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Document 32008R0734
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili dalla pesca di fondo in alto mare
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili dalla pesca di fondo in alto mare
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 734/2008: protezione degli ecosistemi marini vulnerabili
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Stabilisce le regole per i pescherecci registrati nei paesi dell’Unione europea (UE) che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo* in alto mare, fuori dalle zone regolamentate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca o laddove tali organizzazioni non abbiano adottato misure per questi tipi di pesca.
PUNTI CHIAVE
Organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP)
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo:
Permessi di pesca speciali
Le attività di pesca di fondo sono autorizzate solo se non presentano rischi di compromissione degli ecosistemi marini vulnerabili. I pescherecci registrati in UE che usano attrezzi da pesca di fondo in queste zone devono ottenere un permesso di pesca speciale. Le domande devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifica:
I permessi sono rilasciati dal paese in cui il peschereccio è registrato. Le autorità competenti di tale paese devono:
Chiusura della zona
In linea con la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 61/105 del 2006, i paesi dell’UE devono identificare le aree in cui le informazioni scientifiche disponibili confermano l’esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili e procedere alla chiusura di tali zone alla pesca con attrezzi di fondo. La Commissione deve essere informata di eventuali chiusure che comunicherà agli altri paesi dell’UE.
Sorveglianza
Gli osservatori sorvegliano le attività dei pescherecci cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale per l’intera durata di esecuzione del piano di pesca. Durante questo periodo essi sono tenuti a:
Entro i venti giorni successivi alla loro missione, gli osservatori presentano una relazione alle autorità competenti del paese dell’UE interessato, inviandone una copia alla Commissione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Si applica a partire dal 31 luglio 2008.
* TERMINI CHIAVE
Attrezzi di fondo: attrezzi utilizzati, durante le normali operazioni di pesca, a contatto con il fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole.
Stock ittici transzonali: risorse ittiche che migrano tra le zone di esclusione economica (ovvero zone marine sulle quali un paese detiene diritti speciali per quanto riguarda l’esplorazione e l’uso delle risorse marine) e l’alto mare.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8-13)
Ultimo aggiornamento: 04.10.2016