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Document 32011D0214
2011/214/EU: Commission Decision of 1 April 2011 amending Annexes II to IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (notified under document C(2011) 2068) Text with EEA relevance
2011/214/UE: Decisione della Commissione, del 1 °aprile 2011 , che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [notificata con il numero C(2011) 2068] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/214/UE: Decisione della Commissione, del 1 °aprile 2011 , che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [notificata con il numero C(2011) 2068] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 90 del 6.4.2011, p. 27–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
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6.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2011
che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
[notificata con il numero C(2011) 2068]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/214/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intra-Unione di tali merci. I capitoli II, III e IV dell’allegato stabiliscono le condizioni applicabili agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti, i programmi di controllo sanitario delle malattie e i criteri per la sospensione o la revoca del riconoscimento di uno stabilimento, che includono gli esami per accertare la presenza di taluni microorganismi, quali Salmonella e Mycoplasma, da effettuare negli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi all’interno dell’Unione. |
(2) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione delle condizioni agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti di cui all’allegato II, capitolo II, della direttiva 2009/158/CE dimostra che è opportuno adattare tali condizioni alle attuali pratiche nell’industria, in particolare per quanto riguarda il comportamento delle diverse specie di pollame nella deposizione delle uova. |
(3) |
Inoltre è opportuno modificare i capitoli III e IV dell’allegato II della direttiva 2009/158/CE per tenere conto dei progressi scientifici nelle tecniche diagnostiche per il Mycoplasma, in linea con il capitolo 2.3.5 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, e delle modifiche della nomenclatura della salmonella secondo il centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità per il riferimento e la ricerca della salmonella nello schema White-Kauffmann-Le Minor per le formule antigeniche dei sierotipi della salmonella del 2007 e in linea con il capitolo 2.3.11 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie. |
(4) |
L’allegato III della direttiva 2009/158/CE stabilisce i requisiti per le vaccinazioni del pollame. È opportuno modificare tale allegato in modo da includere le condizioni specifiche per la vaccinazione contro la salmonella. |
(5) |
Occorre inoltre modificare taluni riferimenti riguardanti la vaccinazione contro l’influenza aviaria nei modelli dei certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2) stabilisce le norme per garantire l’adozione di misure appropriate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici. Gli allevamenti di origine di alcune specie di cui all’allegato I di detto regolamento devono essere sottoposti ad esami per individuare taluni zoonosi e agenti zoonotici prima della spedizione di animali vivi o uova da cova dall’azienda alimentare d’origine. La data e i risultati degli esami vanno inclusi nei relativi certificati veterinari previsti dalla legislazione dell’Unione, tra cui la direttiva 2009/158/CE. |
(7) |
L’allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli dei certificati veterinari per il commercio intra-Unione di pollame e uova da cova. |
(8) |
Secondo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di Salmonella enteritidis e di Salmonella typhimurium nei tacchini (3) le prescrizioni relative agli esami vanno applicate anche agli allevamenti di tacchini a partire dal 1o gennaio 2010, quindi i relativi certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE devono essere modificati di conseguenza. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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3) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV CERTIFICATI VETERINARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE (Modelli 1-6) MODELLO 1
MODELLO 2
MODELLO 3
MODELLO 4
MODELLO 5
MODELLO 6
|
(1) Con Salmonella pullorum si intende Salmonella enterica, subspecie enterica serovar gallinarum variante biochimica (biovar) pullorum.
(2) Con Salmonella gallinarum si intende Salmonella enterica, subspecie enterica serovar gallinarum variante biochimica (biovar) gallinarum.
(3) Con Salmonella arizonae si intende Salmonella enterica subspecie arizonae sierogruppo K (O18) arizonae.
(4) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.
(5) Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile di Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum.
(6) Si noti che è utile per la diagnosi anche l’isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l’agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.
(7) La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MRSV) utilizzato per la sorveglianza della Salmonella spp. zoonotica nell’Unione.
(8) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all’infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.