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Document 21979A1113(01)

Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

 

SINTESI DI:

Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Decisione 81/462/CEE relativa alla conclusione della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

PUNTI CHIAVE

Si definisce inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza il rilascio, diretto o indiretto dovuto all’attività umana, di sostanze nell’aria che hanno effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente in un altro paese e per il quale il contributo delle fonti di emissione o dei gruppi di fonti non può essere distinto.

Nell’ambito della convenzione sono stati sviluppati, in totale, otto diversi protocolli.

  • Il protocollo del 1984 relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (Protocollo EMEP): uno strumento per la condivisione internazionale dei costi di un programma di monitoraggio che costituisce la spina dorsale dell’analisi e della valutazione dell’inquinamento atmosferico europeo alla luce degli accordi sulla riduzione delle emissioni.
  • Il protocollo del 1985 relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri (Protocollo di Helsinki) di almeno il 30 % rispetto ai livelli del 1980;
  • Il protocollo del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto (NOx) o ai loro flussi transfrontalieri (protocollo di Sofia): una prima fase prevede il congelamento delle emissioni di NOx o dei loro flussi transfrontalieri ai livelli del 1987; una seconda fase prevede l’applicazione di un approccio basato sugli effetti, per ridurre ulteriormente le emissioni di composti azotati, compresa l’ammoniaca (NH3), e di composti organici volatili (COV), in considerazione del loro contributo all’inquinamento fotochimico, all’acidificazione e all’eutrofizzazione e al loro effetti sulla salute umana, sull’ambiente e sui materiali, affrontando tutte le fonti di emissione significative.
  • Il protocollo del 1991 sul controllo delle emissioni di COV o dei loro flussi transfrontalieri: questi composti sono responsabili della formazione dell’ozono troposferico e le parti contraenti devono optare per uno dei tre obiettivi di riduzione delle emissioni, da raggiungere entro il 1999:
    • una riduzione del 30% dei COV, usando come base un anno tra il 1984 e il 1990;
    • una riduzione del 30% delle emissioni di COV all’interno dell’area di gestione dell’ozono troposferico specificata nell’allegato I del protocollo e garantendo che le emissioni nazionali totali non superino i livelli del 1988; o
    • se le emissioni nel 1988 non hanno superato determinati livelli specificati, le parti contraenti possono optare per una stabilizzazione a quel livello di emissione.
  • Il protocollo del 1994 relativo a una nuova riduzione delle emissioni di zolfo (Protocollo di Oslo): questo protocollo si basa sul protocollo di Helsinki del 1985 e fissa limiti di emissione fino al 2010 e oltre. Le parti sono tenute ad adottare le misure più efficaci per la riduzione delle emissioni di zolfo, che comprendono:
    • aumentare l’efficienza energetica;
    • utilizzare energie rinnovabili;
    • ridurre il contenuto di zolfo nei carburanti; e
    • applicare le migliori tecnologie di controllo disponibili (BAT). Il protocollo incoraggia inoltre ad applicare strumenti economici per l’adozione di approcci economicamente efficaci alla riduzione delle emissioni di zolfo.
  • Il protocollo del 1998 sui metalli pesanti (Protocollo di Aarhus): si concentra su tre metalli, il cadmio, il piombo e il mercurio. Le parti contraenti dovranno ridurre le loro emissioni al di sotto dei livelli raggiunti nel 1990 (o in un anno alternativo tra il 1985 e il 1995). Il protocollo mira a ridurre le emissioni da fonti industriali, processi di combustione e incenerimento dei rifiuti. Stabilisce valori limite rigorosi per le emissioni da fonti fisse e suggerisce le migliori tecniche disponibili per queste fonti, come filtri speciali o depuratori per fonti di combustione o processi privi di mercurio. Il protocollo richiede alle parti contraenti eliminare progressivamente la benzina contenente piombo. Introduce inoltre misure per ridurre le emissioni di metalli pesanti da altri prodotti, ad esempio il mercurio nelle batterie, e propone l’introduzione di misure di gestione per altri prodotti contenenti mercurio, quali i componenti elettrici, i dispositivi di misurazione, le lampade fluorescenti, l’amalgama dentale, i pesticidi e le vernici. Il protocollo è stato modificato nel 2012 per introdurre valori limite di emissione (ELV) più stringenti per le emissioni di particolato e di cadmio, piombo e mercurio applicabili per talune combustioni e altre fonti di emissioni industriali che li rilasciano nell’atmosfera. Le categorie di sorgenti di emissioni per i tre metalli pesanti sono state estese anche alla produzione di leghe di silicio e ferromanganese, allargando così l’ambito delle attività industriali per le quali sono stabiliti limiti di emissione.
  • Il protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti, il cui obiettivo finale è quello di eliminare eventuali scarichi, emissioni e perdite di tali inquinanti. Il protocollo vieta la produzione e l’uso di alcuni prodotti in via definitiva, mentre per altri l’eliminazione era prevista per una fase successiva. Comprende disposizioni per il trattamento dei rifiuti di prodotti vietati e obbliga le parti contraenti a ridurre le loro emissioni di diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici ed esaclorobenzene (HCB) al di sotto dei loro livelli del 1990 (o di un anno alternativo tra il 1985 e il 1995). Per l’incenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi e sanitari stabilisce valori limite specifici. Inizialmente si concentrava su un elenco di 16 sostanze che erano state selezionate in base a criteri di rischio concordati. Le sostanze includevano undici pesticidi, due prodotti chimici industriali e tre sottoprodotti/contaminanti. Il protocollo è stato modificato nel 2009 per includere 7 nuove sostanze: esaclorobutadiene, ottabromodifeniletere, pentaclorobenzene, pentabromodifeniletere, perfluorottano sulfonato, naftaleni policlorurati e paraffine clorurate a catena corta. Le parti contraenti hanno rivisto gli obblighi per i composti DDT, eptaclor, HCB e PCB, nonché per gli ELV derivanti dall’incenerimento dei rifiuti. Per facilitare la ratifica del protocollo da parte dei paesi con economie in transizione, le parti contraenti hanno introdotto flessibilità per questi paesi per quanto riguarda i tempi per l’applicazione degli ELV e delle BAT.
  • Il protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (Protocollo di Göteborg): fissa limiti nazionali di emissione dal 2010 al 2020 per 4 inquinanti: anidride solforosa (SO2), NOx, COV e NH3. Stabilisce inoltre valori limite rigorosi per fonti di emissioni specifiche (ad esempio impianti di combustione, produzione di elettricità, pulitura a secco, automobili e camion) e richiede che siano utilizzate le BAT per mantenere basse le emissioni. Anche le emissioni di COV da prodotti quali vernici o aerosol devono essere ridotte e gli agricoltori sono obbligati ad adottare misure specifiche per controllare le emissioni di NH3. Il protocollo è stato modificato nel 2012 per includere impegni nazionali sulla riduzione delle emissioni da raggiungere entro il 2020 e oltre [tali emendamenti sono stati ratificati dall’Unione nella decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio]. Molti degli allegati tecnici del protocollo sono stati rivisti con serie aggiornate di ELV sia per le principali fonti fisse che per le fonti mobili. Il protocollo rivisto è il primo accordo vincolante che include impegni per la riduzione delle emissioni di particolato fine. Il protocollo modificato include anche specificatamente l’inquinante climatico di breve durata (fuliggine) come componente di una materia particolare. La riduzione del particolato (che comprende la fuliggine) attraverso l’attuazione del protocollo ridurrà l’inquinamento atmosferico, favorendo nel contempo i benefici collaterali del clima.

