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Document 32007R1445

Le parità di potere d’acquisto

Le parità di potere d’acquisto

Le parità di potere di acquisto (PPA) sono un modo per misurare le differenze di prezzo tra i vari paesi. L’Unione europea (UE) ha concordato norme comuni per il loro calcolo all’interno degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Tali norme sono volte a migliorare la qualità e la comparabilità dei dati raccolti e calcolati.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

SINTESI

Le parità di potere di acquisto (PPA) sono un modo per misurare le differenze di prezzo tra i vari paesi. L’Unione europea (UE) ha concordato norme comuni per il loro calcolo all’interno degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Tali norme sono volte a migliorare la qualità e la comparabilità dei dati raccolti e calcolati.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme comuni per l’elaborazione, la produzione e il calcolo delle PPA e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti.

PUNTI CHIAVE

Ruoli e responsabilità

  • Eurostat calcola le PPA ogni anno civile. I suoi compiti principali sono:
    • coordinare la fornitura delle informazioni di base;
    • raccogliere informazioni dai paesi dell’UE per il calcolo delle PPA;
    • calcolare e pubblicare le PPA;
    • sviluppare e divulgare la metodologia, in consultazione con i paesi dell’UE.
  • I paesi dell’UE devono:
    • seguire la procedura per la raccolta delle informazioni di base come previsto dal regolamento;
    • certificare i risultati delle indagini di cui sono responsabili, una volta completata la convalida delle informazioni;
    • approvare la metodologia di raccolta delle informazioni e verificare l’attendibilità delle informazioni fornite da Eurostat.

Controllo della qualità

  • Ogni paese deve tenere un registro delle modalità di attuazione del presente regolamento. L’elaborazione delle sue PPA deve essere valutato almeno una volta ogni sei anni.

Risultati pubblicati

  • I risultati sono pubblicati da Eurostat non oltre tre anni dopo la fine dell’anno di riferimento. Devono includere almeno i seguenti elementi:
    • PPA a livello di prodotto interno lordo (PIL);
    • PPA per la spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali;
    • indici del livello dei prezzi in rapporto alla media UE;
    • PIL, spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali, nonché i corrispondenti dati pro capite in standard di potere d’acquisto.

Uso delle PPA

Le PPA sono usate per calcolare:

Sovvenzioni disponibili

  • Poiché le PPA sono fondamentalmente statistiche internazionali e hanno solo un ambito nazionale limitato, Eurostat fornisce un contributo finanziario che copre fino al 70% delle spese sostenute da quei paesi dell’UE che sono ammissibili in base alle norme in materia di sovvenzioni [regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002, il regolamento finanziario dell’UE].

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 9 gennaio 2008.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Parità di potere d’acquisto (PPA): indicatori di differenze di livello dei prezzi tra i vari paesi. Esse forniscono un confronto diretto di quante unità di valuta sono necessarie per l’acquisto di una determinata quantità di merci o servizi in paesi diversi.

Spesa finale per i consumi delle famiglie: le spese sostenute dalle famiglie residenti per il consumo di beni o servizi.

Consumi effettivi individuali: il valore totale delle singole spese per i consumi delle famiglie, delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e delle amministrazioni pubbliche. Una misura dei singoli beni e servizi che le famiglie effettivamente consumano rispetto a quello che effettivamente acquistano.

Indici del livello dei prezzi: i rapporti delle PPA rispetto ai tassi di cambio. Essi forniscono una misura delle differenze nei livelli di prezzo tra i vari paesi, indicando il numero di unità monetaria comune necessaria per acquistare lo stesso volume del livello di aggregazione o categoria analitica di ciascun paese.

Standard di potere d’acquisto: l’unità monetaria comune fittizia di riferimento utilizzata per esprimere il volume degli aggregati economici (consumi aggregati, investimenti aggregati) adeguati alle differenze delle livello dei prezzi utilizzando le PPA, consentendo la comparabilità dei risultati.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 1445/2007

9.1.2008

-

GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1-24

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 193/2011

21.3.2011

-

GU L 56 del 1.3.2011, pag. 1-2

Regolamento (UE) n. 2015/1163

5.8.2015

-

GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6-27

Ultimo aggiornamento: 13.08.2015

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