This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOL_2008_207_R_0016_01
2008/637/EC: Council Decision of 18 June 2007 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan amending the EC-Jordan Association Agreement#Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan amending the EC-Jordan Association Agreement
2008/637/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2007 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
2008/637/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2007 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
GU L 207 del 5.8.2008, p. 16–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2007
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
(2008/637/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (1) (di seguito «l’accordo di associazione»), l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (2) (di seguito «l’accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2006/67/CE del Consiglio (3), ha introdotto, con effetto dal 1o gennaio 2006, nuove concessioni commerciali bilaterali per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. |
(2) |
Successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE, le autorità giordane hanno informato i servizi della Commissione che tale decisione presentava discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana. |
(3) |
È opportuno specificare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo in forma di scambio di lettere riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»). |
(4) |
È opportuno pertanto modificare gli articoli 11 bis e 16, nonché l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione al fine di correggere queste discrepanze. |
(5) |
Per i prodotti agricoli trasformati, che formano oggetto di una clausola di revisione, è opportuno aggiungere un riferimento al calendario della revisione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
(2) GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3.
(3) GU L 41 del 13.2.2006, pag. 1.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
Signor …,
Mi pregio far riferimento alle informazioni fornite dalle autorità del Suo paese successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, per quanto riguarda le discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.
Al fine di far riferimento al calendario previsto per la revisione delle concessioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, un nuovo paragrafo 5 bis è inserito nell’articolo 11 bis dell’accordo di associazione:
«5 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010.»
Al fine di confermare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo approvato con la decisione 2006/67/CE riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i prodotti della pesca, l’articolo 16 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
1. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (“Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici”), originari della Giordania, beneficiano all’importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.
2. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (“Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici”), originari della Comunità, beneficiano all’importazione nella Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.»
Al fine di correggere le discrepanze summenzionate, relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana, l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione sono modificati come segue:
1) |
all’allegato III:
|
2) |
all’allegato del protocollo 2:
|
Il presente accordo si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2006.
La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.
Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
26.9.2007
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā —
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Signor …
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Mi pregio far riferimento alle informazioni fornite dalle autorità del Suo paese successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, per quanto riguarda le discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.
Al fine di far riferimento al calendario previsto per la revisione delle concessioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, un nuovo paragrafo 5 bis è inserito nell’articolo 11 bis dell’accordo di associazione:
“5 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010.”
Al fine di confermare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo approvato con la decisione 2006/67/CE riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i prodotti della pesca, l’articolo 16 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:
“Articolo 16
1. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (‘Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici’), originari della Giordania, beneficiano all’importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.
2. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (‘Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici’), originari della Comunità, beneficiano all’importazione nella Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.”
Al fine di correggere le discrepanze summenzionate, relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana, l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione sono modificati come segue:
1) |
all’allegato III:
|
2) |
all’allegato del protocollo 2:
|
Il presente accordo si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2006.
La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.»
Posso comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
26.9.2007
For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan
За правителството на Хашемитското кралство Йордания
En nombre del Gobierno del Reino Hachemita de Jordania
Za vládu Jordánského hášimovského království
På regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordans vegne
Im Namen der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kunungriigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση του Χασμετικού Βασιλείου της Ιορδανίας
Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hashemita di Giordania
Jordanijos Hašimitų Karalystěs Vyriausybės vardu
Jordānijas Hāšīmītu Karalistes valdības vārdā —
A Jordán Hasimita Királyság kormánya részéről
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Rządu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Guvernul Regatului Hașemit al Jordaniei
Za vládu Jordánskeho hášimovského kráľovstva
Za Vlado Hašemitiske kraljevine Jordanije
Jordanian hašemitiisen kuningaskunnan hallituksen puolesta
På Hashemitiska konungariket Jordaniens regerings vägnar