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Document 32004D0410R(01)
Corrigendum to Commission Decision 2004/410/EC of 28 April 2004 concerning specific animal health conditions for importation of certain animals from Saint Pierre and Miquelon and amending Council Decision 79/542/EEC (OJ L 151, 30.4.2004)
Rettifica della decisione 2004/410/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa a condizioni zoosanitarie specifiche per quanto riguarda l'importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio (GU L 151 del 30.4.2004)
Rettifica della decisione 2004/410/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa a condizioni zoosanitarie specifiche per quanto riguarda l'importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio (GU L 151 del 30.4.2004)
GU L 208 del 10.6.2004, p. 32–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/32 |
Rettifica della decisione 2004/410/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa a condizioni zoosanitarie specifiche per quanto riguarda l'importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004 )
La decisione 2004/410/CE va letta come segue:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
relativa a condizioni zoosanitarie specifiche per quanto riguarda l'importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 1548]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/410/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, le importazioni di ungulati appartenenti a specie diverse da quelle di cui alle direttive 64/432/CEE (3), 90/426/CEE (4)e 91/68/CEE (5) sono ammesse solo se in provenienza dai paesi terzi iscritti in un elenco stabilito conformemente all'articolo 17 della medesima. |
(2) |
La decisione 79/542/CEE del Consiglio (6) stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni animali vivi, determina le specifiche condizioni sanitarie, zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative alle importazioni di detti animali e contempla un periodo di permanenza nel paese esportatore di oltre sei mesi. |
(3) |
Dopo aver effettuato un'ispezione veterinaria a Saint-Pierre e Miquelon, la Commissione ha constatato che la situazione zoosanitaria è controllata in modo soddisfacente dai servizi veterinari ufficiali e, in particolare, che le importazioni di determinati animali nelle due isole non presentano rischi, grazie alla presenza di un centro di quarantena. |
(4) |
Le strutture del centro di quarantena di Saint-Pierre e Miquelon consentono di ospitare determinati tipi di ungulati appartenenti a specie diverse da quelle di cui alle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE. |
(5) |
È pertanto opportuno stabilire l'elenco delle specie animali nonché le specifiche condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative alle importazioni di animali vivi alla luce della situazione zoosanitaria di Saint-Pierre e Miquelon. |
(6) |
Occorre quindi modificare la decisione 79/542/CEE onde permettere le importazioni di animali appartenenti alle specie di cui alle direttive 72/462/CEE e 92/65/CEE, in particolare i cammellidi provenienti da Saint-Pierre e Miquelon, nonché stabilire i necessari requisiti. |
(7) |
A partire dal 1o maggio 2004, con l'adesione alla Comunità europea in qualità di membri a pieno titolo, i dieci Stati aderenti saranno soggetti alle norme comunitarie. Dal momento che, all'atto dell'adesione, detti paesi entreranno a far parte del mercato interno, è opportuno che essi non risultino più nell'elenco dei paesi terzi di cui alla decisione 79/542/CEE. |
(8) |
La decisione 2003/845/CE della Commissione (7) ha revocato le restrizioni alle importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina, caprina e ovina provenienti dalla Bulgaria in relazione alla febbre catarrale degli ovini. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco dei paesi terzi e delle regioni di cui alla decisione 79/542/CEE. |
(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 79/542/CEE è modificato come segue:
1) |
L'elenco dei paesi terzi di cui alla parte 1 è sostituito dall'elenco dell'allegato I della presente decisione. |
2) |
La parte 2 è modificata come segue:
|
3) |
