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Document 62013CA0356

Causa C-356/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno stato — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Definizione insufficiente delle acque inquinate o che potrebbero esserlo — Designazione insufficiente delle zone vulnerabili — Programmi d’azione — Misure lacunose)

GU C 26 del 26.1.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-356/13) (1)

((Inadempimento di uno stato - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Definizione insufficiente delle acque inquinate o che potrebbero esserlo - Designazione insufficiente delle zone vulnerabili - Programmi d’azione - Misure lacunose))

(2015/C 026/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, avendo definito in modo insufficiente le acque che potrebbero essere inquinate dai nitrati provenienti da fonti agricole, avendo designato in modo insufficiente le zone vulnerabili e avendo adottato dei programmi d’azione, come previsti all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che comprendono misure incompatibili con tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/676, letto congiuntamente al suo allegato I, e dell’articolo 5 della predetta direttiva, letto congiuntamente ai suoi allegati II, A, punto 2, e III, paragrafo 1, punto 1.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


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