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Document 02004L0042-20101210
Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC
Consolidated text: Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE
Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE
2004L0042 — IT — 10.12.2010 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 (GU L 143, 30.4.2004, p.87) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008 |
L 311 |
1 |
21.11.2008 |
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L 345 |
68 |
23.12.2008 |
||
L 304 |
18 |
20.11.2010 |
DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ( 3 ), stabilisce i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti, compresi i composti organici volatili (in seguito denominati «COV»), da conseguire entro il 2010 nel quadro della strategia comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e l'ozono troposferico, ma non prevede valori limite per le emissioni di questi inquinanti da fonti specifiche. |
(2) |
Per rispettare i limiti nazionali di emissione di COV gli Stati membri devono agire su differenti categorie di fonti di tali emissioni. |
(3) |
La presente direttiva integra le misure adottate a livello nazionale per assicurare il rispetto dei limiti di emissione di COV. |
(4) |
In mancanza di disposizioni comunitarie, le legislazioni degli Stati membri che prevedono valori limite di COV per alcune categorie di prodotti possono differire. Tali divergenze, unitamente alla mancanza di una siffatta legislazione in alcuni Stati membri, potrebbero creare inutili ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza nell'ambito del mercato interno. |
(5) |
È pertanto necessario armonizzare le leggi e le disposizioni nazionali che, al fine di combattere la formazione di ozono troposferico, fissano valori limite per il contenuto di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva per garantire che non limitino la libera circolazione di tali prodotti. |
(6) |
Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire la riduzione delle emissioni di COV, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le emissioni di COV in uno Stato membro influenzano la qualità dell'aria negli altri Stati membri, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(7) |
Il contenuto di COV di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria determina emissioni significative di COV nell'atmosfera, che contribuiscono alla formazione a livello locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera. |
(8) |
Il contenuto di COV di talune pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria dovrebbe essere ridotto, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, tenendo conto delle condizioni climatiche. |
(9) |
Per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente è necessario stabilire e rispettare un contenuto massimo di COV per i prodotti contemplati dalla presente direttiva. |
(10) |
È opportuno prevedere misure transitorie per i prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni della presente direttiva. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rilasciare licenze individuali per la vendita e l'acquisto a fini specifici di quantità strettamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di solventi stabiliti dalla presente direttiva. |
(12) |
La presente direttiva integra le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici. |
(13) |
La protezione della salute dei consumatori e/o dei lavoratori e la protezione dell'ambiente di lavoro non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, pertanto, quest'ultima non dovrebbe influire sulle misure adottate a tal fine dagli Stati membri. |
(14) |
È necessario monitorare il contenuto massimo di COV per stabilire se le concentrazioni di COV riscontrate in ciascuna categoria di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria previste dalla presente direttiva rientrano nei limiti consentiti. |
(15) |
Dato che il contenuto di COV dei prodotti utilizzati per taluni lavori di carrozzeria è ora regolamentato dalla presente direttiva, occorrerebbe pertanto modificare la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ( 4 ). |
(16) |
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter mantenere o introdurre misure nazionali per il controllo delle emissioni derivanti da attività di carrozzeria di veicoli riguardanti il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 5 ), o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione. |
(17) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti venduti per uso esclusivo in stabilimenti autorizzati ai sensi della direttiva 1999/13/CE in cui le misure di riduzione delle emissioni prevedono mezzi alternativi per raggiungere livelli almeno equivalenti di riduzione delle emissioni di COV. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(19) |
Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva. |
(20) |
Dovrebbe essere effettuata una revisione per ridurre il contenuto di COV di prodotti che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva ed eventualmente per ridurre ulteriormente i valori limite di COV già previsti. |
(21) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente direttiva mira a limitare il contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria allo scopo di prevenire o ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, la presente direttiva armonizza le specifiche tecniche di talune pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria.