Il testo di cui all'allegato IV della presente decisione è aggiunto come parte 4. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
ANIMALI VIVI
Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (8)
Stato |
Codice del territorio |
Delimitazione del territorio |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
|
Modelli |
GS |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
BG – Bulgaria |
BG-0 |
Tutto il paese |
- |
|
VI |
BG-1 |
Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, |
A |
||
CA – Canada |
CA-0 |
Tutto il paese |
POR-X |
|
IVb IX |
CA-1 |
Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120o 15' di longitudine e a 49o di latitudine, in direzione nord, fino a un punto situato a 119o 35' di longitudine e a 50o 30' di latitudine, in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119o di longitudine e a 50o 45' di latitudine,; in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118o 15' di longitudine e a 49o di latitudine |
BOV-X, OVI-X, OVI-Y |
A |
||
CH – Svizzera |
CH-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM |
|
|
POR-X, POR-Y, SUI |
B |
||||
CL – Cile |
CL-0 |
Tutto il paese |
OVI-X, RUM |
|
|
POR-X, SUI |
B |
|
|||
CY – Cipro (9) |
CY- |
Tutto il paese |
POR-X, POR-Y |
B |
|
CZ – Repubblica ceca (9) |
CZ-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y,RUM, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y |
|
IVa V |
EE – Estonia (9) |
EE-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y |
|
|
GL – Groenlandia |
GL-0 |
Tutto il paese |
OVI-X, RUM |
|
V |
HR – Croazia |
HR-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
HU – Ungheria (9) |
HU-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
POR-X, POR-Y |
B |
||||
IS – Islanda |
IS-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
POR-X, POR-Y |
B |
||||
LT – Lituania (9) |
LT-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, OVI-Y, RUM |
|
|
LV – Lettonia (9) |
LV-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, OVI-Y, RUM |
|
|
MT – Malta (9) |
MT-0 |
Tutto il paese |
RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
NZ – Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
PL – Polonia (9) |
PL-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
PM – Saint-Pierre e Miquelon |
PM-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM |
|
|
RO – Romania |
RO-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
SI – Slovenia (9) |
SI-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y |
|
|
SK – Slovacchia (9) |
SK-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
ALLEGATO II
Allegato III
«ALLEGATO IV
«Parte 4
Taxon |
||
ORDINE |
FAMIGLIA |
GENERE E SPECIE |
Artiodattili |
Cammellidi |
Cammello, lama, vigogna |
Requisiti zoosanitari
Requisiti relativi all'importazione e alla quarantena degli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'esportazione verso la Comunità europea
Capitolo 1
Soggiorno e quarantena
1. |
Gli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon devono soggiornare in un centro di quarantena autorizzato per almeno 60 giorni prima dell'esportazione verso la Comunità europea. I requisiti relativi ai test previsti per le diverse specie possono richiedere un'estensione di detto periodo. Gli animali devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
|
2. |
La struttura di quarantena deve soddisfare almeno i requisiti minimi di cui all'allegato B della direttiva 91/496/CEE, nonché i seguenti requisiti:
|
Capitolo 2
Test zoosanitari
1. REQUISITI GENERALI
Gli animali devono essere sottoposti ai seguenti test eseguiti su campioni ematici prelevati a partire da 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, se non altrimenti specificato. Gli esami di laboratorio devono essere condotti in un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea; i documenti attestanti gli esami di laboratorio e i relativi risultati, le vaccinazioni e le cure devono essere allegati al certificato veterinario. Al fine di intervenire quanto meno possibile sugli animali, i prelievi, i test e le eventuali vaccinazioni devono essere quanto più ravvicinati possibile nel rispetto degli intervalli di tempo minimi richiesti dai protocolli.
2. REQUISITI SPECIFICI
2.1. CAMMELLIDI
2.1.1. Tubercolosi
a) |
Test da utilizzare: test comparativo di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD e aviare PPD ottenuta secondo le norme per la produzione delle tubercoline bovine e aviari di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Il test deve essere eseguito nella zona posteriore della spalla (regione ascellare) secondo la tecnica di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. |
b) |
Periodicità: il test deve essere condotto entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test. |
c) |
Interpretazione dei test: la reazione deve essere considerata:
|
d) |
Misure in risposta ai test: se il test di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD dà esito positivo in un caso, l'animale deve essere allontanato dal gruppo e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b); se il test dà esito positivo in più di un caso, l'intero gruppo risulta non ammissibile all'esportazione verso la CE; se il test dà esito dubbio in uno o più casi, l'intero gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di 42 giorni e il nuovo test va considerato il primo dei due di cui alla lettera b). |
2.1.2. Brucellosi
a) |
Test da utilizzare:
|
b) |
Periodicità: i test devono essere condotti entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test. |
c) |
Interpretazione dei test: la reazione ai test è ritenuta positiva conformemente alla definizione di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE. |
d) |
Misure in risposta ai test: gli animali risultati positivi ai test devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b); sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b). |
2.1.3. Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)
a) |
Test da utilizzare: prova di immunodiffusione sul gel di Agar (AGID) conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE. In caso di esito positivo, gli animali devono essere sottoposti al saggio ELISA competitivo secondo la descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE onde distinguere le due malattie. |
b) |
Periodicità: gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 21 giorni dal primo. |
c) |
Misure in risposta ai test:
|
2.1.4. Afta epizootica (FMD)
a) |
Test da utilizzare: prove diagnostiche (probang e sierologia) con le tecniche ELISA e di neutralizzazione del virus conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 78/542/CEE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus FMD, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE. Nota: ove evidenziata, la presenza di anticorpi antiproteine strutturali e non del virus FMD deve essere considerata come il risultato di una precedente infezione da FMD, a prescindere dalla vaccinazione degli animali. |
2.1.5. Peste bovina
a) |
Test da utilizzare: il test prescelto è il saggio ELISA competitivo, quale descritto nel manuale UIE, in quanto prova prescritta per gli scambi internazionali. È inoltre consentito il ricorso alla prova di sieroneutralizzazione o ad altre prove secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della peste bovina, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE. |
2.1.6. Stomatite vescicolosa
a) |
Test da utilizzare: saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della stomatite vescicolosa, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE. |
2.1.7. Febbre della Rift valley
a) |
Test da utilizzare: saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre della valle del Rift, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE. |
2.1.8. Dermatite nodulare contagiosa
a) |
Test da utilizzare: sierologia con il saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della dermatite nodulare contagiosa, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE. |
2.1.9. Febbre emorragica di Crimea-Congo
a) |
Test da utilizzare: saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, prova di immunofluorescenza o altra prova ammessa. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre emorragica di Crimea-Congo, esso deve essere allontanato dal gruppo. |
2.1.10. Surra (Tripanosoma evansi)
a) |
Test da utilizzare: la presenza dell'agente parassitario può essere evidenziata in campioni ematici concentrati, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se la presenza del virus T. evansi è evidenziata in un animale, questo deve essere allontanato dal gruppo. Gli altri animali del gruppo devono essere sottoposti ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno tramite agenti adeguati dalla provata efficacia contro il T. evansi. |
2.1.11. Febbre catarrale maligna
a) |
Test da utilizzare: il metodo diagnostico preferito è l'individuazione del DNA del virus tramite prove di immufluorescenza o immunocitochimica, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre catarrale maligna, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE. |
2.1.12. Rabbia
Vaccinazione: la vaccinazione contro la rabbia può essere praticata in alcuni casi; l'animale deve essere quindi sottoposto ad un prelievo ematico e ad una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca di anticorpi.
2.1.13. Leucosi bovina enzootica (solo nel caso di animali destinati ad una regione indenne)
a) |
Test da utilizzare: prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA di arresto, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE. |
b) |
Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni. |
c) |
Misure in risposta ai test: gli animali risultati positivi alle prove devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 21 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b). |
Sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).
(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(6) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).
(7) GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61.
(8) Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da eventuali pertinenti accordi tra la Comunità e i paesi terzi.
(9) Decade nel momento in cui questo Stato aderente diventa uno Stato membro della Comunità.