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Document 32012R1129
Commission Implementing Regulation (EU) No 1129/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1129/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1129/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 331 del 1.12.2012, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1129/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Un assortimento condizionato per la vendita al minuto composto dei seguenti articoli:
L'assortimento è presentato in una valigetta di alluminio il cui interno è appositamente sagomato per accogliere gli articoli. Gli articoli sono destinati a essere usati congiuntamente per giocare a poker. Le fiches e il DVD costituiscono un supplemento alle carte e non possono essere utilizzati separatamente. (1) Cfr. l'illustrazione. |
9504 40 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3(b), 5(a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9504 e 9504 40 00. Gli articoli sono condizionati congiuntamente per svolgere un'attività specifica, ossia giocare a poker, e soddisfano pertanto i criteri per essere classificati come merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto. Le carte da gioco conferiscono all'assortimento il suo carattere essenziale, gli altri articoli sono supplementari. La valigetta appositamente sagomata contenente l'assortimento di articoli deve essere classificata congiuntamente a essi. L'articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 9504 40 00 come carte da gioco. |
(1) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.