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Document 32019R2241
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2241 of 16 December 2019 describing the variables and the length, quality requirements and level of detail of the time series for the transmission of monthly unemployment data pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione del 16 dicembre 2019 che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione del 16 dicembre 2019 che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/8835
GU L 336 del 30.12.2019, p. 125–132
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 336/125 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2241 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La presentazione di dati mensili sulla disoccupazione da parte degli Stati membri è essenziale per informare la Commissione (Eurostat) e fornire in tal modo sostegno alle priorità fondamentali dell’Unione in materia di crescita e creazione di posti di lavoro, garantendo l’uso di dati tempestivi e comparabili ai fini della formulazione e del monitoraggio delle politiche dell’Unione destinate a tali priorità. |
(2) |
I dati mensili sulla disoccupazione sono utilizzati per compilare il tasso di disoccupazione mensile, che costituisce uno dei principali indicatori economici europei (2). |
(3) |
Le statistiche mensili sulla disoccupazione dovrebbero essere basate su concetti concordati a livello internazionale, definiti dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). |
(4) |
Gli Stati membri, qualora non compilino le statistiche mensili sulla disoccupazione seguendo la definizione dell’ILO, dovrebbero compilare stime mensili della disoccupazione o trasmettere i dati di input sulla disoccupazione alla Commissione (Eurostat), che compilerebbe tali statistiche in loro vece. |
(5) |
I dati mensili sulla disoccupazione dovrebbero misurare la disoccupazione nel mese di riferimento, tenendo conto dei possibili effetti stagionali senza eccessivo livellamento. Essi dovrebbero essere coerenti con i dati trimestrali rilevati nel dominio delle forze di lavoro a norma del regolamento (UE) 2019/1700. |
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati mensili sulla disoccupazione attenendosi a un calendario preciso affinché la Commissione (Eurostat) possa soddisfare i requisiti di tempestività richiesti dagli utenti. |
(7) |
La qualità dei dati mensili sulla disoccupazione dovrebbe essere monitorata tramite una serie di indicatori stabiliti di comune accordo e applicati in modo uniforme. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il regolamento stabilisce le variabili, la lunghezza, il livello di dettaglio e i requisiti di qualità dei dati mensili sulla disoccupazione da trasmettere alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) 2019/1700.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«statistiche mensili sulla disoccupazione»: il numero registrato delle persone occupate e disoccupate, e il «tasso di disoccupazione mensile» che ne deriva, in conformità alla definizione dell’ILO (3) applicata nel dominio delle forze di lavoro a norma del regolamento (UE) 2019/1700; |
2) |
«tasso mensile di disoccupazione»: il numero delle persone disoccupate diviso per il numero delle persone occupate e disoccupate per il mese di riferimento; |
3) |
«dati mensili di input sulla disoccupazione»: il numero delle persone disoccupate registrato dai servizi pubblici per l’impiego degli Stati membri; |
4) |
«stime mensili della disoccupazione»: combinazione dei dati trimestrali basati sulla definizione dell’ILO, applicata nel dominio delle forze di lavoro a norma del regolamento (UE) 2019/1700, e della disoccupazione registrata mensilmente; |
5) |
«dati mensili sulla disoccupazione»: i dati da trasmettere a norma del presente regolamento, vale a dire le statistiche mensili sulla disoccupazione, i dati mensili di input sulla disoccupazione o le stime mensili della disoccupazione; |
6) |
«mese di riferimento»: insieme di settimane composto nel modo seguente:
|
Articolo 3
Requisiti dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche mensili sulla disoccupazione [opzione 1], o i dati mensili di input sulla disoccupazione [opzione 2] o le stime mensili della disoccupazione [opzione 3].
2. I set di dati che contengono le statistiche mensili sulla disoccupazione comprendono le statistiche mensili rappresentative dell’intero mese di riferimento.
3. I set di dati che contengono i dati mensili di input sulla disoccupazione comprendono i dati corrispondenti al numero delle persone registrate in qualità di disoccupate in un dato periodo del mese di calendario.
4. Le cifre registrate relative alla disoccupazione utilizzate nella compilazione delle stime mensili della disoccupazione corrispondono al numero di persone registrate in qualità di disoccupate in un dato periodo del mese di calendario.
