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Document 32020R2084
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2084 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/2067 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/8768
GU L 423 del 15.12.2020, p. 23–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 423/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2084 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2020
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni de i gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 2, e l’articolo 15, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e la verifica dei dati a livello di attività rilevati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (2), nonché per sfruttare le sinergie, è opportuno includere nel quadro giuridico stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3) regole per la verifica delle comunicazioni concernenti il livello di attività annuale di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842. |
(2) |
Le norme armonizzate come la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra da utilizzare ai fini dell’accreditamento o di altre forme di riconoscimento, sono riesaminate periodicamente. È opportuno apportare una serie di modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per allinearlo alle modifiche apportate alle norme applicabili e rafforzare le prescrizioni relative alle procedure dei verificatori e al funzionamento del sistema di gestione del verificatore. |
(3) |
È importante chiarire che la presunzione di conformità di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 non esonera il verificatore dall’applicazione delle prescrizioni specifiche del programma di cui a tale regolamento e che la stessa presunzione non si applica a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 laddove è importante preservare gli obiettivi e i principi di cui all’allegato V della direttiva 2003/87/CE. |
(4) |
A norma del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il gestore di un impianto che chiede l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE è tenuto a includere le disposizioni di monitoraggio pertinenti in un piano della metodologia di monitoraggio. Pertanto, non occorre più prevedere la verifica degli elementi pertinenti per questo tipo di assegnazione a titolo gratuito nell’ambito di applicazione della verifica del piano di monitoraggio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. |
(5) |
Per garantire che la valutazione della verifica possa essere effettuata in modo efficiente e tempestivo, è opportuno modificare le regole relative all’accesso dell’autorità competente alla documentazione interna di verifica. |
(6) |
Per promuovere ulteriormente l’armonizzazione in seno all’Unione e migliorare l’efficacia del sistema di accreditamento, è importante apportare chiarimenti in merito all’ammissibilità dei verificatori che chiedono l’accreditamento a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. |
(7) |
Successivamente alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. In particolare, in tutto il testo, è stato omesso il numero del regolamento delegato (UE) 2019/331 che deve invece figurare. |
(8) |
Circostanze di forza maggiore che sfuggono al controllo del gestore o dell’operatore aereo possono impedire al verificatore di effettuare visite fisiche dei siti a norma dell’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. In questi casi è opportuno consentire ai verificatori di effettuare visite «virtuali» dei siti purché siano rispettate condizioni specifiche. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. |
(10) |
È opportuno che le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applichino alla verifica delle emissioni dei gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati relativi all’assegnazione per il quarto periodo di scambio. L’applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere posticipata al 1o gennaio 2021. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così modificato:
1) |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti, a norma dell’articolo 10 bis di tale direttiva.»; |
2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
3) |
L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Presunzione di conformità Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — quali definite all’articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ad eccezione degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 22, 27, paragrafo 1, 28, 31 e 32 del presente regolamento, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni.»; |
4) |
all’articolo 6, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Una comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o una comunicazione annuale concernente il livello di attività che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.»; |
5) |
l’articolo 7 è così modificato:
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6) |
l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
|
7) |
l’articolo 11, paragrafo 4, è così modificato:
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8) |
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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9) |
l’articolo 16, paragrafo 2, è così modificato:
|
10) |
l’articolo 17 è così modificato:
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11) |
all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di lacune nelle comunicazioni dei dati di riferimento, in quelle concernenti i dati relativi ai nuovi entranti o quelle annuali concernenti il livello di attività, il verificatore controlla che il piano della metodologia di monitoraggio preveda metodi per porre rimedio a tali lacune conformemente all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331, che tali metodi siano adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta. Qualora il piano della metodologia di monitoraggio non preveda un metodo applicabile alle lacune nei dati, il verificatore controlla che l’approccio utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti sia basato su prove ragionevoli e garantisce che i dati richiesti dall’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 non siano sottostimati né sovrastimati. |
12) |
all’articolo 21, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Al fine di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore ricorre anche ad una visita in sito per valutare i limiti dell’impianto e dei suoi sottoimpianti nonché la completezza dei flussi di fonti, delle fonti di emissioni e dei collegamenti tecnici. 5. Per verificare la comunicazione delle emissioni, la comunicazione dei dati di riferimento o quella dei dati relativi ai nuovi entranti o ancora la comunicazione annuale concernente il livello di attività dell’operatore, il verificatore decide, in base all’analisi dei rischi, se siano necessarie visite in ulteriori siti, anche quando parti significative delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo sono svolte in altri siti, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.»; |
