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Document C2004/228/92

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 2 luglio 2004, nella causa T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna e CIA Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee (‘Aiuti di Stato — Ricorso d'annullamento e per risarcimento — Decisione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso presentato da rappresentanti dei beneficiari potenziali di questo regime — Irricevibilità’)

GU C 228 del 11.9.2004, p. 40–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 228/40


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nella causa T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna e CIA Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti di Stato - Ricorso d'annullamento e per risarcimento - Decisione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso presentato da rappresentanti dei beneficiari potenziali di questo regime - Irricevibilità»)

(2004/C 228/92)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna, con sede in Cagliari, e CIA Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentate dagli avvocati G. Dore e F. Ciulli, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci), avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2002, 2002/785/CE, relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere, a norma dell'art. 21 della legge della Regione Sardegna n. 21/2000, alle imprese agricole che utilizzano combustibili diversi dal metano nonché, in subordine, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti in seguito a questa decisione, il Tribunale (Seconda Sezione Ampliata) composto dal sig. J. Pirrung, presidente di Sezione, dai sigg. A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová, e dal sig. S.S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 2 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Le ricorrenti sono condannate alle spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


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