This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62007CJ0478
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-478/07
Budějovický Budvar, národní podnik
contro
Rudolf Ammersin GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien)
«Trattati bilaterali fra Stati membri — Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro — Denominazione “Bud” — Utilizzazione del marchio American Bud — Artt. 28 CE e 30 CE — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Adesione della Repubblica ceca — Misure transitorie — Regolamento (CE) n. 918/2004 — Sfera di applicazione del regime comunitario — Natura esauriente»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 5 febbraio 2009 I ‐ 7724
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 I ‐ 7757
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci – Deroghe – Tutela della proprietà industriale e commerciale – Protezione di una denominazione come indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta – Presupposti
(Artt. 28 CE e 30 CE)
Libera circolazione delle merci – Deroghe – Tutela della proprietà industriale e commerciale – Protezione di una denominazione in forza di un trattato bilaterale tra Stati membri come indicazione geografica o denominazione di origine – Presupposti
(Art. 30 CE)
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regime di protezione uniforme e esauriente
(Regolamento del Consiglio n. 510/2006)
Al fine di stabilire se una denominazione che non sia un nome geografico possa essere considerata come un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta la cui tutela in forza di trattati bilaterali tra Stati membri può essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all’art. 30 CE, è compito del giudice del rinvio accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nello Stato membro d’origine tale denominazione, anche se non è, di per sé, un nome geografico, sia quantomeno idonea a informare i consumatori del fatto che il prodotto che la reca proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro. Se siffatto esame dimostrasse che la denominazione di cui trattasi è priva di tale capacità minima di far riferimento alla provenienza geografica del prodotto considerato, la sua tutela non potrebbe essere giustificata in forza della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE e in via di principio sarebbe in contrasto con l’art. 28 CE, qualora non possa essere giustificata per un altro titolo.
Il giudice del rinvio deve inoltre accertare, del pari con riguardo alle condizioni di fatto e alle concezioni prevalenti nello Stato membro d’origine se la denominazione di cui trattasi non abbia acquisito, alla data dell’entrata in vigore dei trattati bilaterali o successivamente a tale data, una natura generica in tale Stato membro, essendo già stato stabilito che lo scopo del sistema di tutela istituito dai detti trattati rientra nell’ambito della salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE.
In mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia, spetta al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato a illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni prevalenti nello Stato membro d’origine al fine di accertare se una denominazione possa essere qualificata come un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e se questa non abbia acquisito una natura generica in tale Stato membro. Del pari, è alla luce di questo stesso diritto nazionale che il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di tali accertamenti, la percentuale di consumatori considerata come sufficientemente significativa.
(v. punti 82-84, 89, 94, dispositivo 1)
L’art. 30 CE non impone un obbligo concreto quanto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta nello Stato membro di origine di una denominazione protetta in forza di trattati bilaterali tra Stati membri perché la tutela di questa sia giustificata a titolo di salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi del detto articolo. La questione se siffatto obbligo si applichi in un caso concreto dev’essere risolta dal giudice nazionale adito con riguardo al diritto nazionale applicabile, in particolare al sistema di tutela previsto dai trattati bilaterali di cui trattasi.
(v. punti 91, 93-94, dispositivo 1)
Il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, riveste una natura esauriente di modo che tale regolamento osta all’applicazione di un regime di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri, come dei trattati bilaterali, che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale protezione è effettivamente chiesta, mentre questa denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.
Il regolamento n. 510/2006 mira infatti non a stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate, alla guisa ad esempio di quello istituito con il regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni.
(v. punti 114, 129, dispositivo 2)