13) |
l’articolo 22 è così modificato:
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14) |
all’articolo 23, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti e le comunicazioni annuali sul livello di attività, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del valore totale comunicato di quanto segue:»; |
15) |
all’articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Su richiesta, il verificatore consente all’autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica o a altre informazioni pertinenti per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa. L’autorità competente può fissare un termine entro il quale il verificatore deve fornire l’accesso a tale documentazione.»; |
16) |
l’articolo 27 è così modificato:
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17) |
all’articolo 29 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
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18) |
all’articolo 30, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
19) |
l’articolo 31 è così modificato:
|
20) |
l’articolo 32 è così modificato:
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21) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 34 bis Visite in loco virtuali 1. In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, qualora circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell’operatore aereo, impediscano al verificatore di effettuare una visita fisica in loco e qualora tali circostanze, dopo aver compiuto tutti gli sforzi ragionevoli, non possano essere superate, il verificatore può decidere, previa approvazione dell’autorità competente a norma del paragrafo 3 del presente articolo, di effettuare una visita in loco virtuale. Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti. Una visita fisica al sito dell’impianto o presso l’operatore aereo è effettuata senza indebito ritardo. La decisione di effettuare una visita in loco virtuale si basa sull’esito dell’analisi del rischio e una volta che le condizioni per effettuare una visita virtuale sono soddisfatte. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore o l’operatore aereo. 2. Il gestore o l’operatore aereo presenta all’autorità competente una richiesta affinché essa approvi la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale in loco. La domanda comprende i seguenti elementi:
3. Sulla base della domanda presentata dal gestore o dall’operatore aereo interessato, l’autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale in loco, prendendo in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 2. 4. In deroga al paragrafo 3, qualora un gran numero di impianti o operatori aerei sia interessato da analoghe circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell’operatore aereo e sia necessario intervenire immediatamente per motivi sanitari nazionali imposti dalla legge, l’autorità competente può autorizzare i verificatori a effettuare visite virtuali in loco senza la previa approvazione individuale di cui al paragrafo 3, a condizione che:
L’autorità competente, nella valutazione della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo in conformità della lettera b), esamina le informazioni fornite e informa l’organismo nazionale di accreditamento in merito all’esito della valutazione.»; |
22) |
all’articolo 37, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il verificatore esegua la verifica di comunicazioni dei dati di riferimento, comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o comunicazioni annuali sul livello di attività, la squadra di verifica comprende perlomeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici connessi alla raccolta, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita.»; |
23) |
all’articolo 38, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
|
24) |
l’articolo 41 è così modificato:
|
25) |
all’articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il verificatore tiene e gestisce registri, anche sulla competenza e sull’imparzialità del personale, atti a dimostrare l’osservanza del presente regolamento.»; |
26) |
l’articolo 43 è così modificato:
|
27) |
all’articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o del livello di attività annuale, il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore deve inoltre essere accreditato per il gruppo di attività n. 98 di cui all’allegato I.»; |
28) |
all’articolo 46, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi persona giuridica istituita a norma del diritto nazionale di uno Stato membro può presentare una domanda di accreditamento a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo.»; |
29) |
all’articolo 59, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
30) |
all’articolo 60, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
|
31) |
all’articolo 77, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
32) |
L’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così rettificato:
1) |
l’articolo 3 è così rettificato:
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2) |
l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, è modificato come segue:
|
3) |
all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, «…/…» è sostituito da «2019/331». |
4) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è così rettificato:
|
5) |
all’articolo 17, il paragrafo 3 è così rettificato:
|
6) |
all’articolo 17, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4. Qualora il CO2 trasferito sia sottratto a norma dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o l’N2O trasferito non sia contabilizzato a norma dell’articolo 50 di tale regolamento, e la misurazione del CO2 o del N2O trasferito avvenga sia nell’impianto cedente sia nell’impianto destinatario, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti siano riconducibili all’incertezza insita nei sistemi di misurazione e che nelle comunicazioni sulle emissioni di entrambi gli impianti sia stata utilizzata la media aritmetica corretta dei valori misurati.»; |
7) |
all’articolo 19, paragrafo 3, «…/…» è sostituito da «2019/331»; |
8) |
all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), «…/…» è sostituito da «2019/331»; |
9) |
all’articolo 27, il paragrafo 3 è così rettificato:
|
10) |
alla lettera e) dell’articolo 28, «…/…» è sostituito da «2019/331»; |
11) |
alla lettera c) dell’articolo 30, paragrafo 1, «…/…» è sostituito da «2019/331»; |
12) |
all’articolo 58, paragrafo 2, terzo comma, «…/…» è sostituito da «2019/331»; |
13) |
all’articolo 69, paragrafo 1, «…/…» è sostituito da «2019/331». |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
ALLEGATO
All’allegato II, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
«g) |
una procedura o un processo per garantire che il verificatore si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica svolte dalle persone assunte; |
h) |
processi atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, tra cui:
|