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Document 62006CJ0268

Massime della sentenza

Causa C-268/06

Impact

contro

Minister for Agriculture and Food e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Labour Court)

«Direttiva 1999/70/CE — Clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione — Condizioni di impiego — Retribuzioni e pensioni — Rinnovo di contratti a tempo determinato per una durata massima di otto anni — Autonomia procedurale — Effetto diretto»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 9 gennaio 2008   I - 2487

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 aprile 2008   I - 2533

Massime della sentenza

  1. Diritto comunitario – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

    (Direttiva del Consiglio 1999/70)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70

    (Art. 139, nn. 1 e 2, CE; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 4, punto 1, e 5, punto 1)

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70

    (Artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 1999/70)

  4. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri

    (Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 1999/70)

  5. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4)

  1.  Il diritto comunitario, in particolare il principio di effettività, esigerebbe che un giudice speciale, chiamato, nell’ambito della competenza che gli è stata conferita, sia pure in via facoltativa, dalla normativa di trasposizione della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a conoscere di una domanda fondata su una violazione di tale normativa, si dichiari competente a conoscere anche delle domande del richiedente direttamente fondate sulla medesima direttiva per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di quest’ultima e la data di entrata in vigore della suddetta normativa se risultasse che l’obbligo per il richiedente in questione di adire parallelamente un giudice ordinario con una domanda distinta direttamente fondata sulla direttiva implica inconvenienti procedurali tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferitigli dall’ordinamento comunitario. Spetta al giudice nazionale procedere alle necessarie verifiche al riguardo.

    (v. punto 55, dispositivo 1)

  2.  In tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro. Tale principio può essere applicato relativamente a disposizioni di accordi che, come l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sono nati da un dialogo condotto, sul fondamento dell’art. 139, n. 1, CE, tra parti sociali a livello comunitario e sono stati attuati, conformemente al n. 2 di questo stesso articolo, da una direttiva del Consiglio, di cui sono allora parte integrante.

    A tal riguardo la clausola 4, punto 1, del detto accordo quadro, che vieta in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre ciò non si verifica per la clausola 5, punto 1, di questo stesso accordo quadro, la quale assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, pur lasciando ad essi la scelta dei mezzi per conseguirlo.

    (v. punti 57-58, 60, 68, 70, 73, 79-80, dispositivo 2)

  3.  Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, nonché la direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che un’autorità di uno Stato membro che agisca in qualità di datore di lavoro pubblico non è autorizzata ad adottare misure, contrarie all’obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva e dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato per quanto riguarda la prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, consistente nel rinnovo di tali contratti per un periodo insolitamente lungo nel corso del periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e quella dell’entrata in vigore della legge che attua la trasposizione stessa.

    (v. punto 92, dispositivo 3)

  4.  Nell’applicare il diritto nazionale, in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, CE. Tuttavia l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

    In tale contesto, nei limiti in cui il diritto nazionale applicabile contenga una norma che esclude l’applicazione retroattiva di una legge in assenza di indicazione chiara ed univoca in senso contrario, un giudice nazionale, adito con una domanda fondata sulla violazione di una disposizione della legge nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è tenuto, ai sensi del diritto comunitario, a conferire alla disposizione in parola effetto retroattivo alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa solo se esiste, nel diritto nazionale, un’indicazione di tale natura, idonea a conferire alle disposizioni in questione siffatto effetto retroattivo.

    (v. punti 98, 100, 104, dispositivo 4)

  5.  Poiché esprime un principio di diritto sociale comunitario che non può essere interpretato in modo restrittivo, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di quest’ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale.

    (v. punti 114, 134, dispositivo 5)

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