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Document JOL_2008_207_R_0016_01

2008/637/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2007 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania

GU L 207 del 5.8.2008, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania

(2008/637/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (1) (di seguito «l’accordo di associazione»), l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (2) (di seguito «l’accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2006/67/CE del Consiglio (3), ha introdotto, con effetto dal 1o gennaio 2006, nuove concessioni commerciali bilaterali per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

(2)

Successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE, le autorità giordane hanno informato i servizi della Commissione che tale decisione presentava discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.

(3)

È opportuno specificare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo in forma di scambio di lettere riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»).

(4)

È opportuno pertanto modificare gli articoli 11 bis e 16, nonché l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione al fine di correggere queste discrepanze.

(5)

Per i prodotti agricoli trasformati, che formano oggetto di una clausola di revisione, è opportuno aggiungere un riferimento al calendario della revisione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(2)  GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3.

(3)  GU L 41 del 13.2.2006, pag. 1.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania

Signor …,

Mi pregio far riferimento alle informazioni fornite dalle autorità del Suo paese successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, per quanto riguarda le discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.

Al fine di far riferimento al calendario previsto per la revisione delle concessioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, un nuovo paragrafo 5 bis è inserito nell’articolo 11 bis dell’accordo di associazione:

«5 bis.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010.»

Al fine di confermare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo approvato con la decisione 2006/67/CE riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i prodotti della pesca, l’articolo 16 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1.   I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (“Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici”), originari della Giordania, beneficiano all’importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.

2.   I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (“Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici”), originari della Comunità, beneficiano all’importazione nella Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.»

Al fine di correggere le discrepanze summenzionate, relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana, l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione sono modificati come segue:

1)

all’allegato III:

a)

nell’elenco A, i codici 210690300, 210690400 e 210690600 sono soppressi;

b)

nell’elenco B, i codici 1301100000, 130120100, 130120900, 130190100, 130190900, 130211100, 130211200, 130239100, 130239900, 190211100, 190211900, 190590210 e 210690900 sono soppressi;

c)

nell’elenco D, il codice 350190000 è soppresso;

d)

nell’elenco E, i codici 190300000, 200520100 e 210690990 sono soppressi;

e)

nell’elenco F, il codice 190539000 è sostituito dal codice 190532000;

f)

nell’elenco G, il testo è formulato come segue: «Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali non sono soppressi.»;

2)

all’allegato del protocollo 2:

a)

nella categoria A, la ripetizione del codice 130110100 è soppressa;

b)

nella categoria B, il codice 130213000 è soppresso;

c)

nella categoria E, la ripetizione del codice 130110900 è soppressa.

Il presente accordo si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2006.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

26.9.2007

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Signor …

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi pregio far riferimento alle informazioni fornite dalle autorità del Suo paese successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, per quanto riguarda le discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.

Al fine di far riferimento al calendario previsto per la revisione delle concessioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, un nuovo paragrafo 5 bis è inserito nell’articolo 11 bis dell’accordo di associazione:

“5 bis.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010.”

Al fine di confermare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo approvato con la decisione 2006/67/CE riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i prodotti della pesca, l’articolo 16 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

1.   I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (‘Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici’), originari della Giordania, beneficiano all’importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.

2.   I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (‘Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici’), originari della Comunità, beneficiano all’importazione nella Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.”

Al fine di correggere le discrepanze summenzionate, relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana, l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione sono modificati come segue:

1)

all’allegato III:

a)

nell’elenco A, i codici 210690300, 210690400 e 210690600 sono soppressi;

b)

nell’elenco B, i codici 1301100000, 130120100, 130120900, 130190100, 130190900, 130211100, 130211200, 130239100, 130239900, 190211100, 190211900, 190590210 e 210690900 sono soppressi;

c)

nell’elenco D, il codice 350190000 è soppresso;

d)

nell’elenco E, i codici 190300000, 200520100 e 210690990 sono soppressi;

e)

nell’elenco F, il codice 190539000 è sostituito dal codice 190532000;

f)

nell’elenco G, il testo è formulato come segue: “Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali non sono soppressi.”;

2)

all’allegato del protocollo 2:

a)

nella categoria A, la ripetizione del codice 130110100 è soppressa;

b)

nella categoria B, il codice 130213000 è soppresso;

c)

nella categoria E, la ripetizione del codice 130110900 è soppressa.

Il presente accordo si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2006.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.»

Posso comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

26.9.2007

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

За правителството на Хашемитското кралство Йордания

En nombre del Gobierno del Reino Hachemita de Jordania

Za vládu Jordánského hášimovského království

På regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordans vegne

Im Namen der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kunungriigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση του Χασμετικού Βασιλείου της Ιορδανίας

Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hashemita di Giordania

Jordanijos Hašimitų Karalystěs Vyriausybės vardu

Jordānijas Hāšīmītu Karalistes valdības vārdā —

A Jordán Hasimita Királyság kormánya részéről

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Rządu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Guvernul Regatului Hașemit al Jordaniei

Za vládu Jordánskeho hášimovského kráľovstva

Za Vlado Hašemitiske kraljevine Jordanije

Jordanian hašemitiisen kuningaskunnan hallituksen puolesta

På Hashemitiska konungariket Jordaniens regerings vägnar

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