3. La presente direttiva si applica ai prodotti di cui all'allegato I.
4. La presente direttiva non pregiudica né altera le misure, compresi gli obblighi in materia di etichettatura, adottate a livello comunitario o nazionale per proteggere la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. |
«autorità competente» , la o le autorità o gli organismi responsabili, in base alle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva; |
2. |
«sostanze» , qualsiasi elemento chimico e i suoi composti, quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa; |
3. |
►M2 «miscela» ◄ , qualsiasi miscela o soluzione composta di due o più sostanze; |
4. |
«composto organico» , qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto od un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; |
5. |
«composto organico volatile (COV)» , qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa; |
6. |
«contenuto di COV» , la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non è considerata parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che in fase di essiccamento reagisce chimicamente formando parte del rivestimento; |
7. |
«solvente organico» , qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; |
8. |
«rivestimento» , qualsiasi ►M2 miscela ◄ , compresi tutti i solventi organici o i ►M2 miscela ◄ contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale su una determinata superficie; |
9. |
«pellicola» , uno strato continuo risultante dall'applicazione su un supporto di uno o più rivestimenti; |
10. |
«rivestimenti a base acquosa (BA)» , i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua; |
11. |
«rivestimenti a base solvente (BS)» , i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici; |
12. |
«immissione sul mercato» , la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio doganale comunitario viene considerata come immissione sul mercato ai sensi della presente direttiva. |
Articolo 3
Requisiti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all'allegato I siano immessi sul mercato nel loro territorio a partire dalle date stabilite nell'allegato II solo se hanno un contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato II e se sono conformi all'articolo 4.
Per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II, si impiegano i metodi analitici di cui all'allegato III.
Per i prodotti di cui all'allegato I a cui devono essere aggiunti solventi o altri componenti contenenti solventi affinché siano pronti all'uso, i valori limite di cui all'allegato II si applicano al contenuto di COV del prodotto pronto all'uso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività contemplata dalla direttiva 1999/13/CE e svolta in un impianto registrato o autorizzato a norma degli articoli 3 e 4 di detta direttiva.
3. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d'epoca designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e culturale, gli Stati membri possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all'acquisto in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di COV stabiliti nell'allegato II.
4. I prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva che risultano essere stati prodotti anteriormente alle date stabilite nell'allegato II e che non soddisfano i requisiti del paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore del requisito che si applica al prodotto in questione.
Articolo 4
Etichettatura
Gli Stati membri provvedono affinché al momento dell'immissione sul mercato i prodotti di cui all'allegato I siano muniti di un'etichetta. L'etichetta indica:
a) la sottocategoria del prodotto e il pertinente valore limite di COV espresso in g/l di cui all'allegato II;
b) il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto pronto all'uso.
Articolo 5
Autorità competente
Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva e ne informano la Commissione entro 30 aprile 2005.
Articolo 6
Monitoraggio
Gli Stati membri stabiliscono un programma di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 7
Comunicazione dei dati
Gli Stati membri comunicano i risultati del programma di monitoraggio, al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, e le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. Le due prime relazioni sono trasmesse alla Commissione 18 mesi dopo le date entro le quali occorre conformarsi ai valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II; successivamente una relazione è trasmessa ogni cinque anni. La Commissione elabora preventivamente un formato comune per la trasmissione dei dati del monitoraggio secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. I dati sono trasmessi con frequenza annuale alla Commissione su sua richiesta.
Articolo 8
Libera circolazione
Gli Stati membri non possono, a motivo del fatto che sono trattati nella presente direttiva, vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva i quali, pronti all'uso, sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 9
Revisione
La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio:
1. entro il 2008, una relazione basata sui risultati della revisione di cui all'articolo 10 della direttiva 2001/81/CE. Tale relazione esamina:
a) il margine d'intervento e il potenziale per riduzioni del contenuto di COV nei prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, compresi gli aerosol per pitture e vernici;
b) l'eventuale introduzione di una ulteriore riduzione del contenuto di COV (fase II) per i prodotti per carrozzeria;
c) gli eventuali nuovi elementi relativi all'impatto socio-economico dell'attuazione della fase II per quanto riguarda pitture e vernici.
2. Entro 30 mesi dalla data di applicazione dei valori limite di contenuto di COV di cui all'allegato II, fase II, una relazione che tenga conto, in particolare, delle relazioni di cui all'articolo 7 e di tutti gli sviluppi tecnologici nella fabbricazione di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria. Tale relazione esamina il margine d'intervento e il potenziale per un'ulteriore riduzione del contenuto di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva, compresa l'eventuale distinzione tra pitture usate per interni e per esterni delle sottocategorie d) e e) dell'allegato I, punto 1.1 e dell'allegato II, sezione A.