Cooperazione politica

La convenzione prevede che le parti contraenti elaborino ed attuino politiche e strategie appropriate, in particolare dei sistemi di gestione della qualità dell’aria.

Le parti contraenti si riuniscono regolarmente (almeno una volta all’anno) per valutare i progressi compiuti e consultarsi sui settori oggetto della convenzione.

Cooperazione scientifica

Le parti realizzano attività concertate di ricerca e di sviluppo, in particolare per ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici, per sorvegliare e misurare i tassi di emissione e le concentrazioni in questione, nonché per studiarne gli effetti sulla salute e l’ambiente.

Scambio di informazioni

Le parti contraenti della convenzione si scambiano informazioni riguardanti, in particolare:

  • le emissioni dei principali inquinanti atmosferici (a cominciare dall’SO2) e i loro effetti;
  • gli elementi in grado di indurre degli importanti cambiamenti sul piano dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in particolare le politiche nazionali e lo sviluppo industriale);
  • le tecnologie di controllo per ridurre l’inquinamento atmosferico;
  • le politiche e le strategie nazionali per combattere i principali inquinanti.

Cooperazione sul monitoraggio dell’inquinamento

  • Le parti partecipano al programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP). Tale programma, disciplinato da un protocollo separato (il protocollo EMEP), mira a fornire alle parti contraenti della convenzione:
    • informazioni scientifiche in materia di sorveglianza dell’atmosfera, elaborazione di modelli informatici;
    • valutazione delle emissioni;
    • elaborazione di proiezioni.
  • Al fine del successo di tale cooperazione, la convenzione prevede di:
    • estendere il programma, inizialmente incentrato sulla sorveglianza dell’SO2 e delle sostanze apparentate, agli altri principali inquinanti atmosferici;
    • sorvegliare la composizione dei comparti ambientali che potrebbero essere contaminati da tali inquinanti (acqua, suolo e vegetazione) e gli effetti sulla salute e l’ambiente;
    • fornire dati meteorologici e altri dati scientifici relativi ai fenomeni che si manifestano nel corso del trasporto;
    • avvalersi, ove possibile, di tecniche di monitoraggio e di modelli comparabili o standardizzati;
    • incorporare l’EMEP nei programmi nazionali e internazionali pertinenti;
    • scambiarsi regolarmente i dati raccolti nel corso dell’attività di sorveglianza.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 16 marzo 1983, novanta giorni dopo la data di deposito del 24o strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

CONTESTO

  • La convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza stabilisce un sistema che permette ai governi di collaborare con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dall’inquinamento atmosferico che può danneggiare diversi paesi. La convenzione è stata firmata a Ginevra nel 1979, nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite (UNECE) ed è entrata in vigore nel 1983.
  • Per ulteriori informazioni consultare Politica ambientale (UNECE).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza — Risoluzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 13).

Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell’11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa all’accettazione, a nome dell’Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 248 del 27.9.2017, pag. 3).

Decisione (UE) 2016/768 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all’accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti (GU L 127 del 18.5.2016, pag. 8).

Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all’accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (GU L 127 del 18.5.2016, pag. 21).

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Modifiche successiva alla direttiva 2010/75/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37).

Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1).

Protocollo alla convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 179, del 17.7.2003, pag. 3).

Decisione 2001/379/CE del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti (GU L 134 del 17.5.2001, pag. 40).

Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti (GU L 134 del 17.5.2001, pag. 41).

Decisione 98/686/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del protocollo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 relativo ad una nuova riduzione delle emissioni di zolfo (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 34).

Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo all’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 35).

Decisione 93/361/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1993, concernente l’adesione della Comunità al protocollo della convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri (GU L 149 del 21.6.1993, pag. 14).

Protocollo alla convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri (GU L 149 del 21.6.1993, pag. 16).

Decisione 86/277/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la conclusione del protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 1).

Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 2).

Ultimo aggiornamento: 08.09.2020

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