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Document 62016CJ0574

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018.
Grupo Norte Facility SA contro Angel Manuel Moreira Gómez.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato c.d. di sostituzione (“contrato de relevo”).
Causa C-574/16.

Court reports – general

Causa C‑574/16

Grupo Norte Facility SA

contro

Angel Manuel Moreira Gómez

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Superior de Justicia de Galicia)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato c.d. di sostituzione (“contrato de relevo”)»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018

  1. Politica sociale–Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato–Direttiva 1999/70–Condizioni di lavoro–Nozione–Indennità versata ad un lavoratore a seguito della cessazione del suo contratto–Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  2. Politica sociale–Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato–Direttiva 1999/70–Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento–Nozione–Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva–Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato c.d. di sostituzione («contrato de relevo»)–Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 1, e 4, punto 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41‑45)

  2.  La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’indennità versata ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato conclusi al fine di coprire l’orario di lavoro lasciato vacante da un lavoratore che accede al pensionamento parziale, quali il contratto di sostituzione («contrato de relevo») di cui al procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati stipulati, è inferiore all’indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell’estinzione del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva.

    Infatti, dalla definizione della nozione di «contratto a tempo determinato» di cui alla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, risulta che un contratto di tale natura cessa di produrre i suoi effetti per il futuro alla scadenza del termine assegnatogli, che potrebbe essere determinato dal completamento di un compito specifico, dal verificarsi di un evento specifico o, come nel caso di specie, dal raggiungimento di una certa data. Pertanto, le parti di un contratto di lavoro a tempo determinato conoscono, fin dal momento della stipulazione del medesimo, la data o l’evento che ne determina il termine. Tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la stipulazione di detto contratto.

    Diversamente, l’estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una delle ragioni di cui all’articolo 52 dello Statuto dei lavoratori, su iniziativa del datore di lavoro, consegue al verificarsi di circostanze non previste alla data della stipulazione di tale contratto, e che vengono a falsare il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Come risulta dalle spiegazioni del governo spagnolo, ricordate al punto 55 della presente sentenza, e come ha sostanzialmente osservato l’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, è proprio al fine di compensare detta imprevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro per una ragione siffatta e, pertanto, la delusione delle legittime aspettative che il lavoratore poteva nutrire a tale data riguardo alla stabilità del rapporto di lavoro che l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori prevede in tal caso il pagamento al lavoratore licenziato di un’indennità pari a venti giorni di retribuzione per anno di servizio.

    In quest’ultima ipotesi, il diritto spagnolo non opera alcuna disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dato che l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori prevede un’indennità legale in favore del lavoratore pari a venti giorni di retribuzione per anno di anzianità di servizio nell’impresa, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata del suo contratto di lavoro.

    In tali condizioni, si deve quindi ritenere che l’oggetto distinto delle indennità previste rispettivamente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, la cui corresponsione si inserisce in contesti fondamentalmente diversi, costituisca una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento in questione.

    (v. punti 57‑61 e dispositivo)

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