Ove opportuno, le relazioni sono corredate di proposte di modifica della presente direttiva.
Articolo 10
Sanzioni
Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro 30 ottobre 2005 e le comunicano tempestivamente ogni successiva modifica.
Articolo 11
Adeguamento al progresso tecnico
La Commissione adegua l’allegato III al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 13
Modifica della direttiva 1999/13/CE
1. La direttiva 1999/13/CE è così modificata:
all'allegato I, nella sezione «Finitura di veicoli», è soppresso il seguente trattino:
«— il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione, o».
2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o inserire misure nazionali per il controllo delle emissioni dovute ad attività di finitura di veicoli soppresse dall'ambito di applicazione della direttiva 1999/13/CE.
Articolo 14
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.
Articolo 15
Entrata in vigore della direttiva
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. |
Ai fini della presente direttiva per pitture e vernici si intendono i prodotti appartenenti alle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse.
|
2. |
Ai fini della presente direttiva, per prodotti per carrozzeria si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie di seguito elencate. Essi sono usati per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.
|
ALLEGATO II
A. CONTENUTO MASSIMO DI COV DELLE PITTURE E VERNICI
Sottocategoria |
Tipo |
Fase I (g/l (1)) (dal 1.1.2007) |
Fase II (g/l (1)) (dal 1.1.2010) |
|
a |
Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25@60°) |
BA |
75 |
30 |
BS |
400 |
30 |
||
b |
Pitture lucide per pareti e soffitti interni (gloss > 25@60°) |
BA |
150 |
100 |
BS |
400 |
100 |
||
c |
Pitture per pareti esterne di supporto minerale |
BA |
75 |
40 |
BS |
450 |
430 |
||
d |
Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo |
BA |
150 |
130 |
BS |
400 |
300 |
||
e |
Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi |
BA |
150 |
130 |
BS |
500 |
400 |
||
f |
Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni) |
BA |
150 |
130 |
BS |
700 |
700 |
||
g |
Primer |
BA |
50 |
30 |
BS |
450 |
350 |
||
h |
Primer fissativi |
BA |
50 |
30 |
BS |
750 |
750 |
||
i |
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni |
BA |
140 |
140 |
BS |
600 |
500 |
||
j |
Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti) |
BA |
140 |
140 |
BS |
550 |
500 |
||
k |
Pitture multicolori |
BA |
150 |
100 |
BS |
400 |
100 |
||
l |
Pitture con effetti decorativi |
BA |
300 |
200 |
BS |
500 |
200 |
||
(1) g/l di prodotto pronto all'uso. |
B. CONTENUTO MASSIMO DI COV DEI PRODOTTI PER CARROZZERIA
Sottocategoria |
Rivestimenti |
COV g/l (1) (1.1.2007) |
|
a |
Preparazione e pulizia |
Prodotti preparatori |
850 |
Predetergente |
200 |
||
b |
Stucchi/mastici |
Tutti i tipi |
250 |
c |
Primer |
Fondo (surfacer) e primer universali (metallici) |
540 |
Wash primer |
780 |
||
d |
Finiture |
Tutti i tipi |
420 |
e |
Finiture speciali |
Tutti i tipi |
840 |
(1) g/l di prodotto pronto all'uso. Fatta salva la sottocategoria a) qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all'uso dovrebbe essere detratto. |
ALLEGATO III
METODI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di COV inferiore al 15 % della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:
Parametro |
Unità |
Prova |
|
Metodo |
Data di pubblicazione |
||
Contenuto di COV |
g/l |
ISO 11890-2 |
2006 |
Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di COV pari o superiore al 15 % della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:
Parametro |
Unità |
Prova |
|
Metodo |
Data di pubblicazione |
||
Contenuto di COV |
g/l |
ISO 11890-1 |
2007 |
Contenuto di COV |
g/l |
ISO 11890-2 |
2006 |
Metodo consentito per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi:
Parametro |
Unità |
Prova |
|
Metodo |
Data di pubblicazione |
||
Contenuto di COV |
g/l |
ASTMD 2369 |
2003 |
( 1 ) GU C 220 del 16.9.2003, pag. 43.
( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 7 gennaio 2004 (GU C 79 E del 30.3.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
( 3 ) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.
( 4 ) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
( 5 ) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).
( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.