Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016M039

Azione esterna dell’UE

Azione esterna dell’UE

 

SINTESI DI:

Trattato sull’Unione europea (TUE), articoli da 21 a 46 — Azione esterna e politica estera e di sicurezza comune nell’UE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), articoli da 205 a 222 — Azione esterna dell’UE

QUAL È L’OBIETTIVO DI QUESTI ARTICOLI INCLUSI NEI TRATTATI?

Essi sono volti a fornire all’UE gli strumenti necessari per fornire assistenza, cooperare e sviluppare relazioni e partenariati con paesi extra-UE, anche attraverso accordi internazionali, nonché con organizzazioni internazionali, regionali o globali, nel perseguimento degli obiettivi di azione esterna dell’UE di cui all’articolo 21 del TUE.

PUNTI CHIAVE

L’articolo 21 del TUE stabilisce i principi su cui si basa l’azione esterna dell’UE e i suoi obiettivi che comprendono:

  • salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
  • consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale;
  • preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale.

L’articolo 21 richiede inoltre che l’UE assicuri la coerenza tra l’azione esterna dell’UE e le altre politiche. L’azione esterna dell’UE copre sei settori:

1. Politica estera e di sicurezza comune (compresa la politica di sicurezza e di difesa comune) — Articoli da 23 a 46 del TUE

2. Cooperazione allo sviluppo — articoli da 208 a 211 del TFUE

  • L’obiettivo a lungo termine della cooperazione allo sviluppo dell’UE è quello eradicare la povertà nel mondo, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

3. Aiuto umanitario — articolo 214 del TFUE

  • Le azioni di aiuto umanitario dell’UE sono studiate per fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi extra-UE che sono vittime di catastrofi naturali o provocate dall’uomo.

4. Assistenza — Articoli 212 e 213 del TFUE

  • L’UE può fornire assistenza, compresa l’assistenza finanziaria, a paesi extra-UE diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni devono essere coerenti con la politica di sviluppo dell’UE.

5. Commercio — Articoli da 205 a 207 del TFUE

  • La politica commerciale comune dell’UE è di competenza esclusiva dell’UE.
  • Il Parlamento europeo è colegislatore con il Consiglio sulle questioni commerciali.
  • L’unione doganale dell’UE deve contribuire a:
    • lo sviluppo armonioso del commercio mondiale;
    • la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti; e
    • l’abbassamento delle barriere doganali e di altre barriere.

6. Clausola di solidarietà — Articolo 222 del TFUE

La clausola di solidarietà fornisce la base per accordi che consentono all’UE e ai paesi dell’UE di agire congiuntamente e di utilizzare gli strumenti a loro disposizione:

  • per prevenire la minaccia terroristica sul territorio di un paese dell’UE;
  • per proteggere un paese dell’UE da qualsiasi attacco terroristico e assisterlo in tale evento;
  • per fornire assistenza a un altro paese dell’UE vittima di una ctastrofe naturale o provocata dall’uomo.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 1 – Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione, articolo 21 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 28).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 1 – Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione - articolo 22 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 29).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 23 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 30).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 24 (ex articolo 11 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 30).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 25 (ex articolo 12 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 31).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 26 (ex articolo 13 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 31).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 27 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 32).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 28 (ex articolo 14 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 32).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 30 (ex articolo 22 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 31 (ex articolo 23 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 32 (ex articolo 16 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 34).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 33 (ex articolo 18 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 34).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 34 (ex articolo 19 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 35).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 35 (ex articolo 20 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 35).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 36 (ex articolo 21 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 35).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 37 (ex articolo 24 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 36).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 38 (ex articolo 25 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 36).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 39 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 36).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 40 (ex articolo 47 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 37).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 41 (ex articolo 28 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 37).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comun – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 2: Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune, articolo 42 (ex articolo 17 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 38).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 2: Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune, articolo 43 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 39).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 2: Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune, articolo 44 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 39).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 2: Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune, articolo 45 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 40).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2 – Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 2: Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune, articolo 46 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 40).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo I – Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione – Articolo 205 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 139).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo II – Politica commerciale comune – articolo 206 (ex articolo 131 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 139).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo II – Politica commerciale comune – Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 140).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario – Capo 1 – Cooperazione allo sviluppo – articolo 208 (ex articolo 177 del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 141).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario – Capo 1 – Cooperazione allo sviluppo – articolo 209 (ex articolo 179 del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 141).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario – Capo 1 – Cooperazione allo sviluppo – articolo 210 (ex articolo 180 del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 142).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario – Capo 1 – Cooperazione allo sviluppo – articolo 211 (ex articolo 181 del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 142).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario – Capo 2 – Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi – articolo 212 (ex articolo 181 a del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 142).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta: Azione esterna dell’Unione – Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario – Capo 2 – Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi – articolo 213 (ex articolo 181 bis del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 143).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario – Capo 3 – Aiuto umanitario – articolo 214 (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 143).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo IV – Misure restrittive – articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo V – Accordi internazionali – articolo 216 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo V – Accordi internazionali – articolo 217 (ex articolo 310 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo V – Accordi internazionali – articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo V – Accordi internazionali – articolo 219 (ex articolo 111, par. 1, 2, 3 e 5 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 146).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo VI: Relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell’Unione – articolo 220 (ex articoli da 302 a 304 del TCE) (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 147).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo VI: Relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell’Unione – articolo 221 (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 147).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte quinta – Azione esterna dell’Unione – Titolo VII – Clausola di solidarietà – articolo 222 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 148).

DOCUMENTI CORRELATI

Versioni consolidate del trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 06.07.2018

In alto
  翻译: