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Document 32020D1114
Council Implementing Decision (EU) 2020/1114 of 23 July 2020 approving amendments to the Rules of Procedure of Eurojust
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1114 del Consiglio del 23 luglio 2020 recante approvazione delle modifiche del regolamento interno di Eurojust
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1114 del Consiglio del 23 luglio 2020 recante approvazione delle modifiche del regolamento interno di Eurojust
ST/9347/2020/INIT
GU L 244 del 29.7.2020, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1114 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2020
recante approvazione delle modifiche del regolamento interno di Eurojust
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento interno di Eurojust (2), adottato il 20 dicembre 2019,
considerando quanto segue:
(1) |
Il collegio di Eurojust («collegio») può modificare il regolamento interno di Eurojust («regolamento interno») secondo la stessa procedura applicabile alla sua adozione, su proposta del comitato esecutivo o di un terzo dei membri del collegio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1727 e all’articolo 18 del regolamento interno. Tali modifiche del regolamento interno devono essere approvate dal Consiglio mediante atti di esecuzione. |
(2) |
Il 14 luglio 2020 alcuni progetti di modifica del regolamento interno sono stati approvati dal collegio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1727. |
(3) |
Le modifiche del regolamento interno dovrebbero essere approvate dal Consiglio. |
(4) |
La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e non partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione, che dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1727. |
(5) |
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione, che dà esecuzione al regolamento (UE) 2018/1727, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del regolamento interno di Eurojust allegate alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
ALLEGATO
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO DI EUROJUST
IL COLLEGIO DI EUROJUST,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 85,
visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (1), in seguito denominato «regolamento Eurojust», in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento interno di Eurojust (2) approvato dal Consiglio mediante la decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019 (3) e adottato dal collegio il 20 dicembre 2019, in seguito denominato «regolamento interno», in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 18,
considerando quanto segue:
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento Eurojust e all’articolo 18 del regolamento interno, il collegio può modificare il regolamento interno di Eurojust secondo la stessa procedura applicabile alla sua adozione, su proposta del comitato esecutivo o di un terzo dei membri del collegio. Ogni modifica è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del collegio. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo a maggioranza di due terzi, la decisione è adottata a maggioranza semplice durante la riunione successiva del collegio.
In risposta alla pandemia di COVID-19, gli Stati membri hanno adottato una serie di misure straordinarie di prevenzione e contenimento. Per via di tali misure, è stato molto difficile o impossibile per i membri del collegio essere fisicamente presenti alle riunioni del collegio che si sono tenute presso la sede di Eurojust o in altri luoghi alternativi. Questo, a sua volta, ha reso problematico raggiungere il quorum richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno nonché consentire al collegio di tenere riunioni formali e garantire il processo decisionale.
Al fine di garantire la continuità operativa istituzionale, si è rivelato necessario far sì che il regolamento interno consenta al collegio di tenere riunioni avvalendosi di mezzi tecnici quali la videoconferenza, allorché eventi o circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dei membri del collegio impediscano allo stesso di riunirsi in conformità delle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno,
DECIDE:
Articolo 1
Modifiche del regolamento interno
L’articolo 2 del regolamento interno è così modificato:
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è aggiunto un nuovo paragrafo 13: «Conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento interno, le riunioni del collegio per l’elezione del presidente possono essere organizzate avvalendosi di mezzi tecnici quali la videoconferenza. Tali mezzi tecnici consentono la votazione elettronica anonima da parte dei membri del collegio — a tutela della riservatezza — nonché la verifica della loro partecipazione a tale processo. Le altre disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis a dette riunioni.» |
L’articolo 3 del regolamento interno è così modificato:
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il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, all’elezione dei vicepresidenti si applica, mutatis mutandis, la procedura di elezione del presidente di cui all’articolo 2, paragrafi da 3 a 13, del presente regolamento interno.» |
L’articolo 5 del regolamento interno è così modificato:
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al paragrafo 2 è aggiunto il seguente secondo comma: «In caso di eventi o circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dei membri del collegio (forza maggiore) e allorché il collegio non possa riunirsi in conformità delle prescrizioni di cui al presente paragrafo del regolamento interno, il collegio può decidere, a norma dell’articolo 7 del presente regolamento interno, di organizzare le proprie riunioni avvalendosi di mezzi tecnici quali la videoconferenza. Una decisione del collegio determina la durata di tale misura. La decisione del collegio può essere rinnovata qualora persistano gli eventi o le circostanze eccezionali (forza maggiore). Tali riunioni del collegio possono essere organizzate purché i mezzi tecnici disponibili consentano l’identificazione dei membri del collegio e la loro partecipazione alle discussioni, garantendo la collegialità delle deliberazioni. A tali riunioni si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento interno.». |
Articolo 2
Entrata in vigore e pubblicazione
Tali modifiche del regolamento interno di Eurojust entrano in vigore il giorno dell’adozione.
Tali modifiche del regolamento interno sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.