5. I nomi e le definizioni delle variabili da trasmettere sono quelli elencati nell’allegato I per le statistiche mensili sulla disoccupazione [opzione 1], nell’allegato II per i dati mensili di input sulla disoccupazione [opzione 2] e nell’allegato III per le stime mensili della disoccupazione [opzione 3].
Articolo 4
Termini di trasmissione
1. I dati mensili sulla disoccupazione sono trasmessi ogni mese entro i termini di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/1700 come di seguito:
a) |
per gli Stati membri che hanno scelto l’opzione 1, le statistiche mensili sulla disoccupazione sono trasmesse entro 27 giorni dalla fine del mese di calendario; |
b) |
per gli Stati membri che hanno scelto l’opzione 2, i dati mensili di input sulla disoccupazione sono trasmessi entro 25 giorni dalla fine del mese di calendario; |
c) |
per gli Stati membri che hanno scelto l’opzione 3, le stime mensili della disoccupazione sono trasmesse entro 25 giorni dalla fine del mese di calendario. |
2. Nei mesi in cui tali date cadono di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo. I dati mensili sulla disoccupazione per il mese di riferimento di novembre sono trasmessi entro il 31 dicembre.
La trasmissione dei dati ha inizio al più tardi dal mese di riferimento di maggio 2021.
Articolo 5
Serie retrospettive
1. Per gli Stati membri che hanno scelto di presentare le statistiche mensili sulla disoccupazione [opzione 1] o le stime mensili della disoccupazione [opzione 3]:
a) |
la prima trasmissione relativa al mese di riferimento di maggio 2021 comprende anche le statistiche mensili sulla disoccupazione o, rispettivamente, le stime mensili della disoccupazione per i mesi di riferimento da gennaio a aprile 2021; |
b) |
la trasmissione relativa al mese di riferimento di aprile 2022 comprende serie storiche ininterrotte delle statistiche mensili sulla disoccupazione o, rispettivamente, delle stime mensili della disoccupazione per tutti i mesi di riferimento pregressi a partire dal gennaio 2009 incluso; |
c) |
a partire dal mese di riferimento di maggio 2022 e successivamente, le trasmissioni comprendono le serie retrospettive riviste a partire dal gennaio 2009. |
2. Per gli Stati membri che hanno scelto di presentare i dati mensili di input sulla disoccupazione [opzione 2], la prima trasmissione relativa al mese di riferimento di maggio 2021 comprende anche i dati mensili di input sulla disoccupazione pregressi a partire dal gennaio 2009.
Articolo 6
Fonti e metodi
1. Entro il 19 luglio 2020 al più tardi, gli Stati membri che hanno scelto di presentare le stime mensili della disoccupazione [opzione 3] o, rispettivamente, di presentare i dati mensili di input sulla disoccupazione [opzione 2] trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione delle stime mensili della disoccupazione o, rispettivamente, dei dati mensili di input sulla disoccupazione.
2. Gli Stati membri che hanno scelto di trasmettere le statistiche mensili sulla disoccupazione [opzione 1] trasmettono solo una descrizione dei metodi utilizzati per ricavare le statistiche mensili dai dati rilevati trimestralmente nel dominio delle forze di lavoro a norma del regolamento (UE) 2019/1700.
3. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) con un anticipo di due mesi prima di effettuare qualsiasi modifica della descrizione fornita a norma dei paragrafi 1 o 2 e trasmettono la documentazione aggiornata non oltre sei mesi dopo l’attuazione delle modifiche.
4. Gli Stati membri corredano ciascuna trasmissione mensile delle informazioni su eventuali interruzioni delle serie e su qualsiasi altro avvenimento particolare che possa influire sulla comparabilità nel tempo.
Articolo 7
Requisiti di qualità
1. La Commissione (Eurostat) monitora la qualità del tasso di disoccupazione mensile complessivo, secondo la definizione dell’ILO, che è pubblicato dagli Stati membri (opzioni 1 e 3) o da Eurostat (opzione 2) come indicatore chiave.
2. La qualità del tasso di disoccupazione mensile complessivo è monitorata ogni tre anni mediante gli indicatori e le soglie di cui all’allegato IV.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio relativa alle statistiche sulla zona euro «Migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro», COM(2002) 661 definitivo.
(3) Adottata l’11 ottobre 2013 dalla 19a Conferenza internazionale degli statistici del lavoro nella prima risoluzione riguardante le statistiche del lavoro, dell’occupazione e dell’utilizzazione del lavoro.
ALLEGATO I
Statistiche mensili sulla disoccupazione presentate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 [opzione 1]
Nome |
Descrizione |
Adeguamenti statistici |
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 15 e 24 anni disoccupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 15 e 24 anni occupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 15 e 24 anni disoccupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 15 e 24 anni occupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.F.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 25 e 74 anni disoccupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.F.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 25 e 74 anni occupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.M.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 25 e 74 anni disoccupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.M.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 25 e 74 anni occupate in conformità alla definizione dell’ILO nel mese di riferimento. |
|
ALLEGATO II
Dati mensili di input sulla disoccupazione presentati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 [opzione 2]
Nome |
Descrizione |
Adeguamenti statistici |
PREA.Y.F.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 15 e 24 anni disoccupate secondo il registro nazionale in un dato periodo del mese di calendario. |
Dati non destagionalizzati |
PREA.Y.M.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 15 e 24 anni disoccupate secondo il registro nazionale in un dato periodo del mese di calendario. |
Dati non destagionalizzati |
PREA.O.F.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 25 e 74 anni disoccupate secondo il registro nazionale in un dato periodo del mese di calendario. |
Dati non destagionalizzati |
PREA.O.M.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 25 e 74 anni disoccupate secondo il registro nazionale in un dato periodo del mese di calendario. |
Dati non destagionalizzati |
ALLEGATO III
Stime mensili della disoccupazione presentate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 [opzione 3]
Nome |
Descrizione |
Adeguamenti statistici |
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 15 e 24 anni disoccupate nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 15 e 24 anni occupate nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 15 e 24 anni disoccupate nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 15 e 24 anni occupate nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.F.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 25 e 74 anni disoccupate nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.F.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso femminile di età compresa tra 25 e 74 anni occupate nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.M.MON.UNEMP |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 25 e 74 anni disoccupate nel mese di riferimento. |
|
||||||
NAT_LFS_PRI.O.M.MON.EMPL |
Numero di persone di sesso maschile di età compresa tra 25 e 74 anni occupate nel mese di riferimento. |
|
ALLEGATO IV
Qualità
La qualità del tasso di disoccupazione mensile complessivo è monitorata attraverso indicatori che misurano la volatilità e le revisioni, come precisato nel seguito.
Gli indicatori sono calcolati in base alle ultime 36 osservazioni mensili disponibili a partire da maggio 2022.
Tali indicatori sono aggiornati ogni tre anni dalla Commissione (Eurostat).
Volatilità
— |
Correlazione delle variazioni sul mese precedente, calcolata prima dell’arrotondamento, come coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson tra le serie di variazioni sul mese precedente e le stesse serie scalate di un mese (vale a dire, coefficiente di autocorrelazione del primo ordine). Tale indicatore dovrebbe mantenersi nell’intervallo [-0,30; 0,75]. |
— |
Frequenza di duplici inversioni di tendenza consistenti, calcolata come la proporzione delle osservazioni precedute da due inversioni di tendenza di segno opposto consecutive consistenti. Un’inversione di tendenza consistente si registra quando il tasso di disoccupazione mensile varia di 0,2 punti percentuali o più. Tale indicatore dovrebbe mantenersi inferiore al 5 %. |
Revisioni
— |
Frequenza di revisioni molto ampie dei livelli, calcolata come la proporzione delle osservazioni mensili dei livelli che sono riviste in misura superiore a 0,3 punti percentuali tra la prima stima e i dati riveduti pubblicati sei mesi dopo. Il «livello» corrisponde al valore del tasso mensile di disoccupazione in un dato mese di riferimento. Tale indicatore dovrebbe mantenersi inferiore al 10 %. |
— |
Frequenza di ampie revisioni delle variazioni sul mese precedente, calcolata come la proporzione delle osservazioni con variazioni sul mese precedente che sono rivedute di 0,2 punti percentuali o più tra la prima stima e i dati riveduti pubblicati sei mesi dopo. Tale indicatore dovrebbe mantenersi inferiore al 10 %. |