Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0137

Classificazione statistica delle attività economiche — NACE Revisione 2.1

Classificazione statistica delle attività economiche — NACE Revisione 2.1

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) No 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche

Regolamento (UE) 2023/137 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEI REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CE) n. 1893/2006 stabilisce una classificazione, nota come NACE Revisione 2 (NACE Rev. 2), delle attività economiche da utilizzare in tutta l’Unione europea (Unione), per garantire la comparabilità delle statistiche.
  • Il regolamento (UE) 2023/137 aggiorna la classificazione NACE Rev. 2 per tenere conto degli sviluppi tecnologici ed economici e per allinearla ad altre classificazioni economiche e sociali.

PUNTI CHIAVE

Il buon funzionamento del mercato unico richiede norme comuni a livello dell’Unione sulla raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e unionali. Ciò permette alle aziende, agli istituti finanziari, ai governi e agli altri operatori del mercato unico di accedere a dati statistici attendibili e comparabili.

Le informazioni aiutano le aziende a valutare la propria competitività e le istituzioni dell’Unione a evitare distorsioni della concorrenza.

NACE Revisione 2.1

Il regolamento (CE) n. 1893/2006 definisce una classificazione gerarchica a quattro cifre delle attività economiche, comunemente nota come NACE (acronimo di Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) Revisione 2 (NACE Rev. 2), che è coerente con la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica delle Nazioni Unite.

Il regolamento (UE) 2023/137 specifica l’aggiornamento 1 alla NACE Rev. 2, che comprende quattro livelli (sezioni, divisioni, gruppi e classi), ciascuno identificato da una lettera (sezioni) o da due (divisioni), tre (gruppi) o quattro (classi) cifre.

Le ventidue sezioni sono le seguenti:

  • agricoltura, silvicoltura e pesca;
  • attività estrattive;
  • attività manifatturiere;
  • fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
  • fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;
  • costruzioni;
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio;
  • trasporto e magazzinaggio;
  • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
  • attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti;
  • telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d’informazione;
  • attività finanziarie e assicurative;
  • attività immobiliari;
  • attività professionali, scientifiche e tecniche;
  • attività amministrative e di servizi di supporto;
  • amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  • istruzione;
  • sanità e assistenza sociale;
  • attività artistiche, sportive e di divertimento;
  • altre attività di servizi;
  • attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Il comitato del sistema statistico europeo composto da figure esperte nazionali:

  • è responsabile dell’attuazione e della gestione della NACE e di garantirne l’applicazione in tutti gli Stati membri.
  • assiste ed è presieduto dalla Commissione europea;
  • si occupa di questioni legate al sistema di classificazione, come l’interpretazione, le modifiche, il coordinamento, la redazione di note esplicative e linee guida, nonché della cooperazione con le organizzazioni internazionali.

La normativa:

  • si applica esclusivamente all’uso delle classificazioni a fini statistici;
  • non obbliga gli Stati membri dell’Unione a raccogliere, pubblicare o fornire dati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 1893/2006 che introduce la NACE Rev. 2 è in vigore dal 1o gennaio 2008;
  • il regolamento (UE) 2023/137 è entrato in vigore il 9 febbraio 2023, ridefinendo gli aspetti della classificazione e inizierà ad applicarsi alla trasmissione dei dati in maniera prudenziale (a seconda del settore statistico) dal 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2031.

CONTESTO

Il regolamento (CEE) n. 3037/90 istituisce, come successivamente modificata, la NACE Rev. 1 (Rev. 1.1). Sebbene il regolamento sia ancora in vigore, non è più in uso, poiché la NACE Rev. 1 (Rev. 1.1) è stata sostituita dalla NACE Rev. 2 (Rev. 2.1). Il regolamento (CEE) n. 3037/90 ha unicamente un interesse storico.

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • Contesto NACE — articolo informativo sulle statistiche (Eurostat).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1893/2006 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).

Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.02.2023

In alto
  翻译: