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Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano

Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano

 

SINTESI DI:

Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano

Decisione 95/399/CE del Consiglio relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

L’accordo in questione definisce l’area di competenza della IOTC nell’Oceano Indiano e fornisce l’elenco delle specie e degli stock che rientrano nella sua gestione.

Composizione

  • La composizione dell’IOTC è aperta:
    • ai membri e ai membri associati della FAO che sono Stati costieri situati nella zona dell’Oceano Indiano, o ai membri le cui navi operano nella zona per la pesca dei tonni, o alle organizzazioni d’integrazione economica regionale che si occupano di questioni relative agli stock di tonni per conto di tali Stati;
    • ai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, a condizione che siano Stati costieri oppure operino nella zona per la pesca dei tonni e previa approvazione dell’IOTC.
  • I membri confermano ufficialmente la loro accettazione dell’accordo depositando uno strumento di accettazione presso il direttore generale della FAO.
  • Ogni membro dell’IOTC è rappresentato da un unico delegato, eventualmente accompagnato da un supplente, da esperti e da consulenti e dispone di un voto. Possono essere invitati anche degli osservatori.
  • L’IOTC tiene una sessione ordinaria annuale e il presidente può convocare sessioni straordinarie su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Finalità, attribuzioni e competenze

Sulla base dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

  • seguire l’evoluzione degli stock e analizzare e diffondere informazioni scientifiche, statistiche delle catture e altri dati utili per la conservazione e la gestione;
  • promuovere, raccomandare e coordinare attività di ricerca e di sviluppo, anche in materia di trasferimento tecnologico e formazione, mantenendo un equilibrio tra le esigenze dell’IOTC e le esigenze e gli interessi dei paesi in via di sviluppo situati nella regione;
  • adottare misure di conservazione e gestione, atte a garantire la conservazione degli stock e a promuoverne lo sfruttamento ottimale;
  • studiare gli aspetti economici e sociali delle attività di pesca, in particolare gli interessi degli Stati costieri in via di sviluppo;
  • approvare il proprio programma e il proprio bilancio;
  • trasmettere relazioni alla FAO, affinché quest’ultima possa intervenire laddove necessario;
  • svolgere ogni altra attività necessaria per la realizzazione delle proprie finalità.

Misure di conservazione e gestione

  • L’IOTC può, a maggioranza di due terzi, adottare misure di conservazione e gestione vincolanti.
  • Ciascun membro può sollevare obiezione ad una misura di conservazione o di gestione entro 120 giorni e non sarà tenuto ad applicarla. Gli altri membri dispongono quindi di altri 60 giorni per sollevare obiezioni.
  • Se vengono sollevate obiezioni da più di un terzo dei membri, gli altri membri non sono vincolati da tale misura, ma possono tuttavia scegliere di attenervisi.

Comitato scientifico e sottocommissioni

L’IOTC è dotata di un comitato scientifico permanente e può creare altre sottocommissioni. Di tali sottocommissioni dovrebbero fare parte gli Stati costieri, membri della Commissione, le cui acque vengono attraversate, nel corso delle loro migrazioni, dagli stock in questione, i cui pescherecci partecipano alla pesca di detti stock.

Diritti degli Stati costieri

L’accordo non pregiudica i diritti sovrani degli Stati costieri, sanciti dal diritto marittimo internazionale per quanto riguarda l’esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, comprese le specie di grandi migratori, in una zona avente un’estensione massima di 200 miglia marine, appartenente alla loro giurisdizione nazionale.

Contributi finanziari

I membri versano annualmente un contributo al bilancio autonomo, secondo una scala stabilita dall’IOTC.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 27 marzo 1996.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25).

Decisione del Consiglio 95/399/CE, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

DOCUMENTI CORRELATI

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull’attuazione della parte XI della convenzione — Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare (GU L 179, del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 13.07.2022

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