Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri
SINTESI DI:
Direttiva 98/41/CE — registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti dell’Unione europea
Direttiva (UE) 2017/2109 recante modifica della direttiva 98/41/CE del Consiglio sulla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Numero di persone a bordo
- Tutte le persone a bordo di qualsiasi nave passeggeri che parte da un porto situato in uno Stato membro devono essere contate prima della partenza di quella nave.
- Prima della partenza della nave, il numero di persone a bordo deve essere comunicato al comandante della nave e all’addetto alla registrazione dei passeggeri della società o a un sistema costiero della società preposto a tal fine.
- Il comandante deve verificare che il numero di persone a bordo non superi il numero di passeggeri che la nave può trasportare.
- Le norme della direttiva 98/41/CE relative al conteggio e alla registrazione di tutte le persone a bordo prima della partenza dai porti dell’UE sono state modificate nel dicembre 2017 per introdurre la trasmissione elettronica e la condivisione di informazioni sulle persone a bordo.
- La direttiva (UE) 2017/2109 modifica le direttive 98/41/CE e 2010/65/UE che introducono nuove norme che mirano a digitalizzare la registrazione dei passeggeri delle navi.
- Il suo scopo è garantire la disponibilità immediata del numero esatto di passeggeri e di altre informazioni per l’uso dei servizi di ricerca e salvataggio in caso di incidente.
- In base ai nuovi requisiti, il numero di persone a bordo sarà comunicato tramite l’interfaccia unica nazionale o, se uno Stato membro lo desidera, all’autorità designata per mezzo del Sistema di identificazione automatica* prima della partenza della nave.
- Gli Stati membri possono decidere di rinviare l’attuazione della comunicazione elettronica fino al 21 dicembre 2023.
Informazioni sulle persone a bordo
- Le seguenti informazioni relative alle persone a bordo devono essere raccolte e registrate per ogni nave da passeggeri che parte da un porto dell’UE e che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia (gli Stati membri possono abbassare questo limite):
- nome e cognome;
- cittadinanza;
- genere;
- data di nascita;
- ogni eventuale requisito di assistenza speciale (quando queste informazioni siano state fornite volontariamente da un passeggero); e
- numero di contatto (se lo Stato membro lo desidera e quando tali informazioni sono fornite volontariamente dal passeggero).
- Queste informazioni devono essere registrate entro 15 minuti dalla partenza della nave.
- Il conteggio e la registrazione delle persone a bordo è richiesto anche per le navi che partono da un porto situato fuori dall’UE, ma che sono dirette verso un porto dell’UE, indipendentemente dal fatto che tali navi battano la bandiera di un paese dell’UE.
Esenzioni o deroghe
- I paesi dell’UE possono concedere alcune esenzioni e richiedere deroghe relative al conteggio e alla registrazione dei passeggeri nei seguenti casi:
- Esenzione dall’articolo 4.2: non sono imbarcazioni veloci, effettuano servizi regolari di meno di un’ora tra gli scali portuali esclusivamente nell’area marittima D (ai sensi della direttiva 2009/45/CE — Articolo 4) e in quella zona di mare la vicinanza delle strutture di ricerca e salvataggio è assicurata;
- Esenzione dall’articolo 5: navigano tra due porti o da e per lo stesso porto senza scalo intermedio, operano esclusivamente nella zona marittima D e in quella zona di mare la vicinanza delle strutture di ricerca e salvataggio è assicurata;
- Deroga: forniscono servizi regolari in un’area in cui la probabilità che l’altezza delle onde superi i due metri è inferiore al 10 %, nella misura in cui il viaggio non superi circa 30 miglia dal punto di partenza oppure esistano oneri di servizio pubblico per le comunità isolate.
- La Germania può prorogare i termini per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a 1 ora dopo la partenza nel caso di navi passeggeri che operano da e verso l’isola di Helgoland; e
- La Danimarca e la Svezia possono prorogare i termini per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a 1 ora dopo la partenza nel caso di navi passeggeri che operano da e verso l’isola di Bornholm.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
La Direttiva originale 98/41/CE si applica dal 22 luglio 1998, con l’obbligo di diventare legge nei Paesi dell’UE entro il 1 gennaio 1999. Le norme relative alle «informazioni aggiuntive sulle persone a bordo» (articolo 5) dovevano essere applicate entro il 1 gennaio 2000.
Le nuove norme sulla segnalazione elettronica, introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2109, si applicano dal 21 dicembre 2019, a meno che uno Stato membro non decida di ricorrere a un periodo transitorio.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Sistema di identificazione automatica: un sistema di radiodiffusione marittima, basata sulla trasmissione segnali radio a frequenza molto alta. Le navi inviano relazioni contenenti l’identificazione della nave, la sua posizione e, naturalmente, anche le informazioni sul carico. In Europa, lo scambio di messaggi nel sistema di identificazione automatica avviene tramite il sistema SafeSeaNet.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).
Le modifiche successive alla direttiva 98/41/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 40).
Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).
Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).
Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
Consultare la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 28.05.2019