioni relative alla sorveglianza dell'inoltro delle partite stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio (7), l'autorità competente assicura che le partite vengano trasportate direttamente dal posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata fino ad uno stabilimento fotografico riconosciuto, il cui elenco figura nell'allegato I, in veicoli che non trasportino contemporaneamente alcun prodotto destinato all'alimentazione umana o animale, e neppure gelatina destinata a fini diversi dall'impiego nell'industria fotografica.
3. L'autorità competente assicura che gli stabilimenti fotografici riconosciuti situati sul suo territorio utilizzino la partita di gelatina fotografica unicamente ai fini autorizzati.
4. L'autorità competente effettua controlli documentari regolari, almeno due volte l'anno, sulla catena del trasporto dai posti di ispezione frontalieri del primo punto d'entrata fino allo stabilimento fotografico riconosciuto, per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti importate, impiegate ed eliminate, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni della presente decisione.
L'autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto della presente decisione.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può eccezionalmente designare nel medesimo Stato membro un diverso o ulteriore posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente decisione.
Articolo 5
Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione
1. Le autorizzazioni individuali dell'autorità competente per l'utilizzazione della gelatina fotografica negli stabilimenti fotografici riconosciuti elencati nell'allegato I sono immediatamente e permanentemente ritirate a qualsiasi operatore, locale o impianto qualora non siano più rispettate le condizioni di cui alla presente decisione. L'autorità competente dà immediata comunicazione scritta del ritiro alla Commissione.
2. Il materiale non conforme ai requisiti di cui alla presente decisione è eliminato secondo le istruzioni dell'autorità competente.
Articolo 6
Riesame
La Commissione riesamina opportunamente l'applicazione della presente decisione alla luce di nuovi pareri scientifici.
Articolo 7
Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati
La Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 9
Destinatari
La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
ALLEGATO I
PAESI TERZI E IMPIANTI D'ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO D'ENTRATA E STABILIMENTI FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI
Paese terzo d'origine |
Impianti d'origine |
Stato membro di destinazione |
Posto di ispezione frontaliero del primo punto d'entrata |
Stabilimenti fotografici riconosciuti |
Giappone |
Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581–0024 Giappone Jellie Co. ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-city, Miyagi, 982 Giappone NIPPI Inc. Gelatin Division 1 Yumizawa-Cho, Fujinomiya City Shizuoka 418–0073 Giappone |
Paesi Bassi |
Rotterdam |
Fuji Photo Film BV, Tilburg |
Giappone |
Nitta Gelatin Inc 2-22 Futamata Yao-City Osaka 581–0024 Giappone |
Francia |
Le Havre |
Kodak Zone Industrielle Nord, 71100 Châlon sur Saône |
Regno Unito |
Liverpool Felixstowe |
Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY |
||
USA |
Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA |
Francia |
Le Havre |
Kodak Zone Industrielle Nord, 71100 Châlon sur Saône |
Regno Unito |
Liverpool Felixstowe |
Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY |
ALLEGATO II
PRODUZIONE DI GELATINA FOTOGRAFICA, CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO
1. |
La gelatina fotografica deve essere prodotta solo in impianti che non producano gelatina ad uso alimentare umano e animale o per altri impieghi tecnici destinata ad essere spedita nella Comunità europea; deve essere altresì prodotta unicamente in impianti a tal fine riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo interessato. |
2. |
|
ALLEGATO III
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).
(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 19.
(4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(5) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(7) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.